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Società di capitali: rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni


23/06/2022 | Riccardo Patimo

La rivalutazione di terreni e partecipazioni è di regola riservata alle persone fisiche e ai soggetti equiparati. Il DL 70/2011 ha esteso tale possibilità anche alle società di capitali che nel periodo di validità della norma si sono viste sottrarre tali beni a causa di procedimenti cautelari per tornarne in possesso al termine dei giudizi. La norma trova giustificazione nella volontà di compensare la temporanea indisponibilità di tali beni e il cui sfruttamento offre vantaggi rispetto all'alternativa della rivalutazione con regole ordinarie.

Fonte: QuotidianoPiù

La rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti da persone fisiche ha beneficiato, grazie all'art. 29 DL 17/2022, di una nuova proroga al 15 novembre 2022 del termine per far redigere e giurare la perizia attestante il valore rivalutato e versare l'imposta sostitutiva dovuta sul nuovo valore o, in alternativa, la prima delle tre rate ammesse nel caso in cui si voglia optare per il versamento dilazionato. Questa agevolazione consente la rivalutazione del valore dei terreni, sia agricoli che edificabili, e delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, sia qualificate che non, posseduti dalle persone fisiche (e dai soggetti a queste equiparabili quali le società semplici e gli enti non commerciali) con lo scopo dichiarato di affrancare il valore rivalutato ai fini della formazione delle plusvalenze ex art. 67 c. 1 lett. a), b), c) e c-bis) TUIR.

Ma la platea dei soggetti destinatari ha beneficiato di un'anomala estensione alle società di capitali da parte dell'art. 7 c. 2 lett. dd-bis) DL 70/2011. Nello specifico, possono ricorrere alla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni anche: “ … le società di capitali i cui beni, per il periodo di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, siano stati oggetto di misure cautelari e che all'esito del giudizio ne abbiano riacquistato la piena titolarità”. L'aggiunta delle società di capitali tra i destinatari della norma non viene motivata in alcun modo nella scheda di lettura delle novità introdotte con la legge di conversione del Decreto ove ci si limita alla semplice menzione della novità. E che l'estensione alle società di capitali della possibilità di rivalutare partecipazioni e terreni con le peculiari modalità della L. 448/2001 desti qualche perplessità trova conferma nel fatto che per la rivalutazione dei beni posseduti da tali soggetti, in particolare i terreni, già esistono norme dedicate contenute nella L. 342/2000 e successive proroghe e modifiche. Né ulteriori chiarimenti in tal senso sono rinvenibili nella Circ. AE 24 ottobre 2011 n. 47/E che costituisce l'unico documento di prassi ad oggi diramato e il cui par. 1.1 si limita a precisare che tra i nuovi soggetti rientrano, oltre alle società di capitali residenti nel territorio dello Stato, anche le stabili organizzazioni di quelle non residenti e a richiamare l'applicabilità delle regole previste dalla L. 342/2000 in tema di saldo attivo di rivalutazione, ove compatibili. Vediamo dunque di comprendere quali possano essere le ragioni che hanno portato all'estensione dei benefici della rivalutazione di terreni e partecipazioni alle società di capitali partendo dai requisiti che la norma richiede a tali soggetti per poter beneficiare all'agevolazione secondo le regole della L. 448/2001. Infatti, la rivalutazione in commento non è riconosciuta a tutte le società di capitali ma solo a quelle i cui beni:

1) sono stati oggetto di misure cautelari;

2) e che, all'esito del giudizio, sono tornati nella piena titolarità della società.

