
Speciali
IVA agevolata in materia edilizia: casi pratici fino a giugno 2025
Sono molte le novità riguardanti la disciplina delle aliquote speciali IVA ridotte (4% e 10%) per l'acquisto di materiali, prodotti finiti, semilavorati e materia prime per interventi edilizi di nuova costruzione, ristrutturazione o manutenzione ordinaria/straordinaria. Per accedere al regime sono state introdotte, nel tempo, specifiche condizioni da rispettare che attengono alle caratteristiche degli interventi e alle modalità di acquisto. Presentiamo, in modo sintetico, la prassi di rilievo diffusa negli ultimi periodi.
Speciali
Correlazioni

Prima casa - Risoluzione per mutuo consenso dell'atto di donazione dell'immobile agevolato
Risp. AE 2 febbraio 2021 n. 77
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La risoluzione per mutuo consenso dell'atto di donazione con il quale si è alienato l'immobile pre-posseduto con le agevolazioni prima casa, ai fini dell'acquisto di un nuovo immobile agevolato, non fa decadere l'efficacia dei benefici. Ciò in quanto la pattuizione con la quale si realizza la retrocessione del bene donato nuovamente in capo all'originario donante configura un nuovo atto di donazione. Non sussistono, inoltre, vincoli temporali per la rivendita dell'immobile riacquisito per effetto della risoluzione per mutuo consenso ai fini del mantenimento delle agevolazioni.
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Prima casa – Acquisto di immobile all'estero
Risp. AE 24 febbraio 2021 n. 126
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L'acquisto di una casa all'estero perfezionato entro un anno dalla vendita della “prima casa” avvenuta prima che siano trascorsi cinque anni dal suo acquisto fa conservare i benefici fruiti, a condizione che sussistano strumenti di cooperazione amministrativa che consentano di verificare che effettivamente l'immobile acquistato all'estero sia stato adibito a dimora abituale. A questo fine, potrebbero essere funzionali sia la copia del rogito notarile di acquisto dell'abitazione sita all'estero, sia la documentazione comprovante la dimora abituale nell'immobile acquistato all'estero, come fatture di fornitura di luce, acqua o gas intestate agli istanti, con riferimento al medesimo immobile. I suddetti documenti devono essere muniti di “postille” e tradotti in lingua italiana e possono essere inviati tramite posta elettronica certificata (PEC) oppure raccomandata A/R all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate ove è stato registrato l'atto di acquisito dell'immobile sito in Italia.
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Pubblica illuminazione – Interventi di riqualificazione energetica e di manutenzione ordinaria
Risp. AE 3 marzo 2021 n. 144
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Gli interventi relativi alla pubblica illuminazione sono ricompresi nelle opere di urbanizzazione primaria e possono godere dell'aliquota IVA al 10%, anche se effettuati tramite contratti di appalto. Stessa aliquota anche per le cessioni di beni finiti forniti per la costruzione di dette opere, nonché per le prestazioni di servizi concernenti contratti di appalto aventi per oggetto gli interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica. Si precisa al riguardo che: a) non può beneficiare dell'agevolazione la mera sostituzione degli apparecchi illuminanti esistenti in quanto non si sostanzia in un insieme sistematico di opere e quindi non può essere ricompresa negli interventi di ristrutturazione edilizia o urbanistica; b) può beneficiare dell'agevolazione il completamento dell'opera di urbanizzazione primaria purché non si traduca in un semplice miglioramento o modifica dell'opera stessa. Ad esempio, tramite: i) l'installazione di un nuovo impianto di illuminazione precedentemente non esistente; ii) l'installazione di un nuovo impianto a integrale sostituzione di quello preesistente per motivi di sicurezza; iii) l'ampliamento e il potenziamento degli impianti esistenti.
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Prima casa e precedente acquisto a titolo gratuito
Risp. AE 2 aprile 2021 n. 228, confermata da Risp. AE 21 aprile 2021 n. 277
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La titolarità di un diritto acquistato con l'agevolazione di cui all'art. 69 c. 3 e 4 L. 342/2000 non esclude la possibilità di fruire del regime di favore “prima casa” nell'ipotesi di successivo acquisto a titolo oneroso di altra abitazione. Tale conclusione appare valida anche nell'ipotesi di precedente acquisto di immobile abitativo agevolato, avvenuto parzialmente per donazione. Ciò, a condizione che venga alienata la quota acquistata a titolo oneroso entro 1 anno dall'acquisto. La suddetta alienazione può essere realizzata sia con atto a titolo gratuito sia con atto a titolo oneroso.
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Terreni edificabili – Non rientrano nei benefici “prima casa”
Risp. AE 9 aprile 2021 n. 234
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I terreni edificabili, ceduti per scopi di lottizzazione e di edificazione di un complesso residenziale, non presentano i requisiti per essere qualificati come “pertinenze” del fabbricato, anche nell'ipotesi in cui possano essere accorpati, e quindi non beneficiano delle agevolazioni prima casa. Tale cessione esula infatti dalla ratio della agevolazione, che è quella di favorire l'acquisizione della “prima abitazione”.
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Cucina arredata ceduta con l'immobile – Aliquota ordinaria
Ris. AE 14 aprile 2021 n. 25/E
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La cessione di una cucina arredata non beneficia delle aliquote IVA ridotte del 4% o 10% previste per i beni finiti. Ciò in quanto una cucina arredata sebbene sia in grado di conservare una propria individualità, è formata da beni ed elementi (elettrodomestici, mobili, sedie, tavoli, cassettiere, mensole, credenze, ripiani, etc.) che non sono destinati a incorporarsi e divenire parte della costruzione. Alla stessa cessione è quindi applicabile l'IVA ordinaria;
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Prima casa acquistata con provvedimento giudiziale
Ris. AE 28 maggio 2021 n. 38/E
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Se l'acquisto della “prima casa”, con le relative agevolazioni, avviene con provvedimento giudiziale (ad esempio a seguito di vendita forzata), le dichiarazioni sulla sussistenza delle condizioni per fruire dei benefici devono essere rese prima della conclusione del giudizio o anche in un momento successivo, purché prima della registrazione della sentenza. In particolare, con riferimento alla forma: i) le dichiarazioni riguardanti “stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato”, ossia le dichiarazioni relative alla natura dell'immobile e all'impossidenza di altri immobili nel Comune, possono essere rese mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000. È possibile fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà anche per la dichiarazione relativa all'applicazione del prezzo-valore per il calcolo dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, che vengono quindi determinate sulla base del valore catastale dell'immobile; ii) le dichiarazioni aventi ad oggetto manifestazioni di volontà come l'impegno al trasferimento della residenza o l'impegno all'alienazione della “ex prima casa” richiedono, invece, una dichiarazione autenticata nelle firme, da autorità anche diversa da quella che aveva redatto il provvedimento giudiziario, stilata ed allegata al provvedimento stesso.
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Prima casa e precedente acquisto a titolo gratuito per successione;
Risp. AE 25 agosto 2021 n. 551
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È possibile avvalersi dell'agevolazione "prima casa " in relazione alla stipula di un nuovo atto di acquisto agevolato, in caso di possidenza di altro immobile situato nello stesso Comune, anche qualora quest'ultimo sia stato acquistato con le agevolazioni di cui all'art. 69 c. 3 L. 342/2000, sempre a condizione che si proceda alla vendita entro l'anno dell'immobile precedentemente acquistato a titolo gratuito. Di conseguenza, il contribuente può usufruire delle agevolazioni prima casa per l'acquisto a titolo oneroso dell'immobile, senza incorrere in decadenze e sanzioni, a condizione che alieni l'immobile pervenutogli per successione dal padre entro un anno dalla suddetta compravendita e il nuovo immobile sia adibito a propria abitazione principale.
