Schede d'autore Atti discriminatori29 Marzo 2024
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Inquadramento La discriminazione consiste in una ingiustificata differenza di trattamento dovuta ad un determinato fattore (c.d. fattore di rischio) tipizzato dalla legge e preso in considerazione con specifico riferimento al rapporto di lavoro. I fattori di rischio indicati dal legislatore rispondono ad esigenze di tutela di libertà fondamentali o caratteristiche proprie della persona. Vengono in rilievo, nel panorama giuridico nazionale, in conformità alle direttive comunitarie in materia, le discriminazioni per ragioni sindacali, politiche, religiose, e poi razziali, etniche, di lingua, di genere, di handicap, di età, di orientamento sessuale, di convinzioni personali, per infezione da HIV, per ragioni nazionali o di cittadinanza. Ogni altra differenza di trattamento per ragioni atipiche, anche se arbitrarie e non riconducibili ad un concreto esercizio dei poteri di impresa, non può essere definita discriminazione in senso tecnico e resta, quindi, estranea alla relativa disciplina. Ad esempio, un licenziamento intimato al lavoratore per essersi iscritto ad un sindacato è discriminatorio, mentre un licenziamento intimato perché lo stesso lavoratore ha un aspetto trasandato, pu... Contenuto riservato agli abbonati. |