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La Dogana semplifica manutenzione e refitting di imbarcazioni extra-Ue


03/06/2022 | Serena Pellegri

L'Agenzia delle Dogane ha fornito importanti istruzioni in relazione ai regimi di ammissione temporanea e perfezionamento attivo di imbarcazioni da diporto extra-Ue, volte a razionalizzare e semplificare le procedure operative e ridurre gli oneri amministrativi in capo agli operatori del settore (Circ. AD 27 maggio 2022 n. 20/D).

Con l'obiettivo dichiarato di semplificare gli adempimenti doganali e ridurre gli oneri amministrativi gravanti sui cantieri navali italiani l'Agenzia delle dogane ha illustrato le procedure da seguire per l'introduzione nel territorio dell'Unione europea di imbarcazioni da diporto battenti bandiera extra-UE, finalizzata all'esecuzione, presso i medesimi cantieri, di operazioni di manutenzione e refitting.

Manutenzione e riparazione ordinaria: l'ammissione temporanea

Le operazioni di manutenzione e riparazione ordinaria dell'imbarcazione, del materiale a bordo e dei tender (quali, ad esempio, verniciatura e lucidatura dello scafo; sostituzione di impianti e apparati, sistemi propulsivi e apparati delle sale macchine; manutenzione e riparazione di interni) possono essere svolte in regime di ammissione temporanea.

Tale regime consente di introdurre e utilizzare in territorio unionale, in esenzione da dazi, mezzi di trasporto immatricolati in un Paese terzo e di proprietà di un soggetto non stabilito nell'Unione europea, per un periodo massimo di 18 mesi.

Se l'imbarcazione viene vincolata consecutivamente a più regimi (per esempio: prima all'ammissione temporanea, poi al perfezionamento attivo, e poi nuovamente all'ammissione temporanea) dallo stesso soggetto e con la stessa finalità, il periodo massimo di permanenza nell'Ue deve essere considerato globalmente e quindi non può comunque eccedere i 18 mesi.

Se invece sono diversi sia i soggetti che hanno la titolarità dei due regimi rispetto allo stesso bene che la finalità per cui il bene viene vincolato agli stessi (è il caso in cui l'imbarcazione viene vincolata al regime di ammissione temporanea dall'armatore mentre il cantiere è titolare del regime di perfezionamento attivo, che viene appurato con il vincolo al regime di ammissione temporanea di nuovo in capo all'armatore), tale periodo deve essere calcolato tenendo in considerazione i soli due periodi in cui l'imbarcazione è vincolata al regime da parte del medesimo soggetto (nell'esempio l'armatore). Sostanzialmente, in tale situazione, il termine di 18 mesi viene “sospeso” per tutta la durata del regime di perfezionamento attivo e fino al suo appuramento.

In linea generale, il vincolo al regime di ammissione temporanea può avvenire, in alternativa:

- con il semplice ingresso nelle acque territoriali dello Stato membro dell'UE ricomprese nelle 12 miglia dalla costa o con il passaggio della frontiera via terra, a bordo di un altro mezzo;

- presentando all'Ufficio doganale un apposito documento giustificativo (allegato 71-01 Reg. UE 2446/2015) che attesta la data di ingresso dell'imbarcazione nel territorio unionale ai fini del rispetto del termine massimo sopracitato.

Dal punto di vista degli adempimenti doganali connessi, al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione in assenza di garanzia, la Circolare chiarisce che:

1) l'armatore che introduce l'imbarcazione nelle acque unionali per lo svolgimento di attività di manutenzione in regime di ammissione temporanea deve:

  • dimostrare la data di ingresso attraverso la presentazione all'Ufficio doganale, eventualmente anche a posteriori, dell'allegato 71-01;
  • trasferire al cantiere incaricato di svolgere tali attività i diritti e gli obblighi derivanti dal regime di ammissione temporanea, previa autorizzazione del medesimo Ufficio, a meno che l'attività non venga svolta in banchina;

2) il cantiere, cui sono stati trasferiti i diritti e gli obblighi derivanti dal regime, deve annotare nelle proprie scritture contabili le informazioni relative alle imbarcazioni in regime di ammissione temporanea, le date di inizio e fine lavori, eventuali parti e pezzi sostituiti.

