12/05/2022 | Giuseppe Buscema
Tra le novità introdotte dalle Commissioni riunite Finanze e Industria (6ª e 10ª) del Senato l'8 maggio scorso al disegno di legge di conversione del Decreto Ucraina, da segnalare la modifica che allarga l'esenzione del bonus 2022 per l'acquisto di carburanti anche ai datori di lavoro diversi dalle aziende.
Tra le novità introdotte dalle Commissioni riunite Finanze e Industria (6ª e 10ª) del Senato l'8 maggio scorso al disegno di legge di conversione del DL 22/2022 recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, da segnalare la modifica che allarga l'esenzione del bonus 2022 per l'acquisto di carburanti anche ai datori di lavoro diversi dalle aziende
La modifica dell'emendamento approvato riguarda la disposizione relativa all'esclusione dal reddito di lavoro dipendente imponibile dell'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di € 200 per lavoratore.
In particolare, l'art. 2 DL 21/2022 per venire incontro all'aumento dei prezzi dei carburanti, ha previsto per l'anno 2022 che tali somme non concorrono nella determinazione del reddito ai sensi dell'art. 51, c. 3, TUIR.
La norma attualmente in vigore, che limita l'esenzione ai dipendenti di aziende private, se saranno definitivamente approvate all'esito del percorso parlamentare di conversione del decreto-legge le modifiche delle Commissioni 6ª e 10ª riunite del Senato, verrebbe modificata con conseguente estensione a coloro che risultino occupati presso tutti datori di lavoro privati.
In tal modo, dunque, rientreranno nell'ambito di applicazione, tra gli altri, i dipendenti di liberi professionisti, associazioni, fondazioni ed altri datori di lavoro privati.
In ogni caso, la norma riguarda esclusivamente il settore privato.
Sono pertanto esclusi dall'applicazione della disciplina, le Amministrazioni pubbliche così come individuate dall'art. 1, c. 2, D. Lgs. 165/2001, Testo unico sul pubblico impiego.
In particolare, rientrano nel novero delle amministrazioni pubbliche:
- le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Accademie e i Conservatori statali, nonché le istituzioni educative;
- le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
- le Regioni, le Province, i Comuni, le Città metropolitane, gli Enti di area vasta, le Unioni dei comuni, le Comunità montane, le Comunità isolane o di arcipelago e loro consorzi e associazioni;
- le istituzioni universitarie;
- gli Istituti autonomi per case popolari;
- le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
- gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
- le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
- l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
- le Agenzie di cui al D.Lgs. 300/99.
Vanno invece compresi nell'ambito di applicazione dell'agevolazione gli enti pubblici economici poiché non rientrano tra le amministrazioni pubbliche.
L'Agenzia delle Entrate, infatti, ritiene che l'ambito soggettivo vada individuato per esclusione, nei datori di lavoro che non rientrano tra le amministrazioni di cui al D.Lgs. 165/2001 (Circ. AE 15 giugno 2016 n. 28/E).
Si ritiene, a tal proposito, che possano essere considerati tra i destinatari del beneficio anche i lavoratori dipendenti, secondo la nozione fiscale di tale definizione (v. infra), dei seguenti soggetti:
- enti pubblici economici;
- istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
- enti che - per effetto dei processi di privatizzazione - si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
- IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
- aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli artt. 31 e 114 D.Lgs. 267/2000;
- consorzi di bonifica;
- consorzi industriali;
- enti morali;
- enti ecclesiastici.
Si considerano riconducibili al settore privato anche le somme erogate ai lavoratori da enti del settore privato a prescindere dallo svolgimento di attività commerciale.
L'esclusione del reddito di lavoro dipendente si applica all'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito per l'acquisto di carburanti, nel limite di € 200 per lavoratore, per cui non è consentito il rimborso direttamente al lavoratore di somme relative ai costi che risultano da essi direttamente sostenuti.
Considerato che il legislatore richiama l'art. 51, c. 3, TUIR, non sono richieste ulteriori condizioni come invece previsto nelle ipotesi previste dall'art. 51, c. 2 quali, ad esempio, che i valori dei buoni siano concessi a più lavoratori.
La previsione dell'art. 2 DL 21/2022 si ritiene costituisca una somma aggiuntiva al limite già previsto dal citato art. 51, c. 3, TUIR, esclusivamente utilizzabile per gli acquisti di carburante.
L'esenzione ai fini fiscali si estende anche a quelli contributivi per effetto dell'armonizzazione delle due basi imponibili prevista dall'art. 12 L. 153/69.
Il disegno di legge si trova ora all'esame dell'assemblea del Senato.