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Fabbricati D/10 connessi alle attività agricole – No agevolazioni prima casa
Risp. AE 26 agosto 2021 n. 566
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Le pertinenze accatastate, al momento dell'acquisto, nella categoria D/10 - fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole non beneficiano delle agevolazioni prima casa. Ciò in quanto sono agevolabili soltanto le pertinenze classificate o classificabili, al momento della stipula dell'atto di acquisto, nelle categorie catastali C/2, C6 e C/7, limitatamente per ciascuna categoria catastale purché la stessa risulti destinata in modo durevole al servizio della casa di abitazione.
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Recupero edilizio – Accessori gli interventi di bonifica
Risp. AE 27 agosto 2021 n. 11
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Possono essere considerati accessori all'intervento di recupero edilizio di cui al n. 127- quaterdecies) della Tabella A, parte III, con applicazione dell'IVA al 10%, gli interventi di bonifica comprendenti la raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti da costruzione e demolizione che possono contenere anche amianto, solo quando questi interventi sono eseguiti dal medesimo soggetto che effettua l'intervento di recupero edilizio. Viceversa, si applica l'aliquota ordinaria quando la bonifica è effettuata da soggetti diversi rispetto a quello che esegue l'operazione principale di recupero edilizio, in quanto in tal caso manca il nesso di accessorietà .
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Prima casa e separazione coniugale
Risp. 30 settembre 2021 n. 634
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In caso di separazione, se un coniuge è co-titolare del diritto di proprietà sulla casa acquisita con le agevolazioni, lo stesso deve procedere alla alienazione della quota in sua proprietà, al fine di non incorrere nella decadenza dall'agevolazione fruita per il secondo acquisto. In caso di inottemperanza dell'obbligo di alienazione dell'immobile pre-posseduto entro il termine previsto di un anno dal nuovo acquisto, sono applicabili le procedure indicate nelle Ris. AE 31 ottobre 2011 n. 105/E e Ris. AE 27 dicembre 2012 n.112/E per comunicare tale circostanza all'Agenzia delle Entrate ed evitare l'applicazione della sanzione amministrativa oppure, corrisponderla in misura ridotta;
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Centrale che produce energia e calore – Rifacimento strutturale con sostituzione pezzi
Risp. AE 8 ottobre 2021 n. 692
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L'intervento di rinnovamento eseguito su una centrale già esistente che produce energia elettrica e calore, consistente nella sostituzione di pezzi dei motori e delle pompe di calore anche se effettuati nell'ambito di un ampliamento del precedente impianto, non possono definirsi come interventi di costruzione ex novo di un nuovo impianto, ma rientrano nella categoria degli interventi di manutenzione straordinaria. Alle opere, pertanto, non può applicarsi l'IVA nella misura del 10% di cui ai numeri 127-quinquies, 127-sexies e 127-septies ma deve applicarsi l'IVA nella misura ordinaria. Trattandosi di interventi di manutenzione straordinaria, non trovano applicazione le disposizioni di cui ai numeri 127-terdecies e 127-quaterdecies secondo cui sono assoggettati all'aliquota IVA del 10%, rispettivamente gli interventi di "restauro e risanamento conservativo", di "ristrutturazione edilizia" e di "ristrutturazione urbanistica".
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Prima casa per immobile C2 con cambio di destinazione
Risp. AE 28 ottobre 2021 n. 753
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Il soggetto che ha acquistato un fabbricato C2 in corso di ristrutturazione finalizzata al cambio di destinazione d'uso in unità immobiliare abitativa, dopo aver alienato l'immobile agevolato pre-posseduto, può beneficiare delle agevolazioni prima casa purché dimostri la destinazione a propria abitazione principale dell'immobile riacquistato in comproprietà, oggetto del cambio di destinazione, entro un anno dalla registrazione dell'atto originario. Se nell'atto di compravendita è stata omessa la richiesta di usufruire delle agevolazioni, il contribuente può sopperire alla mancanza con un atto integrativo nella stessa forma di quello originario da registrare in termine fisso. Quanto alla possibilità di fruire del credito d'imposta previsto dalla L 448/98, lo stesso può essere riconosciuto solo in favore del contribuente, acquirente pro-quota indivisa dell'immobile destinato ad abitazione, in quanto unico titolare dell'abitazione acquistata con i benefici "prima casa" precedentemente alienata.
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Edilizia residenziale pubblica gestita in affidamento da S. r.l. – Detrazione, mandato senza rappresentanza e split payment
Risp. AE 10 novembre 2021 n. 767
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Con riferimento ad una S.r.l. affidataria del servizio di gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica composto da immobili di proprietà di un'associazione di Comuni, l'Agenzia ha chiarito che: i) la Società, in qualità di soggetto passivo IVA, può detrarre l'IVA per i beni e i servizi acquistati a condizione che tali beni e servizi siano destinati all'effettuazione di operazioni attive imponibili o assimilate; ii) la stessa società, in qualità di mandataria senza rappresentanza dei Comuni, deve emettere fattura nei confronti degli stessi per i servizi da essa acquistati, in split payment; iii) anche i fornitori della società, essendo la stessa partecipata per più del 70% da PA, devono emettere fatture in regime di split payment per i beni e/o servizi acquistati dalla stessa, ad esclusione degli acquisti per i quali si applica il reverse charge. Tra split payment e reverse charge infatti vige il principio di alternatività in base al quale "nelle ipotesi in cui l'operazione di acquisto rientri in una delle fattispecie riconducibili nell'ambito applicativo dell'inversione contabile, c.d. reverse charge, non si applica la scissione dei pagamenti".
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Demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetria – Nota di variazione in aumento con IVA al 10%
Risp. AE 16 novembre 2021 n. 781
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È possibile emettere nota di variazione in aumento ai sensi dell'art. 26 per interventi di ristrutturazione edilizia erroneamente qualificati come interventi di nuova costruzione fatturati con IVA al 4%, al posto del 10%. Nel caso di specie, i lavori di ristrutturazione riguardavano un intervento di demolizione e successiva ricostruzione di un fabbricato esistente con ampliamento della volumetria originaria. L'intervento era stato erroneamente qualificato come “intervento di nuova costruzione” ed era stata applicata l'aliquota IVA del 4% prevista dalle agevolazioni prima casa.
A seguito tuttavia delle modifiche apportate dal DL 76/2020 all'art. 3 c. 1 lett. d) del DPR 380/2001, si qualifica come "intervento di ristrutturazione edilizia" anche l'intervento che comporti un incremento di volumetria. Di conseguenza, a tali interventi torna applicabile l'IVA al 10% prevista dal n. 127 quaterdecies, Tabella A, parte III. Ricorrono quindi i presupposti per l'emissione di una nota di variazione in aumento ai sensi dell'art. 26 c. 1.
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Prima casa – Accertamento con adesione
Cass. 3 dicembre 2021 n. 38288
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È pacifico che il contribuente ricevuti gli atti impositivi di recupero IVA per decadenza benefici prima casa abbia attivato la procedura di accertamento con adesione con istanza. Nel caso di specie, non poteva applicarsi il termine ordinario di proposizione dei ricorsi introduttivi della lite, bensì quello speciale previsto dalle citate disposizioni legislative in materia di accertamento con adesione, essendo altresì pacifico che i ricorsi medesimi - tenuto conto della sospensione feriale (ratione temporis di 46 giorni) - in tale termine sono stati effettivamente proposti.
