14/01/2022 | La Redazione
Sconta la ritenuta del 25% il premio erogato alle imprese per la stipula di un contratto di fornitura di energia. Per il Fisco è riconducibile al reddito: i destinatari utilizzano l'energia somministrata nell'ambito della loro attività, deducendone il relativo costo (Risp. AE 13 gennaio 2022 n. 21).
L'operazione a premio posta in essere da una società di erogazione di gas ed energia, finalizzata a promuovere forniture a soggetti titolari di partita IVA (PMI o liberi professionisti) è da assoggettare alla ritenuta del 25%, con facoltà di rivalsa, prevista nell'ipotesi in cui i premi siano riconducibili ad una delle categorie reddituali (art. 30 DPR 600/73).
Sebbene, infatti, tra i destinatari del premio siano espressamente escluse tutte le imprese che già intrattengono un rapporto reddituale contrattualizzato con la Società (in qualità ad esempio di fornitori, rivenditori, agenti, intermediari o collaboratori della Società), i destinatari ammessi utilizzano l'energia somministrata nell'ambito della loro attività (d'impresa o di lavoro autonomo), deducendone il relativo costo.
I premi, ricevuti sinallagmaticamente per effetto della sottoscrizione del contratto di fornitura, rientrano, quindi, nelle categorie reddituali del reddito d'impresa ovvero del reddito di lavoro autonomo e devono essere assoggettati a ritenuta. La ritenuta, non essendo deducibile in capo al soggetto passivo (percettore), non può essere dedotta neppure dal soggetto che l'ha operata in conseguenza del fatto che lo stesso abbia rinunciato alla rivalsa.