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La ristrutturazione dell’immobile in locazione è antieconomica: indetraibilità IVA


16/05/2022 | Fabrizio Pacchiarotti

Il professionista non ha il diritto di portare in detrazione l'IVA sugli acquisti sostenuti per la ristrutturazione dello studio condotto in locazione, se i lavori effettuati sono palesemente antieconomici (Cass. 11 maggio 2022 n. 14853).

La Corte di cassazione, con l'ordinanza 11 maggio 2022 n. 14853, ha affermato che il professionista non ha diritto di portare in detrazione l'IVA sugli acquisti sostenuti per la ristrutturazione dello studio condotto in locazione, se i lavori effettuati sono palesemente antieconomici.

L'Agenzia delle entrate emetteva un avviso di accertamento per il recupero dell'IVA detratta da un conduttore professionista in relazione alle spese sostenute per la ristrutturazione dell'immobile condotto in locazione ed adibito a studio professionale, contestando l'elusività dell'operazione, avendo il professionista sostenuto in proprio – a quanto è dato capire dalla pronuncia, senza scomputarle dai canoni di locazione – spese straordinarie di ristrutturazione dell'immobile che le ordinarie norme civilistiche pongono a carico del locatore proprietario.

La controversia giungeva all'attenzione della Suprema Corte che confermava la sentenza di secondo grado, ritenendo privo di censure l'accertamento dei giudici di merito con il quale era stato appurato che l'ammontare degli esborsi per la ristrutturazione era contrario al canone dell'economicità, per il fatto che la descrizione delle opere contenuta nel capitolato allegato al contratto di locazione disvelava come le stesse non fossero consistite “in un semplice adattamento dei locali alle esigenze connessa alla attività professionale del locatario”, ma piuttosto in una radicale operazione di ristrutturazione “comprensiva dei lavori di rimozione e rifacimento del manto di copertura dell'edificio, smantellamento e rimozione degli impianti tecnologici, demolizione e rimozione della pavimentazione interna ed esterna, delle vasche di raccolta e trattamento dei liquami e delle connesse tubazioni”, che ha determinato il venire meno del requisito della pertinenza della spesa allo svolgimento dell'attività libero professionale.

Nel quadro di detta operazione, che l'Agenzia ha contestato ad ampio spettro nella sua dimensione elusiva, l'esorbitanza dell'esborso effettuato in funzione della ristrutturazione del bene e del suo cambio d'uso è stato ritenuto espressivo non solo dell'antieconomicità dell'operazione, quanto, soprattutto, della non inerenza della spesa rispetto all'attività professionale svolta dal conduttore.

E ciò perché, secondo l'orientamento ripreso dall'ordinanza in commento, in materia di IVA la detrazione può essere disconosciuta se “l'antieconomicità manifesta e macroscopica dell'operazione sia tale da assumere rilievo indiziario di non verità della fattura o di non inerenza della destinazione del bene o servizio all'utilizzo per operazioni assoggettate ad IVA” (Cass. 14 giugno 2019 n. 16010 e Cass. 17 luglio 2018 n. 18904).

In altre parole, il Collegio di legittimità – pur riconoscendo l'orientamento della medesima Corte secondo cui il diritto alla detrazione non può essere escluso sulla base di un giudizio di congruità della spesa – ha ritenuto che la macroscopica antieconomicità della complessiva operazione di ristrutturazione dell'immobile posta in essere dal conduttore, rilevasse quale indizio dell'assenza di connessione tra costo sostenuto e attività svolta dal conduttore professionista, e, dunque, ha confermato l'accertamento erariale, con condanna del contribuente alla rifusione delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza.

Cass. 11 maggio 2022 n. 14853