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Modifiche alle aliquote in edilizia dal 2025
Dir. UE 5 aprile 2022 n. 542
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In tema di aliquote, la Dir. 5 aprile 2022 n. 542 ha previsto una serie di novità applicabili dal 1° gennaio 2025 e negli anni a seguire. Con riferimento all'edilizia, la precedente voce 10) dell'allegato III della Direttiva IVA concedeva l'aliquota ridotta alla cessione, costruzione, restauro e trasformazione di abitazioni fornite nell'ambito della politica sociale. La nuova voce, che ha lo stesso numero, parla di cessione e costruzione di edilizia abitativa che rientra nell'ambito di una politica sociale, secondo quanto definito dagli Stati membri. In questo caso la normativa italiana è già allineata. Un'ulteriore novità per le manutenzioni ordinarie o straordinarie consiste nel venir meno della condizione prevista nel precedente numero 10-bis), cioè che l'agevolazione sulla riparazione e ristrutturazione non si estende ai materiali che costituiscono una parte significativa del valore del servizio reso. È la regola che l'Italia ha acquisito con l'art. 7 L. 488/99 (con il DM 29 dicembre 1999 per l'individuazione dei beni significativi), la cui eliminazione sarà compatibile con la direttiva.
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Cessione fabbricati strumentali classificati F4 – IVA ordinaria
Risp. AE 6 aprile 2022 n. 167
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La cessione di fabbricati strumentali, sui quali il cedente intende iniziare interventi di ristrutturazione, (restauro e risanamento conservativo) classificati nella categoria catastale F4 (unità in corso di definizione), non possono fruire dell'aliquota agevolata al 10% di cui al n. 127-undecies) della Tabella A, parte III. Ciò in quanto la categoria catastale "F" risponde esclusivamente all'esigenza transitoria di indicare che l'immobile si trova in una fase di trasformazione edilizia e non è idonea a ritenere già intervenuto un cambio di destinazione d'uso. Conseguentemente, l'immobile mantiene la natura che aveva prima di tale classificazione catastale provvisoria, vale a dire, nel caso di specie, natura strumentale. Alla cessione è quindi applicabile l'aliquota IVA ordinaria del 22%.
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Rifacimento piazza per eliminare dislivello – Non è agevolabile
Risp. AE 7 aprile 2022 n. 180
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L'aliquota agevolata del 4% di cui al n. 41-ter non si applica ai lavori di rifacimento di una piazza al fine di eliminare un dislivello tra il piano stradale e la precedente struttura che costituiva una barriera architettonica per i portatori di handicap. Ciò in quanto, nel caso di specie, il contratto di appalto e la documentazione amministrativa si riferivano genericamente alla realizzazione di un intervento di "manutenzione straordinaria", senza un riferimento alla normativa di settore in materia di barriere architettoniche.
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Litorale di un Comune - Riqualificazione e difesa
Risp. AE 8 aprile 2022 n. 183
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Le opere inerenti alla riqualificazione e difesa del litorale e dell'abitato di un Comune non risultano riconducibili tra quelle di urbanizzazione primaria e secondaria indicate nella L.847/64 o nel Testo Unico sull'edilizia. Ne consegue che alle stesse non può trovare applicazione l'aliquota IVA nella misura del 10% di cui ai n. 127-quinquies) e 127-septies).
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Viabilità primaria - Rischio idrogeologico e protezione della rete
Risp. AE 8 aprile 2022 n. 184
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Le opere finalizzate alla mitigazione del rischio idrogeologico a protezione della rete di viabilità primaria in alcune aree colpite dal sisma del 2016, propedeutiche per le successive fasi di riparazione degli edifici danneggiati dal sisma e per il loro miglioramento sismico non rientrano tra le opere di urbanizzazione primaria di cui al n. 127-quinquies. Le stesse opere tuttavia potrebbero essere qualificate tra gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all'art. 3 DPR 380/2001 con applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 10% ai sensi del n. 127-quaterdecies.
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Immobile di lusso e cambiamento regole prima casa – Non c'è abolitio criminis e la sanzione resta dovuta
Cass. SU 27 aprile 2022 n. 13145
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In tema di agevolazioni per l'acquisto della prima casa, la modifica dei parametri ai quali ancorare i presupposti per il riconoscimento del beneficio, disposta, quanto all'IVA, dall'art. 33 D.Lgs. 175/2014, non ha inciso retroattivamente e l'infrazione, costituita dalla dichiarazione mendace, della quale è soltanto cambiato l'oggetto, è rimasta immutata; ne consegue che non si è verificata alcuna abolitio criminis.
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Ascensori – Aliquota ridotta per i servizi di riparazione e ristrutturazione
C.Giust. UE 5 maggio 2022 C-218/21
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Rientrano nella nozione di «ristrutturazione e riparazione di abitazioni private», con applicazione dell'aliquota IVA ridotta, i servizi di riparazione e di ristrutturazione di ascensori di immobili ad uso abitativo, ad esclusione dei servizi di manutenzione di ascensori di tale tipo. I servizi di riparazione e di ristrutturazione mirano infatti, rispettivamente, alla rimessa a nuovo di un oggetto e al ripristino di un oggetto danneggiato. Tali prestazioni sono, in particolare, caratterizzate dalla loro natura occasionale, per cui le mere prestazioni di manutenzione, fornite su base regolare e continuativa, non possono essere considerate rientranti nella «ristrutturazione e riparazione di abitazioni private». È inoltre necessario, ai fini dell'aliquota ridotta, che i servizi di riparazione e di ristrutturazione riguardino beni utilizzati ai fini abitativi privati. Ciò vale anche per gli ascensori, posti nelle strutture comuni, che costituiscono parte integrante degli edifici che li dispongono. Se invece gli edifici includono frazioni abitative private e frazioni destinati ad altri fini, bisogna procedere a una ripartizione pro rata dell'aliquota ridotta.
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Prima casa e acconti senza indicazione dell'agevolazione nel preliminare
Cass. 22 giugno 2022 n. 20077
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Non è legittimo il recupero effettuato dall'Agenzia delle entrate pari alla differenza tra l'IVA al 4% che era stata applicata ad acconti versati in occasione della stipula di contratti preliminari di vendita e l'IVA nella misura ordinaria, con la motivazione che i promittenti acquirenti avevano trascurato di dichiarare nei contratti preliminari di volersi avvalere dell'agevolazione prima casa. Secondo l'Agenzia, la società avrebbe dovuto applicare l'aliquota ordinaria e, in esito alla stipula dei contratti definitivi, nei quali la dichiarazione è stata poi resa, ricorrere al meccanismo di variazione dell'imposta di cui all'articolo 26. Ciò contrasta con il principio di neutralità in quanto si imporrebbe al soggetto passivo di assolvere, ricevuti gli acconti, importi a titoli di IVA superiore a quelli da lui percepiti, e poi di ridurli, in esito alla stipula dei contratti definitivi, all'ammontare effettivamente dovuto. È quindi illegittima la pretesa impositiva e sanzionatoria dell'Agenzia. I Giudici hanno revocato la sentenza Cass. 15 ottobre 2019 n. 25982 e, decidendo nel merito, hanno accolto il ricorso originario della società che aveva ceduto l'immobile
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Prima casa e riacquisto da parte di cittadino residente all'estero della sola nuda proprietà
Risposta AE 28 giugno 2022 n. 349
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Un cittadino italiano residente all'estero può beneficiare dell'agevolazione prima casa per l'acquisto di un altro immobile entro un anno dall'alienazione infra-quinquennale dell'immobile precedentemente acquistato con l'agevolazione, senza obbligo di trasferirci la residenza. L'agevolazione non è tuttavia applicabile nel caso di acquisto della sola nuda proprietà dell'immobile.