Le operazioni svolte in regime di ammissione temporanea, sono non imponibili IVA ai sensi dell'art. 9 c. 9 DPR 633/72.

Operazioni più complesse che comportano modifiche strutturali del bene: il perfezionamento attivo

Gli interventi strutturali (i c.d. “refitting”) e le migliorie di carattere sostanziale (ad esempio: rifacimento degli interni dell'imbarcazione; variazione della compartimentazione interna della nave; estensione o modifica dello scafo; allungamento della carena o dei ponti; sostituzione integrale degli apparati motori; sostituzione o installazione di impianti con soluzioni più efficienti e innovative), svolti anche su una singola parte o elemento dell'imbarcazione, impongono il ricorso al regime di perfezionamento attivo, che deve essere autorizzato dall'Ufficio delle dogane previa richiesta da inoltrare attraverso l'EU Trader Portal.

Al contrario, è possibile richiedere l'autorizzazione a vincolare le merci al regime di perfezionamento attivo direttamente all'interno della dichiarazione doganale, solo nei casi in cui le operazioni abbiano ad oggetto “una singola parte o elemento dell'imbarcazione (motore, turbina, ecc.) che vengono sbarcati e trasferiti in cantiere, essendo in tal caso solo tali singoli elementi oggetto del regime doganale richiesto”.

Garanzie

Lo svolgimento delle attività di riparazione/manutenzione in regime di ammissione temporanea non comporta l'obbligo di prestazione della garanzia a copertura degli eventuali diritti doganali dovuti, ossia dazi, IVA e ulteriori oneri doganali, che è invece dovuta nel caso del regime di perfezionamento attivo.

La garanzia può essere prestata per singola operazione (garanzia isolata) oppure per più operazioni (garanzia globale):in entrambi i casi è possibile richiedere l'esonero dal garantire l'IVA e gli altri oneri doganali ai sensi all'art. 90 TULD mentre la riduzione/esonero dal garantire il dazio può essere richiesta solo per la garanzia globale e sulla base delle disposizioni del Codice doganale dell'Unione (artt. 84 Reg. UE 2446/2015 e 158.1 del Reg. UE 2447/2015).

I criteri per la concessione di riduzioni/esoneri sono quindi diversi a seconda:

- che siano richiesti nell'ambito della garanzia isolata o della garanzia globale e

- che abbiano ad oggetto il dazio o l'IVA, visto che nel caso di dazio dipendono dalla normativa unionale, nel caso di IVA da quella nazionale.

Preso atto di questa disomogeneità e dell'esigenza di armonizzazione l'Agenzia ha quindi deciso - in via sperimentale fino al 31 dicembre 2022 e limitatamente al settore della nautica - che l'analisi che gli Uffici sono chiamati a svolgere per la concessione di riduzioni/esoneri, sia nell'ambito della garanzia isolata che della globale e sia in relazione al dazio che all'IVA, dovrà basarsi sulla normativa unionale che prevede la verifica:

- della solvibilità finanziaria;

- dell'affidabilità;

- della capacità finanziaria dell'operatore economico di far fronte all'impegno finanziario conseguente all'applicazione dell'esonero totale o parziale chiesto;

- del rischio di insorgenza dell'obbligazione doganale.

All'esito di dette valutazioni potrà essere concessa una riduzione dell'importo di riferimento della garanzia relativo all'IVA:

- fino ad un tetto massimo del 50% o del 30% per i cantieri non AEO;

- e fino al 100% per quelli AEOc o AEOf.

Circ. AD 27 maggio 2022 n. 20/D