14/03/2022 | Monica Greco
Il nuovo provvedimento promuove il riconoscimento della specificità delle zone montane nell'ambito delle istituzioni dell'UE. Incentivi per chi resta in montagna, per gli imprenditori e agricoltori. Ogni anno l'elenco aggiornato dei comuni delle zone montane, una classificazione dei rifugi e delle professioni montane. Sintesi dei principali interventi.
Approvato, in esame preliminare, un disegno di legge recante “Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane”. L'Ok è scattato lo scorso 10 marzo 2022 dal Consiglio dei Ministri.
Il provvedimento introduce misure organiche finalizzate a favorire lo sviluppo economico e la ripresa dei territori montani e, inoltre, “si pone l'obiettivo di contrastare lo spopolamento della montagna italiana, raccogliendo in un testo unitario e sistematico interventi normativi per la riduzione delle condizioni di svantaggio dei Comuni montani”.
Sono 6 gli obiettivi che si vogliono raggiungere con questo Provvedimento e, precisamente, si punta alla “ripartenza” delle zone montane affinché possano diventare sempre più una risorsa per il nostro Paese. In particolare, il Ddl prevede lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane attraverso i seguenti punti:
- sanità di montagna;
- scuole di montagna;
- servizi di telefonia mobile e accesso a internet;
- incentivi agli imprenditori agricoli e forestali;
- misure fiscali di favore per le imprese montane “giovani”;
- misura “Io resto in montagna”.
Con il Provvedimento, tra le varie disposizioni, sono inserite norme che provvedono a individuare e definire i rifugi montani e con cui sono riconosciute “ufficialmente” le professioni della montagna, queste ultime individuate come presìdi per la conservazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane.
Entro il 30 settembre di ciascun anno il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenterà alle Camere una Relazione annuale sullo stato della montagna e sull'attuazione della SNAMI, con particolare riferimento al quadro delle risorse destinate dallo Stato al conseguimento degli obiettivi della politica nazionale di sviluppo delle zone montane.
Classificazione dei Comuni montani
Il disegno di legge regolamenta l'individuazione dei Comuni montani e disciplina i parametri ulteriori per accedere agli incentivi e ai sostegni previsti.
Si dispone che entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, siano definiti i criteri per la classificazione dei comuni montani, dando prevalente rilievo al criterio altimetrico; e, contestualmente, sia definito l'elenco dei comuni montani.
Entro il 30 settembre di ogni anno il predetto elenco ISTAT sarà aggiornato, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del citato nell'ambito dell'elenco dei comuni montani individuati secondo i criteri di classificazione saranno individuati i comuni destinatari delle misure di incentivazione previste dalla presente legge, sulla base:
- della combinazione del criterio altimetrico con gli indici del calo demografico;
- della distanza e della difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali;
- dei tempi di collegamento stradali o ferroviari con i centri urbani;
- della densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi;
- dell'indice di vulnerabilità economica desunto dal reddito medio pro capite o del reddito imponibile medio per ettaro.
Strategia Nazionale per la Montagna Italiana (SNAMI)
Il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, attraverso la Strategia Nazionale per la Montagna Italiana (SNAMI), individua:
- le linee strategiche per la crescita e lo sviluppo economico e sociale;
- l'accessibilità dei servizi essenziali e delle infrastrutture digitali;
- il godimento effettivo dei diritti fondamentali della persona nei territori montani.
La SNAMI, come illustrato nel comunicato stampa in commento, verrà finanziata grazie al Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT) - in cui confluiscono le risorse del Fondo nazionale per la montagna e del Fondo integrativo per i Comuni montani - per il quale l'ultima legge di bilancio (art. 1 c. 593 e 594 L. 234/2021), ha previsto lo stanziamento di:
- 100 milioni per il 2022 (prima erano 29,5 milioni);
- 200 milioni a decorrere dal 2023.
A decorrere dall'anno 2023 il FOSMIT finanzierà:
a) gli interventi ricompresi nelle lettere da a) a f) del predetto art. 1 c. 593, nonché le iniziative di cui al c. 594 finalizzate a finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a favore della montagna;
b) la SNAMI;
c) gli interventi a sostegno della montagna di cui ai capi III, IV e V della presente legge.
Non potranno beneficiare delle risorse del FOSMIT i comuni capoluogo di provincia e di quelli con popolazione totale residente superiore a 10.000 abitanti.
Incentivi per chi lavora in Montagna
Il Provvedimento in commento tra le altre misure prevede anche specifiche misure agevolative a favore sia degli investimenti che delle attività delle zone montane.
In primo luogo, per gli imprenditori agricoli e forestali che esercitano la propria attività nei comuni di cui all'articolo 2 Ddl che investono nel miglioramento delle pratiche di coltivazione e gestione benefiche per l'ambiente e il clima è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 10%o del valore degli investimenti effettuati negli anni dal 2023 al 2025, nel limite complessivo di spesa pari a € 4 milioni per ciascun anno.
Si tratta di un credito d'imposta:
- cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese;
- utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 241/97; non si applicano i limiti di cui all'art. 1 c. 53 L. 244/2007 e di cui all'art. 34 L. 388/2000.
L'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al Reg. UE n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e al Reg. UE n. 717/2014.
Gli incentivi per i “giovani” under 36
Il Provvedimento in esame prevede che, dopo il 1° gennaio 2022, coloro che intraprendono una nuova attività nei comuni di cui all'articolo 2, per il periodo d'imposta nel corso del quale la nuova attività è intrapresa e per i due periodi d'imposta successivi, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta, in misura pari alla differenza tra:
- l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento della predetta attività nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di € 80 mila;
- l'imposta calcolata sul medesimo reddito applicando l'aliquota del 15%.
Sono beneficiari di questa misura le piccole imprese e alle microimprese individuate dalla Raccomandazione UE 2003/361/CE della Commissione (UE), del 6 maggio 2003, in cui il titolare o almeno uno degli esercenti non abbia compiuto 36 anni di età alla data di entrata in vigore della presente legge.
N.B. La misura è riconosciuta nel limite di € 20 milioni annui, a valere sul fondo Fosmit.
La misura “Io resto in montagna”
Il Ddl in esame prevede che, in alternativa alla detrazione prevista dall'art. 15 c. 1 lett. b TUIR, con riferimento agli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale nei comuni “montani” con popolazione residente non superiore a 2.000 abitanti, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari:
- al 100% degli interessi passivi, entro un ammontare di € 500;
- all'80% sulla parte degli interessi passivi che eccede il limite di € 500 fino a € 1.125.
Il beneficio è riservato ai contribuenti che non hanno compiuto 41 anni di età nell'anno in cui l'atto di acquisto dell'immobile e quello di accensione del mutuo sono rogitati.
La detrazione fiscale spetta soltanto in caso di acquisto di immobili diversi da quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Agevolazioni fiscali per il trasferimento di proprietà di fondi rustici
Sempre in tema di agevolazioni fiscali, il Provvedimento in esame prevede una misura a sostegno del trasferimento di proprietà di fondi rustici in Comuni classificati montani o accorpamento di proprietà diretto. In particolare, dispone che l'art. 9 c. 2 DPR 601/73 venga sostituito dal seguente: “Nei territori montani i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastali. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni”.