I beni rivalutabili si caratterizzano, pertanto, nell'essere stati sottratti per un certo periodo alla libera disponibilità della società proprietaria. L'esempio tipico è quello dei terreni o delle partecipazioni assoggettati a pignoramento e che quindi, fintanto che dura la misura cautelare, non possono essere venduti dalla società proprietaria. Tuttavia, se alla conclusione del giudizio il pignoramento viene revocato, il bene torna nella disponibilità della società proprietaria che può quindi offrirlo sul mercato. In tali casi, visto che la durata della misura cautelare può essere anche piuttosto lunga, è possibile che il valore del bene aumenti significativamente, circostanza questa che, in caso di successiva vendita, darebbe luogo alla formazione di plusvalenze imponibili. La norma agevolativa sembra quindi disegnata per offrire una sorta di compensazione per il fatto che il maggior valore del bene si è formato non tanto per la volontà del proprietario quanto perché questi è stato impossibilitato a venderlo per un certo periodo. Come dire che, se non vi fosse stata la misura cautelare, la società avrebbe potuto vendere anticipatamente il bene senza che trascorresse il tempo che ha dato luogo alla formazione del maggior valore di mercato. In favore di questa interpretazione militano diverse considerazioni. Da un lato il fatto che la norma istitutiva non faccia distinzione in relazione alla classificazione fiscale del bene. Ad esempio, nel caso dei terreni, non rileva in alcun modo se essi siano stati iscritti tra le immobilizzazioni o tra i beni merce o se, ai fini fiscali, rientrino nella residuale categoria dei beni patrimonio. Oltre a ciò, il ricorso alla rivalutazione ex lett. dd-bis) DL 70/2011, permette il riconoscimento fiscale del valore rivalutato già a decorrere dall'esercizio in cui è effettuato il versamento dell'intera imposta sostituiva o della prima rata, cosa che non accade se si decide di ricorrere alla rivalutazione dei beni di impresa di cui alla L. 342/2000, specie se si guarda alla successiva cessione del bene. Nè viene richiesta la rivalutazione di tutti i beni rientranti in una data categoria omogenea restando quindi libera la scelta del bene da rivalutare. Ed in effetti, le finalità della rivalutazione ex L. 342/2000 sono ben diverse visto che l'obiettivo principale di tale norma è quello di far emergere i reali valori di mercato dei beni di proprietà della società così da ottenere un maggiore rafforzamento patrimoniale della stessa.

Ma le particolarità della rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni applicata alle società di capitali non finiscono qui. Come già anticipato, la Circ. AE 47/E/2011 ha richiamato, ove compatibili, le disposizioni di cui all'art. 13 L. 342/2000 in tema di saldo attivo di rivalutazione.

Tale richiamo appare un po' fuori luogo se si pensa alle finalità della norma e cioè all'obiettivo di consentire la tassazione per mezzo di un'imposta sostitutiva delle plusvalenze formatesi durante il periodo di indisponibilità del bene dovuto al provvedimento cautelare. Infatti, in caso di successiva cessione, la plusvalenza figurerebbe nel conto economico della società, se originata dalla cessione di immobilizzazioni, o sarebbe contenuta nei maggiori ricavi se collegata alla cessione di beni merce. In entrambi i casi, la sterilizzazione di questa parte della base imponibile potrebbe essere conseguita per mezzo di una semplice variazione in diminuzione da rilevare nel rigo RF55 del Mod. Redditi SC. Il richiamo alle norme sul trattamento fiscale del saldo attivo di rivalutazione della L. 342/2000 risponde quindi a finalità diverse. Per cominciare, esso risulta applicabile soltanto laddove il bene rivalutato sia stato iscritto tra le immobilizzazioni con esclusione, quindi delle rivalutazioni aventi come oggetto beni merce. Nel caso delle immobilizzazioni, o anche delle partecipazioni eventualmente iscritte nel circolante, la rivalutazione richiede comunque, dal punto di vista contabile, una contropartita a patrimonio netto che quindi, secondo la Circ. AE 47/E/2011, andrebbe creata istituendo una riserva dedicata. Quest'ultima, a differenza di quella utilizzata nelle rivalutazioni dei beni di impresa ex L. 342/2000, costituirebbe una riserva di utili la cui distribuzione, al contrario delle riserve in sospensione di imposta, avrebbe effetti solo sulla base imponibile del socio. Che questa particolare riserva non debba essere considerata in sospensione di imposta è diretta conseguenza dell'immediato riconoscimento del valore rivalutato una volta pagato l'intero importo o la prima rata dell'imposta sostitutiva. Considerato che l'estensione della rivalutazione di terreni e partecipazioni alle società di capitali trova giustificazione nella volontà di esentare da imposizione il plusvalore maturato da tali beni nel periodo di operatività delle misure cautelari, la creazione della riserva da rivalutazione costituisce nella maggior parte dei casi un passaggio intermedio non sempre necessario che, però, potrebbe tornare utile ove vi fosse la necessità di distribuire ai soci eventuali liquidità eccedenti presenti nella società.

La rivalutazione di terreni e partecipazioni posseduti da società di capitali che non ne hanno potuto disporre a causa di provvedimenti cautelari poi rientrati, rappresenta un'opportunità per affrancare i maggiori valori maturati dagli stessi in modo più rapido ed efficace rispetto alle usuali regole dettate dalla rivalutazione ex L. 342/2000 e, soprattutto, senza che vadano rispettate molte delle limitazioni poste da tale norma.

art. 29 DL 17/2022

art. 7 c. 2 lett. dd-bis) DL 70/2011