L'Agenzia conferma quindi l'orientamento espresso dalla Cassazione, nella sentenza 28 giugno 2018 n. 17148, secondo cui l'atto necessario affinché il contribuente eviti la decadenza dell'agevolazione cd. prima casa di cui ha fruito in precedenza è rappresentato da un titolo idoneo a consentirgli l'uso e il godimento di un'abitazione in via piena ed esclusiva e, conseguentemente, nell'esercizio dei relativi poteri, a destinare la stessa quale sua abitazione principale. Di conseguenza, la decadenza non è evitata qualora, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con tale agevolazione, si proceda all'acquisto della nuda proprietà di altro immobile
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Prima casa e successivo trasferimento all'estero
Risp. AE 1° agosto 2022 n. 399
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Un cittadino italiano che, dopo aver acquistato un immobile con le agevolazioni prima casa, trasferisce la propria residenza all'estero non decade dall'agevolazione e non è dovuto il pagamento di ulteriore imposta. Il legislatore, infatti, non ha previsto un periodo minimo di mantenimento della residenza nel Comune, ma ha solo stabilito un lasso di tempo massimo (18 mesi dal rogito) entro cui il contribuente deve posizionare la residenza nel Comune. Resta fermo che la titolarità del diritto di proprietà di una casa di abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa impedisce la fruizione delle medesime agevolazioni in relazione ad altro immobile su tutto il territorio nazionale |
Prima casa e comunione legale dei beni - Preclusione per i nuovi acquisti
Risp. AE 1° agosto 2022 n. 400
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Se un soggetto ha usufruito delle agevolazioni prima casa su un immobile acquistato prima del matrimonio, non può beneficiare nuovamente delle agevolazioni per un nuovo immobile da acquistare in sede di permuta del primo. Ciò in quanto, nel caso di specie, dopo il matrimonio, tale soggetto risultava già proprietario, in regime di comunione legale, di una casa di abitazione per la quale il coniuge, seppur relativamente alla sua quota, ha fruito dell'agevolazione "prima casa". L'Agenzia precisa infatti che tale acquisto, estendendosi ope legis anche all'altro coniuge, comporta, nella sostanza, la fruizione anche da parte di quest'ultimo del beneficio tributario; pertanto, permanendo detta situazione di titolarità, per entrambi i coniugi è preclusa la possibilità di avvalersi di nuovo dei benefici "prima casa". L'acquisto agevolato effettuato da uno dei coniugi in regime di comunione legale dei beni comporta infatti l'esclusione dall'agevolazione per entrambi i coniugi per i successivi acquisti |
Archivio comunale – Opera di urbanizzazione secondaria con IVA al 10%
Risp. AE 2 agosto 2022 n. 402
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L'aliquota ridotta del 10% di cui ai numeri 127-quinquies e 127-septies della Tabella A, Parte III, è applicabile per la realizzazione di un nuovo fabbricato adibito ad archivio comunale. Tale archivio può essere infatti ricondotto alle “delegazioni comunali”, espressamente indicate tra le opere di urbanizzazione secondaria, consistenti in strutture amministrative decentrate o sedi decentrate degli uffici comunali, ove vengono svolte funzioni istituzionali tipiche dell'ente locale a servizio dei residenti nel territorio |
Prima casa - Decadenza per costituzione usufrutto
Risp. AE 30 agosto 2022 n. 441
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Si decade parzialmente dall'agevolazione "prima casa" fruita per l'acquisto dell'abitazione, nel caso di costituzione, in favore del coniuge, del diritto di usufrutto a tempo determinato sull'immobile agevolato entro il quinquennio dall'acquisto. Si incorre infatti nella decadenza parziale dall'agevolazione fruita nel caso di costituzione di diritti reali, quali l'usufrutto, l'uso o l'abitazione, in quanto comportano una compressione del diritto di piena proprietà. Tale conclusione è valida anche nell'ipotesi in cui, prima dei cinque anni dall'acquisto dell'immobile agevolato, venga costituito a favore di un terzo un diritto di usufrutto a tempo "determinato". In tal caso la decadenza opera proporzionalmente al valore del diritto parziario ceduto e sul valore del diritto alienato va recuperata la differenza tra la tassazione agevolata e la tassazione ordinaria, oltre alla sanzione e agli interessi |
Prima casa – Limiti del DM 2 agosto 1969, abolitio criminis e solidarietà con venditore
Cass. 30 agosto 2022 n. 25489
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È corretto negare il beneficio della prima casa a un immobile, acquistato nel 2009, che: a) aveva le caratteristiche di lusso ex art. 5 DM 2 agosto 1969 n. 1072; b) il cui terreno circostante costituiva pertinenza del fabbricato, in quanto considerato (sulla base dell'accertamento fatto dal giudice di merito) giardino a durevole servizio del fabbricato; c) i cui locali di sgombero con destinazione a ripostiglio o a deposito erano computabili ai fini della determinazione della superficie utile complessiva in quanto ciò che rileva non è l'abitabilità di tali locali ma la potenzialità degli stessi allo svolgimento della vita quotidiana; d) aveva superficie superiore a mq. 200 e l'area pertinenziale aveva superficie pari a mq. 5.020. La modifica normativa in base alla quale, dal 14 dicembre 2014, il DM del 1969 non può essere più utilizzato per stabilire le caratteristiche di lusso di un immobile non ha inciso retroattivamente e non ha comportato alcuna abolitio criminis con la conseguenza che rimangono dovute le sanzioni previste nella misura del 30%. L'Ufficio può emettere l'avviso di liquidazione, irrogando le relative sanzioni, sia nei confronti del cedente sia nei confronti dell'acquirente dell'immobile, col primo tenuto quale coobbligato. Il pagamento della maggiore IVA accertata da parte di uno dei due coobbligati libera ovviamente l'altro, ma se ad adempiere è il cedente, questi potrà esercitare la rivalsa "successiva", nei termini di cui all'art. 60 c. 7 Decreto IVA |
Prima casa – Il mandato a vendere non evita la decadenza
Cass. 14 settembre 2022 n. 27000 |
Il conferimento a un terzo di un mandato a vendere la prima casa, non consente al mandante di acquistare un altro immobile con il beneficio, in quanto il mandato a vendere non ha effetti traslativi. Il mandato a vendere, infatti, pur se accompagnato dal conferimento del potere rappresentativo, non determina il trasferimento, in capo al mandatario, della proprietà del bene da alienare, ma ha contenuto meramente obbligatorio, impegnando il mandatario alla successiva stipulazione del contratto traslativo per conto (ed eventualmente anche in nome) del mandante |
Costruzioni rurali destinate ad agriturismo – Strumentali anche se di lusso
Cass. 15 settembre 2022 n. 27198
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Va affermato il seguente principio di diritto: "Ai fini della classificazione catastale delle unità immobiliari, le costruzioni destinate alla ricezione ed ospitalità, nell'ambito dell'attività di agriturismo svolta da una azienda agricola, rivestono il carattere di strumentalità all'attività agricola che giustifica il riconoscimento della ruralità, ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del d.l. n. 557 del 1993, senza che ad esse possa trovare applicazione l'esclusione di cui alla lett. f) dell'art. 9, comma 3, dello stesso decreto, operante per le sole costruzioni rurali destinate ad abitazione" |
