Il lavoro nel Terzo settore: la subordinazione20 Ottobre 2023
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Il Terzo settore Il Terzo settore è da definirsi come il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi; in ogni caso, non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, e tantomeno le fondazioni bancarie, ancorché queste ultime appartenenti alla cosiddetta società solidale (art. 1, c. 1, L. 106/2016). Per i suoi evidenti propositi e ambiti di attuazione, tale settore non può che beneficiare, se non reggersi in taluni casi, anche sull'apporto di lavoro dei volontari, ossia su un apporto di lavoro reso a titolo gratuito, non catalogabile come subordinato e pertanto non retribuibile. Non si può dimenticare, tuttavia, la possibilità, per i suddetti enti, di ricorrere a prestazioni di lavoro a dipendenza exart. 20... ![]() Contenuto riservato agli abbonati. |