18/01/2022 | La Redazione
In caso di accorpamento di due fabbricati strumentali, classificati in origine in categoria C/1 e C/3 e oggetto di due diversi contratti di locazione (dei quali uno solo assoggettato a cedolare secca), decade la possibilità di applicare il regime in quanto dall'accorpamento è risultato un diverso immobile - C/3 - non compatibile con l'imposta sostitutiva (Risp. AE 17 gennaio 2022 n. 28).
In merito ad un contratto di locazione di due unità immobiliari accorpate, se l'oggetto dei contratti non risulta più corrispondente a quello dedotto in ciascun dei due contratti, l'AE ritiene necessario procedere alla relativa cessazione esistenti e alla stipula di un nuovo contratto di locazione che rispecchi l'attualità della situazione esistente.
Nella fattispecie non era intervenuta soltanto una variazione dei dati catastali relativi alle due unità immobiliari, ma a seguito di interventi di accorpamento posti in essere era risultata una nuova unità immobiliare, che costituiva oggetto diverso del contratto di locazione rispetto a quelli determinati nei due atti attualmente in vigore.
Il Fisco ha ricordato che con l'accorpamento delle due unità immobiliari, oggetto ciascuno di separati contratti di...