28/04/2022 | Mario Cassaro
La legge pubblicata in Gazzetta Ufficiale, contiene la delega al Governo per le misure di sostegno e valorizzazione della famiglia. Tra i decreti che dovranno essere adottati, oltre all'incentivazione del lavoro femminile, sono previsti anche alcuni interventi che andranno a modificare l'attuale disciplina in materia di congedi parentali, maternità e paternità (L. 32/2022: GU 27 aprile 2022 n. 97).
Maternità e paternità
Con l'intento di riordinare e armonizzare la disciplina sui congedi parentali, di paternità e di maternità, la L. 32/2022 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore, su proposta del ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia e del ministro del Lavoro, di concerto con il ministro dell'Economia, con il ministro per la Pubblica Amministrazione e con l'Autorità politica delegata per gli Affari Europei.
I principi generali a cui dovrà attenersi il Governo sono i seguenti:
- prevedere per i genitori lavoratori la possibilità di usufruire dei congedi parentali fino al compimento di un'età del figlio in ogni caso non superiore a quattordici anni;
- introdurre modalità flessibili nella gestione dei congedi parentali, compatibilmente con le forme stabilite dai contratti collettivi di lavoro applicati al settore, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, tenendo conto della specificità dei nuclei familiari monogenitoriali;
- prevedere per i genitori lavoratori la possibilità di usufruire, previo preavviso al datore di lavoro, di un permesso retribuito, di durata non inferiore a cinque ore nel corso dell'anno, per ciascun figlio, per i colloqui con gli insegnanti e per la partecipazione attiva al percorso di crescita dei figli;
- prevedere che i permessi per le prestazioni specialistiche per la tutela della maternità, rientranti nei livelli essenziali di assistenza eseguite durante l'orario di lavoro, possano essere riconosciuti, al fine di assistere la donna in stato di gravidanza, al coniuge, al convivente ovvero a un parente entro il secondo grado;
- stabilire un periodo minimo, non inferiore a due mesi, di congedo parentale non cedibile all'altro genitore per ciascun figlio, prevedendo altresì forme di premialità nel caso in cui tali congedi siano distribuiti equamente fra entrambi i genitori;
- prevedere misure che favoriscano l'estensione della disciplina relativa ai congedi parentali anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti.
Ulteriori principi e criteri specifici
La legge delega specifica ulteriori principi e criteri direttivi ai quali dovrà essere ispirata l'azione del Governo, tra questi:
- l'ampliamento del periodo di congedo obbligatorio per il padre lavoratore nei primi mesi dalla nascita del figlio;
- l'incremento dell'indennità obbligatoria per il congedo di maternità;
- diritto al congedo di paternità a prescindere dallo stato civile o di famiglia del padre lavoratore e senza alcuna condizione legata all'anzianità lavorativa;
- la previsione di un ragionevole periodo di preavviso al datore di lavoro per esercitare il diritto al congedo di paternità, nel rispetto di quanto previsto dai CCNL;
- congedo di paternità garantito a parità di condizioni anche ai lavoratori delle pubbliche amministrazioni;
- estensione del congedo di paternità anche a lavoratori autonomi e liberi professionisti.
Lavoro femminile e work-life balance
La legge delega prevede anche un rafforzamento delle misure di incentivazione del lavoro femminile, la cura e l'armonizzazione dei tempi vita-lavoro.
I criteri a cui deve attenersi il Governo sono:
- prevedere una modulazione graduale della retribuzione percepita dal lavoratore nei giorni di assenza dal lavoro nelle ipotesi di malattia dei figli, salvo condizioni di miglior favore previste dai CCNL;
- prevedere incentivi da concedere ai datori di lavoro che applicano le clausole dei CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che, per l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro, prevedano modalità di lavoro flessibile e la facoltà per i lavoratori di richiedere il ripristino dell'originario regime contrattuale;
- prevedere strumenti agevolati per la disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio in attività di supporto alle famiglie e in ambito domestico per la cura e l'assistenza alla persona;
- prevedere forme di agevolazione, anche contributiva, a favore delle imprese per le sostituzioni di maternità, per il rientro delle donne al lavoro e per le attività formative ad esse destinate;
- prevedere una quota della dotazione del Fondo di garanzia per piccole e medie imprese (art. 2, c. 100 lett. a), L. 662/96) da destinare all'avvio di imprese femminili e a sostenere la loro attività nei primi due anni;
- prevedere il rifinanziamento del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per l'incentivazione della contrattazione di secondo livello destinata alla promozione della conciliazione vita-lavoro (art. 25 D.Lgs. 80/2015);
- interventi per il rafforzamento delle misure di incentivazione del lavoro femminile nelle regioni del Mezzogiorno e ulteriori incentivi per favorire l'emersione del lavoro sommerso in ambito domestico;
- promuovere il sostegno alla formazione in materia finanziaria delle imprenditrici e alla digitalizzazione delle imprese.
L'attuazione delle disposizioni sin qui delineate avverrà nel limite delle risorse programmate e in considerazione dell'abolizione e modificazione delle detrazioni fiscali previste per i figli (art. 12 TUIR).