Credito d'imposta prima casa – Acquisto in sede di separazione dei coniugi
Risp. AE 28 ottobre 2022 n. 531
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L'atto con il quale è acquistata la quota del 50 per cento del coniuge in esecuzione degli accordi di separazione, non configura un acquisto di un nuovo immobile e non comporta quindi la decadenza del credito d'imposta sorto in sede del primo acquisto. Il contribuente deve comunque procedere all'alienazione della ex casa coniugale entro un anno dalla stipula dell'acquisto del secondo immobile |
Prima casa - Il trasferimento della residenza deve essere effettivamente avvenuto
Cass. 12 gennaio 2023 n. 667
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Ai fini del trasferimento della residenza entro 18 mesi dal rogito, necessario per l'applicazione dell'agevolazione prima casa, rileva la data in cui il contribuente ha presentato al Comune l'istanza di variazione anagrafica, anche se il procedimento amministrativo si perfeziona oltre il termine di 18 mesi, purché, però, la variazione vada effettivamente a buon fine. Di conseguenza va affermato il seguente principio di diritto: «in tema di imposta di registro, il beneficio fiscale della "prima casa", al di là dell'ipotesi riconnessa all'attività lavorativa esercitata, spetta esclusivamente al soggetto che abbia trasferito la residenza anagrafica nel comune dove ha acquistato l'immobile entro il termine di decadenza previsto dalla legge; pertanto, nel caso in cui non risulti l'effettivo trasferimento della residenza, il contribuente può conservare il beneficio solo se, avendo proposto nei termini istanza di aggiornamento dei registri anagrafici comunali, il procedimento amministrativo non sia stato ancora ultimato per fatto non imputabile allo stesso ovvero si sia chiuso con un diniego al trasferimento». |
Prima casa e più particelle ereditate
Risp. AE 24 gennaio 2023 n. 155
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L'erede può richiedere l'agevolazione ''prima casa'' in relazione ad uno solo degli immobili caduti in successione, da individuare nella relativa dichiarazione, anche se lo stesso risulti formalmente costituito da due particelle catastali (con distinta titolarità), a condizione che le stesse risultino ''unite di fatto'' ai fini fiscali, in quanto prive di autonomia funzionale e reddituale, nel puntuale rispetto della procedura delineata nella Circ. AE 13 giugno 2016 n. 27/E. Tali considerazioni valgono anche con rifermento alle pertinenze, composte da più particelle senza autonomia funzionale e reddituale e perciò riunite di fatto ai fini fiscali |
Poliambulatorio sanitario e consultorio familiare – IVA al 10%
Cass. 5 aprile 2023 n. 9337
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Va espresso il seguente principio di diritto: “In tema di Iva, l'operazione avente ad oggetto la vendita di immobili da destinare a poliambulatorio e servizi sanitari, nonché a consultorio familiare, è soggetta all'aliquota ridotta del 10% (…),prevista dal n. 127-quinquies della Tabella A, Parte III, che contempla gli edifici di cui all'art. 1 L. 659/61, assimilati ai c.d. fabbricati “Tupini” (edifici scolastici, le caserme, gli ospedali, le case di cura, i ricoveri, gli asili infantili) rispetto ai quali non rileva la destinazione abitativa ma la finalità di interesse collettivo a carattere sostanzialmente assistenziale sottesa alla loro destinazione secondo le loro caratteristiche intrinseche al momento dell'operazione, indipendentemente dal loro accatastamento” |
Sottopasso pedonale a servizio di impianti sciistici – Aliquota ordinaria
Risp. AE 11 aprile 2023 n. 292 |
La realizzazione di un sottopasso pedonale a servizio degli impianti sciistici, non appare riconducibile tra le opere di urbanizzazione che beneficiano dell'aliquota IVA ridotta al 10% anche se configura un intervento ''ex novo'' finalizzato a garantire un collegamento tra i parcheggi e il punto di accesso agli impianti sciistici, con accesso alla stazione degli impianti di risalita senza attraversamento stradale. Per l'applicazione dell'aliquota agevolata, le opere devono risultare realizzate in funzione di un centro abitato o comunque poste al servizio di un tessuto urbano.
La costruzione in argomento, pertanto, non rientra tra le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e sconta quindi l'aliquota ordinaria del 22% |
Fabbricati abitativi rurali per dipendenti – Non vale l'indetraibilità
Cass. 15 maggio 2023 n. 13309
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È detraibile l'IVA per un imprenditore agricolo che ha realizzato un fabbricato rurale a uso abitativo destinato a ospitare i propri dipendenti. Il fabbricato, ancorché accatastato come abitazione nella categoria “A”, rientra “agli effetti fiscali” tra quelli strumentali ai sensi dell'art. 9 comma 3-bis DL 557/93, perde la qualifica di fabbricato abitativo e pertanto l'IVA relativa alla sua costruzione (così come quella relativa ad un eventuale acquisto) risulterà interamente detraibile non dovendosi applicare l'esclusione prevista dall'art. 19-bis1 comma 1 lett. i) |
Prima casa –Unificazione di due immobili attigui anche collocati su piani diversi
Cass. 20 luglio 2023 n. 21721
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È possibile applicare l'agevolazione prima casa quando si acquistano due immobili attigui, anche se si tratta di due immobili collocati su due piani diversi, purché, entro 3 anni, si proceda all'unificazione delle due unità immobiliari in una sola.
Devono ricorrere due condizioni: la destinazione, da parte dell'acquirente, di dette unità immobiliari, nel loro insieme, a costituire un'unica unità abitativa; la qualificabilità come alloggio non di lusso dell'immobile così “unificato” (secondo la norma vigente ratione temporis). Ai fini dell'agevolazione prima casa, è, quindi, irrilevante che gli immobili acquistati con un solo atti siano collocati su unico livello o su distinti livelli, essendo sufficiente che la relazione materiale di contiguità, adiacenza o sovrapposizione consenta, mediante l'esecuzione delle opere necessarie, il loro accorpamento in un'unica abitazione che non abbia complessive caratteristiche “di lusso”. In assenza di un'indicazione normativa del termine entro il quale realizzare tali condizioni, opera il termine di tre anni dalla registrazione (pari a quello per l'accertamento). Entro il termine triennale è necessario che le unità siano effettivamente accorpate, mentre non è indispensabile che sia operata la fusione catastale |
Prima casa e “lusso” ante e post 2014 – Prove dell'Ufficio
Cass. 16 ottobre 2023 n. 28742
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Soltanto con riferimento ai trasferimenti stipulati dopo l'1 gennaio 2014, un'abitazione censita in catasto con la categoria A/8 si considera – per presunzione iuris et de iure – “casa di abitazione di lusso” e non può usufruire dell'agevolazione fiscale della prima casa. Per cui, il conseguente avviso di liquidazione con cui si commini la decadenza dall'agevolazione fiscale e si disponga il recupero delle maggiori imposte è sufficientemente motivato con il semplice riferimento alla classificazione catastale in questione, la cui indicazione basta a presumere il possesso delle caratteristiche di lusso. Non altrettanto si può dire con riguardo ai trasferimenti stipulati fino al 31 dicembre 2013, per i quali il possesso delle caratteristiche di lusso dell'immobile deve essere correlato alla specifica ricorrenza di uno dei parametri stabiliti dal DM 2 agosto 1969 n. 1072.
