12/05/2022 | Marco Baldin
La Corte di Giustizia ha fatto rientrare nella nozione di “ristrutturazione e di riparazione di abitazioni private” i servizi connessi alla manutenzione di ascensori situati in immobili ad uso abitativo. La sentenza appare di sicuro interesse in quanto fornisce anche una definizione proveniente dalla giurisprudenza comunitaria del concetto di “abitazione privata” (C.Giust. UE 5 maggio 2022 C-218/2021).
La Corte di Giustizia UE nella recente sentenza relativa alla causa C-218/2021 ha fatto rientrare nella nozione di “ristrutturazione e di riparazione di abitazioni private” i servizi connessi alla manutenzione di ascensori situati in immobili ad uso abitativo.
Questa sentenza, inoltre, appare di sicuro interesse in quanto fornisce anche una definizione proveniente dalla giurisprudenza comunitaria del concetto di “abitazione privata”.
La casistica demandata alla Corte di Giustizia riguarda un dibattimento tra l'amministrazione finanziaria portoghese ed una società privata in merito all'applicazione dell'aliquota IVA, ai sensi dell'allegato IV punto 2 Dir. 2006/112/CE, con riguardo a servizi di riparazione e manutenzione di ascensori.
In sostanza, entrando maggiormente nel merito della sentenza, la citata normativa prevede l'applicazione di un'aliquota ridotta per “riparazione e ristrutturazione di abitazioni private, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore del servizio reso”. Nella pronuncia viene spiegato come i termini “ristrutturazione” e “riparazione” si riferiscono, rispettivamente, alla rimessa a nuovo di un oggetto e al ripristino di un oggetto danneggiato, sottolineandone il carattere prettamente occasionale ed escludendo, quindi, da queste fattispecie i contratti di manutenzione periodica o ciclica. Di sicuro interesse, inoltre, risulta essere la definizione fornita di abitazione privata nella quale è stato precisato che il termine “abitazione” designa generalmente un bene immobile o anche mobile o una sua parte, destinato a essere abitato e che serve, quindi, come residenza per una o più persone. Inoltre, l'aggettivo “privato” consente la distinzione dagli alloggi non privati, come gli alloggi aziendali o gli alberghi.
Secondo l'amministrazione finanziaria portoghese il concetto di abitazione privata è più specifico di quello di edificio o di immobile ad uso abitativo per cui sarebbe ascrivibile solo a ciascuna delle frazioni autonome di un bene immobile effettivamente destinata all'abitazione senza possibilità di estenderlo alle aree comuni. La CGUE osserva invece, in maniera del tutto logica, che le strutture condivise sono spesso importanti, se non indispensabili, per l'uso dei singoli appartamenti. Pertanto, i servizi di ristrutturazione e riparazione relativi a tali strutture rientrano in tale disposizione. In tal senso, quindi, gli ascensori, essendo parte integrante degli edifici che ne dispongono, sono compresi nella definizione. In sintesi dall'interpretazione della CGUE ne discende che l'allegato IV, punto 2, della direttiva consente l'applicazione di un'aliquota ridotta a i servizi di riparazione e ristrutturazione degli ascensori di immobili a uso abitativo.
Ampliando l'analisi anche alla normativa nazionale occorre ricordare che a norma del n. 127-quaterdecies della Tabella A parte III allegata al DPR 633/72, l'IVA si applica nella misura del 10% per le prestazioni di servizi, dipendenti da contratti di appalto, relative a:
- interventi di restauro e risanamento conservativo come disciplinati dall'art. 3 c. 1 lett. c) DPR 380/2001;
- interventi di ristrutturazione edilizia come disciplinati dell'art. 3 c. 1 lett. d) DPR 380/2001.
In queste casistiche l'aliquota agevolata si applica a prescindere dalla tipologia dell'immobile.
L'IVA si applica nella misura del 10%, altresì, alle cessioni di beni finiti ai sensi del n. 127-terdecies della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, forniti per la realizzazione degli:
- interventi di restauro e risanamento conservativo;
- interventi di ristrutturazione edilizia.
Sono, invece, escluse dall'applicazione dell'aliquota IVA ridotta le cessioni di materie prime e semilavorate.
Come chiarito nella Circ. AE 12 luglio 2018 n. 15/E, per i beni finiti, l'aliquota IVA del 10% è applicabile in relazione ai lavori eseguiti su qualsiasi tipologia di immobile e senza altre particolari condizioni, vale a dire anche se i beni sono acquistati direttamente dal committente dei lavori ed a prescindere dalla circostanza che il valore del bene fornito sia prevalente rispetto a quello della prestazione di servizi.
Sul tema è bene precisare che per “beni finiti” si intendono gli "elementi dotati di una propria individualità e autonomia funzionale" che, pur essendo incorporati in una costruzione, rimangono riconoscibili e non perdono le proprie caratteristiche essenziali. Questa definizione è stata indicata, in primis, nella Ris. AE 25 giugno 2012 n. 71/E ma si sono succeduti vari documenti di prassi che hanno precisato come questi elementi siano facilmente asportabili e suscettibili di diverse utilizzazioni. In tal senso possiamo annoverare tra questi ascensori e montacarichi, infissi, scale a chiocciola, sanitari per il bagno (lavandini, vasche), prodotti per impianti di riscaldamento (caldaia, elementi di termosifoni, tubazioni), prodotti per impianti elettrici (contatore, interruttori, filo elettrico), porte a scomparsa ed altri elementi similari.