In tal caso, la qualificazione di un immobile come «di lusso», da cui scaturisce la perdita delle agevolazioni fiscali, impone la motivazione dell'atto con cui l'amministrazione finanziaria provvede in termini che esplicitano in maniera intellegibile le specifiche giustificazioni, dal momento che il contribuente deve essere messo in grado di valutare l'opportunità di fare o meno acquiescenza al provvedimento, e, in caso di ricorso, di approntare le proprie difese con piena consapevolezza. Quanto alle sanzioni, la modifica dei parametri ai quali ancorare i presupposti per il riconoscimento del beneficio non ha inciso retroattivamente e l'infrazione, costituita dalla dichiarazione mendace, della quale è soltanto cambiato l'oggetto, è rimasta immutata, con la conseguenza che non si è verificata alcuna abolitio criminis e la sanzione del 30% resta dovuta
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Riparazione e ristrutturazione abitazioni private con alta intensità di lavoro
C.Giust. UE 11 gennaio 2024 C-433/22
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Il punto 2 dell'allegato IV della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede l'applicazione di un'aliquota ridotta di imposta sul valore aggiunto a servizi di riparazione e di ristrutturazione di abitazioni private a condizione che le abitazioni di cui trattasi siano effettivamente utilizzate a fini abitativi alla data in cui tali operazioni hanno luogo
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Prima casa con giardino – Agevolazione anche per la pertinenza
Cass. 24 gennaio 2024 n. 2351 |
Le agevolazioni per l'acquisto della prima casa trovano applicazione, oltre che nei confronti del fabbricato principale, adibito a civile abitazione, anche rispetto al bene qualificabile come pertinenza, come il giardino, quale che sia la sua classificazione catastale.
Nel caso di specie, l'Agenzia negava l'agevolazione in base all'estensione dell'area (che era pari circa a 10 volte quella del fabbricato), al suo accesso diretto alla pubblica via, al suo inserimento in un diverso mappale e al suo confine con la proprietà terza “che potrebbe suscitare l'interesse all'acquisto da parte di questi”. Secondo i Giudici, invece, tali elementi sono irrilevanti ai fini della definizione di pertinenza, mentre, per giurisprudenza consolidata, la pertinenzialità è desumile da concreti segni esteriori dimostrativi della volontà del titolare, consistenti nel fatto oggettivo che il bene sia effettivamente posto, da parte del proprietario del fabbricato principale, a servizio o ornamento del fabbricato medesimo e che non sia possibile una diversa destinazione senza radicale trasformazione
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Alloggi sociali ceduti a Comuni e poi locati – Esenzioni e aliquote IVA
Risp. AE 5 marzo 2024 n. 60
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La cessione di alloggi sociali ad un Comune, che li acquisirà in parte dalla procedura fallimentare di una cooperativa mediante esercizio del diritto di prelazione e in parte dall'aggiudicatario del fallimento, sconta il regime naturale di esenzione IVA ai sensi dell'articolo 10, n.8-bis), salva opzione per l'imponibilità.
In caso di opzione, non si applica l'IVA al 4% prevista per la prima casa in quanto il Comune acquirente non è una persona fisica. Si applica invece l'IVA al 10% ai sensi del numero 127undecies), della Tabella A. Se il Comune intende poi dare in locazione tali alloggi sociali, si applica il regime di esenzione ai sensi dell'articolo 10, n. 8) salva opzione per l'imponibilità, sempre con IVA al 10% ai sensi del numero 127duodevicies), della Tabella A. La possibilità di detrarre l'IVA assolta sugli acquisti effettuati nell'attività di locazione, soffre della preclusione prevista dall'art. 19-bis1 lett. i) per gli immobili abitativi.
Con riferimento invece agli acquisti di altri beni e servizi, effettuati per l'attività di locazione, ai sensi dell'articolo 19ter, per gli enti che non svolgono in via prevalente attività commerciale, è ammessa in detrazione, con le relative limitazioni, soltanto l'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni fatti nell'esercizio di attività commerciali
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Interramento linea telefonica – IVA al 10% solo con cavedotti di nuova costruzione
Risp. AE 6 marzo 2024 n. 61 |
L'affidamento da parte di un Comune a una società dei lavori per l'interramento e lo spostamento degli impianti fissi della linea telefonica, in corrispondenza di un tratto stradale interessato da lavori di riqualificazione affidati all'Ente Gestore, può beneficiare dell'IVA al 10% di cui al numero 127-quinquies) e 127septies), della Tabella A, solo se tali lavori rientrano tra le opere di urbanizzazione.
A tal fine, è necessario che lo spostamento e l'interramento della linea telefonica contempli la realizzazione di cavedotti interrati, vale a dire delle condutture adibite al passaggio di cavi ottici, e al trasporto di dati per la rete telefonica generale.
L'aliquota ridotta non si applica invece se gli interventi realizzati si limitano al mero spostamento e interramento di cavedotti già esistenti, in quanto tale ipotesi non costituirebbe ''realizzazione'' dell'opera di urbanizzazione. Non è rilevante il fatto che detti lavori siano parte integrante dell'opera complessiva di riqualificazione della strada oggetto dell'appalto con l'Ente gestore, in quanto sono interventi realizzati in modo distinto ed autonomo da parte di soggetti diversi con i quali il Comune ha stipulato distinti contratti di appalto |
Prima casa, acconti e opere di urbanizzazione - Accessorietà con IVA al 4% da valutare
Cass. 5 aprile 2024 n. 9084
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Agli acconti per l'acquisto della prima casa deve applicarsi l'aliquota ridotta, anche se la dichiarazione del possesso dei requisiti prima casa è stata poi resa nell'atto di acquisto. Di conseguenza, qualora gli acquirenti abbiano diritto di fruire dell'agevolazione, va esclusa la pretesa sanzionatoria per irregolare fatturazione, essendo indifferente che abbiano reso la prescritta dichiarazione in sede di stipulazione del contratto preliminare o solo al momento della conclusione del contratto definitivo. Al fine di stabilire se anche alle opere di urbanizzazione, realizzate in occasione della costruzione del complesso edilizio, possa essere applicata l'aliquota del 4% a cui era stata assoggettata la realizzazione di detto edificio o quella del 10% di cui al n. 127-quinquies occorre verificare se la realizzazione delle opere di urbanizzazione si ponga in posizione di accessorietà rispetto alla prestazione principale (realizzazione del complesso immobiliare) oppure, se le prestazioni oggetto del contratto d'appalto fossero due e autonome. La CTR non si è attenuta ai suddetti principi, essendosi limitata ad affermare che l'accessorietà delle opere di urbanizzazione realizzate andava desunta dal fatto che si trattava di opere realizzate "sulla base di un unico contratto di subappalto", "accessorie e funzionali al completamento del complesso immobiliare", senza esprimersi sulla loro eventuale autonoma utilità e sulla indispensabilità di dette opere per la realizzazione dell'opera principale, con esclusivo riguardo alle parti del contratto |
Prima casa – Contratto a favore di un terzo
Risp. AE 4 luglio 2024 n. 145
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Nelle ipotesi di acquisto immobiliare stipulato con ''contratto a favore di terzo'', di cui all'art. 1411 c.c., il terzo consegue la titolarità dell'immobile, per effetto della stipulazione. Tuttavia, fino a quando il terzo non dichiari di ''volerne profittare'', tale acquisto non è definitivo, essendo suscettibile di revoca o modifica da parte dello stipulante o di rifiuto da parte del terzo.
Qualora quindi il terzo intenda fruire delle agevolazioni ''prima casa'', deve rendere, contestualmente alle dichiarazioni di cui alla Nota IIbis, anche la dichiarazione di ''voler profittare'' della stipulazione in proprio favore, in modo da rendere definitivo il proprio acquisto. Nel caso di specie, la Stipulante, in qualità di genitore e legale rappresentante del figlio minore (''Terzo''), acquistava la quota di un immobile dal coniuge Promittente e, ai sensi dell'art. 1411 c.c., deviava gli effetti traslativi a favore del figlio. Nella fattispecie, però, il Terzo non aveva reso la dichiarazione di ''volere profittare'' e, pertanto, in capo allo stesso non sussistevano i requisiti per usufruire dell'agevolazione ''prima casa'' al momento della stipula dell'atto |
Prima casa e mandato a vendere con clausola di retrocessione – Abuso del diritto
Cass. 25 luglio 2024 n. 20673
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In tema di benefici fiscali "prima casa", in virtù del carattere meramente strumentale, provvisorio e fiduciario del trasferimento del cespite dal mandante al mandatario, in funzione di mera esecuzione del mandato traslativo stesso ex art. 1719 c.c., integra abuso del diritto ai sensi dell'art. 10-bis L. 212/2000 il mandato a vendere un immobile ad uso abitativo ex art. 1719 c.c. e il successivo acquisto, da parte del mandante, di un secondo alloggio abitativo con l'applicazione delle suddette agevolazioni fiscali, non sussistendo il requisito della non possidenza di altro fabbricato idoneo ad abitazione». |
Prima casa - Riacquisto entro un anno non vale in caso di usufrutto
Risp. AE 4 ottobre 2024 n. 192
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La condizione al fine di evitare la decadenza dall'agevolazione fruita per il primo acquisto prima casa, ovvero «l'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale» entro un anno dall'alienazione del precedente immobile agevolato, si realizza soltanto con l'acquisto del diritto di piena proprietà dell'immobile e non con l'acquisto del diritto di usufrutto o di abitazione sul medesimo. Per "acquisto" deve infatti intendersi l'acquisizione del diritto di proprietà dell'abitazione pertanto l'acquisto del diritto reale di godimento (di abitazione/usufrutto) non integra la fattispecie di «acquisto di altro immobile» e non rappresenta un titolo idoneo ad evitare la decadenza dall'agevolazione fruita. Il contribuente può richiedere nuovamente l'agevolazione "prima casa", per l'atto di acquisto del diritto di abitazione/usufrutto di un'altra abitazione, in presenza dei requisiti e delle condizioni previsti |
Prima casa e cittadino italiano iscritto all'AIRE – Trasferimento per motivi di lavoro
Risp. AE 2 dicembre 2024 n. 238
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Il DL 13 giugno 2023, n.69 ha modificato l'applicazione dell'agevolazione per le ipotesi di acquisto della ''prima casa'' in Italia da parte di un soggetto «trasferito all'estero per ragioni di lavoro». Se, tuttavia, il trasferimento per ragioni di lavoro si è verificato in un momento successivo all'acquisto dell'immobile, non è possibile avvalersi dell'agevolazione. In tal caso, infatti, verrebbe meno l'impegno assunto a trasferire la residenza, entro diciotto mesi, nel Comune ove è ubicato l'immobile. Se è ancora pendente il termine di diciotto mesi per il trasferimento della residenza, l'acquirente può revocare la dichiarazione formulata nell'atto di acquisto dell'immobile, presentando un'apposita istanza all'Ufficio presso il quale l'atto è stato registrato e chiedendo la riliquidazione dell'imposta assolta in sede di registrazione, senza applicazione di sanzioni |
Messa in sicurezza percorso di visita a gallerie – IVA ordinaria
Risp. AE 17 dicembre 2024 n. 261
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Le opere inerenti alla messa in sicurezza del percorso di visita sotterraneo di una Galleria (apertura al pubblico sia delle parti esterne della miniera sia di un percorso sotterraneo di visita) non risultano riconducibili tra quelle di urbanizzazione primaria e secondaria indicate nella Legge n. 847/1964 o nel Testo Unico sull'edilizia. Ne consegue che alle stesse non può trovare applicazione l'aliquota IVA nella misura del 10% di cui ai numeri 127-quinquies) e 127-septies) |
Eliminazione barriere architettoniche museo – IVA al 4%
Risp. AE 19 dicembre 2024 n. 267
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Beneficiano dell'IVA al 4% ai sensi del n. 41-ter) della Tabella A, in considerazione della natura oggettiva della disposizione, gli interventi volti a potenziare l'accessibilità e la fruibilità di un Museo, attraverso la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali con supporti tecnici specifici per percorsi tattili, la realizzazione di percorsi accessibili multisensoriali e, infine, lo sviluppo di un'app di audioguida |
Successione e prima casa - Termini
Ris. AE 20 dicembre 2024 n. 66/E |
In caso di dichiarazione di successione omessa, l'agevolazione "prima casa" può essere richiesta entro il termine di decadenza dall'azione di accertamento dell'omessa dichiarazione e, dunque, entro cinque anni dal termine ordinario di presentazione della dichiarazione omessa. I presupposti per l'agevolazione devono sussistere alla data di apertura della successione. Se la dichiarazione di successione è presentata in un momento successivo allo scadere del termine di diciotto mesi per il trasferimento della residenza, l'agevolazione "prima casa" non può essere richiesta in mancanza del suddetto requisito al momento dell'apertura della successione, atteso che la dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto o in un atto integrativo prima dello scadere del termine di diciotto mesi |
Prima casa in comunione pro indiviso – In caso di decadenza dell'agevolazione vige responsabilità solidale Cass. 3 febbraio 2025 n. 2505 |
Va affermato il seguente principio di diritto: «In tema di benefici per l'acquisto della prima casa, in caso di acquisto dell'immobile adibito ad abitazione non di lusso, in comunione e pro indiviso da parte di più soggetti, la decadenza dell'agevolazione ai sensi dell'art. 1 nota II-bis, punto 4, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 131/86, in caso di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito dell' immobile acquistato con i detti benefici prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del suo acquisto, comporta in capo agli acquirenti la responsabilità solidale dell'obbligazione tributaria ai sensi dell'art. 57, comma 1, DPR n. 131 del 1986, rimanendo la rilevanza delle quote ideali in capo ai comunisti soltanto sul piano del rapporto interno» |
Prima casa acquistata dal 1/01/2014 al 13/12/2014 – Regole diverse per registro e IVA Cass. 10 febbraio 2025 n. 3317 e 16 marzo 2025 n. 7000 |
La modifica delle condizioni di applicazione della prima casa, che prima escludeva le abitazioni “di lusso” individuate nel DM 2 agosto 1969 e poi ha escluso le abitazioni in base a un criterio oggettivo (categoria catastale A/1, A/8, A/9), ha decorrenze diverse per imposta di registro e IVA: i) mentre infatti per l'imposta di registro, le nuove regole sono divenute operative dal 1° gennaio 2014; ii) per l'IVA, le nuove regole sono divenute operative il 13 dicembre 2014. Ciò in quanto le modifiche di cui all'art. 10 DLgs. 23/2011, hanno avuto (inizialmente) effetti limitatamente all'imposta di registro, mentre l'allineamento del n. 21 della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72 è avvenuto dopo con l'art. 33 DLgs. 175/2014. Per gli acquisti effettuati tra il 1° gennaio 2014 e il 13 dicembre 2014, quindi, l'imposta di registro segue le nuove regole ed esclude dal beneficio gli immobili A/1, A/8 e A/9, mentre l'IVA fa ancora riferimento al DM 2 agosto 1969. Ciò in quanto l'art. 33 D.Lgs. 175/2014 può applicarsi solo dal 13 dicembre 2014 e non prima, non avendo il legislatore attribuito efficacia retroattiva alla norma. Può pronunciarsi il seguente principio di diritto: "In tema d'IVA, la cessione di un'abitazione di lusso in epoca antecedente alla entrata in vigore dell'art. 33 DLgs. 175/2014 - 13 dicembre 2014 - è assoggettata all'IVA con aliquota ordinaria e non con quella agevolata, non retroagendo detta norma alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 23/2014, in materia di registro e non ancorando il diverso criterio di individuazione delle abitazioni di lusso alla novella introdotta dall'art. 10 cit., bensì alla modifica del testo del n. 21 tabella A, parte II, allegata al DPR n. 633/72". |
Prima casa donata con clausola di premorienza – Possibile nuovo acquisto agevolato Risposta AE 12 febbraio 2025 n. 27 |
Se l'immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa” viene donato con una clausola risolutiva di premorienza (ossia, in caso di morte del donatario, il bene torna al donante), il donante può acquistarne un altro utilizzando i medesimi benefici. La donazione è, infatti, immediatamente efficace, realizzando il trasferimento della titolarità dell'immobile al donatario al momento della stipula dell'atto. In tal caso è quindi rispettato il requisito di cui alla lettera c) della Nota II-bis, ossia “non essere titolare (…) di altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo” |
Prima casa e trasferimento all'estero per lavoro - Possibile anche per immobili in comuni non coincidenti con l'ultimo di residenza Risposta AE 12 febbraio 2025 n. 28 |
I soggetti che si sono trasferiti all'estero per motivi di lavoro possono acquistare un immobile godendo delle agevolazioni prima casa, come previsto dal DL 69/2023, se l'immobile è sito nel comune di nascita, ovvero in quello in cui avevano la residenza o in cui svolgevano la propria attività prima del trasferimento. Tale requisito è assicurato con riferimento ad ogni comune nel quale il soggetto ha risieduto o ha svolto la propria attività, indipendentemente dalla circostanza che si tratti dell'ultimo comune in cui ha risieduto o svolto la propria attività, prima del trasferimento all'estero. Si tratta, infatti, in ogni caso, di comuni rispetto ai quali il soggetto ha manifestato, nel corso del tempo, interessi personali, familiari o lavorativi, avendovi risieduto o svolto attività |
Prima casa e terreno da edificare all'estero - Condizioni per fruire del beneficio Risposta AE 12 febbraio 2025 n. 29 |
Un soggetto italiano, residente all'estero, può acquistare nello Stato estero un terreno ove costruire un immobile da adibire a sua abitazione principale beneficiando ancora dell'agevolazione "prima casa" di cui ha già fruito per l'acquisto della prima casa in Italia, alienata entro il quinquennio dall'acquisto. Non opera infatti la decadenza dall'agevolazione se il terreno ove costruire l'immobile sia riacquistato all'estero, entro un anno dall'alienazione dell'immobile agevolato sito in Italia e a condizione che il suddetto immobile venga ad esistenza sempre entro l'anno dalla precedente alienazione. Tali condizioni devono essere dimostrate all'Agenzia delle entrate competente presentando adeguata documentazione quale copia del rogito, del progetto di costruzione e relativi permessi, del contratto di appalto e di documentazione comprovante la dimora abituale all'estero (quali fatture di fornitura di luce, acqua o gas). Il contribuente è anche tenuto a presentare una certificazione, rilasciata dalle Autorità competenti estere, da cui si possa rilevare la destinazione edificatoria del terreno e l'eventuale presenza di vincoli (ambientalistici, archeologici, etc.) che potrebbero intralciare o limitare l'edificabilità dello stesso |
Prima casa in costruzione – 6 anni per l'avviso di liquidazione Cass. 17 febbraio 2025 n. 3988 |
In caso di prima casa in corso di costruzione e in assenza di un termine per l'ultimazione della costruzione, si ritiene che questa debba essere ultimata entro il termine triennale a disposizione dell'Amministrazione per la verifica dei requisiti agevolativi. Se infatti il legislatore non ha fissato in modo specifico un termine entro il quale si deve verificare una condizione dalla quale dipenda la concessione di un beneficio, tale termine non potrà essere mai più ampio di quello previsto per i controlli, i quali, diversamente, non avrebbero alcun senso. Da tale indicazione, poi, discende che, se il contribuente ha tre anni per completare l'immobile, l'Agenzia delle Entrate ha ulteriori tre anni (decorrenti dallo spirare del termine triennale per ultimare l'immobile) per verificare che l'immobile sia stato ultimato e, di conseguenza, per vagliare le caratteristiche della prima casa. L'avviso di liquidazione riguardante la mancata ultimazione della prima casa può quindi essere inviato entro 3 + 3 anni dal rogito |
Prima casa venduta entro il quinquennio a rate – Decadenza dall'agevolazione
Cass. 26 febbraio 2025 n. 5068 |
La vendita a rate con patto di riservato dominio dell'abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa meno di cinque anni prima, comporta la decadenza dal beneficio. Nella vendita a rate, infatti, il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell'ultima rata ma, ai fini dell'imposta di registro, la vendita a rate è equiparata a una vendita ordinaria con tassazione al momento della stipula come se il trasferimento avvenisse immediatamente.
Nel caso di specie, qualche mese prima del decorso di 5 anni dall'acquisto agevolato, i contribuenti vendevano la prima casa con contratto di vendita a rate: i) secondo l'Agenzia delle Entrate si configurava la decadenza dall'agevolazione prima casa, avendo i contribuenti alienato l'abitazione prima di 5 anni dall'atto agevolato; ii) i contribuenti ritenevano, invece, che, pur avendo stipulato l'atto di vendita prima del decorso di 5 anni dall'acquisto, la decadenza non si fosse realizzata in quanto l'effetto traslativo si realizzava solo al momento del pagamento dell'ultima rata.
La Cassazione condivide la tesi dell'agenzia esprimendo il seguente principio di diritto: “il soggetto che abbia beneficiato ai fini dell'imposta di registro del beneficio prima casa decade da detto beneficio ove entro il quinquennio aliena il medesimo bene riservandosi, a garanzia della parte di prezzo dilazionato, il dominio sull'immobile, rilevando il momento della conclusione della vendita come stabilito dall'art. 27 TUR e non già il momento successivo del pagamento integrale del prezzo” |
Prima casa riclassificata “di lusso” dopo l’atto– Non applicabili le sanzioni
Cass. 21 giugno 2025 n. 16643 |
Non sono applicabili le sanzioni se, al momento dell’acquisto dell’abitazione, il dato di fatto catastale “esistente” permette l’accesso alle agevolazioni prima casa. Nel caso di specie, nel 2014, il proprietario di un immobile aveva presentato una domanda di nuovo accatastamento a fronte della quale l’immobile era risultato classificato come A/2. Nel 2017, l’immobile veniva venduto e l’acquirente chiedeva le agevolazioni prima casa, dato che l’immobile risulta accatastato A/2. Nel 2018, “a seguito di segnalazione del Comune”, interveniva una “riclassificazione postuma” a cui veniva assegnata la categoria catastale A/1, in luogo della categoria A/2. In tal caso, secondo la Cassazione, non sono applicabili le sanzioni nella misura del 30%, in quanto la riclassificazione catastale dell’abitazione (da A/2 ad A/1) è stata successiva al rogito agevolato |
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