17/12/2021 | Fabrizio Pacchiarotti
Le associazioni professionali e gli studi associati esercenti attività di lavoro autonomo sono soggetti all'IRAP, senza che occorra la dimostrazione da parte dell'Ufficio della sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione; è fatta salva, però, la prova contraria fornita dal contribuente in ordine allo svolgimento di attività produttiva non in forma associata, ma individuale, da parte dei singoli soci (Cass. 13 dicembre 2021 n. 39578).
La decisione in rassegna consolida l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in materia IRAP, le associazioni professionali e gli studi associati esercenti attività di lavoro autonomo sono sempre soggetti all'imposta, senza che occorra la dimostrazione da parte dell'Ufficio della sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione di cui all'art. 2 D.Lgs. 446/97, fatta salva, però, la prova contraria fornita dal contribuente in ordine allo svolgimento dell'attività produttiva non in forma associata, ma individuale da parte dei singoli soci.
Da quanto emerge dall'ordinanza della Cassazione in commento, uno Studio Legale Associato aveva impugnato, con esito vittorioso in entrambi i gradi di merito, il silenzio-rifiuto serbato dall'Agenzia delle Entrate su un'istanza di rimborso a titolo di Irap per gli anni 2010-2012.
L'Ufficio interponeva gravame avverso la sentenza di seconde cure insistendo per la legittimità del rifiuto opposto alla richiesta di rimborso, siccome fondato sulla presunzione di assoggettabilità a Irap dei redditi prodotti in forma associata, a prescindere dalla verifica dell'effettiva sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione configurato dall'art. 2 D.Lgs. 446/97.
Per la Cassazione, invece, la decisione della CTR è esente da censura, avendo motivato in ordine alla circostanza, adeguatamente dimostrata dal contribuente, che i due professionisti soci dello studio associato svolgevano la rispettiva attività professionale «"autonomamente" l'uno dall'altro», ossia con l'«autonomia e l'individualità professionale di ciascun professionista».
L'orientamento della giurisprudenza di legittimità
La giurisprudenza di legittimità ha, negli ultimi anni, posto alcuni punti fermi riguardo alla assoggettabilità Irap delle associazioni professionali, degli studi associati e delle società semplici esercenti attività di lavoro autonomo:
(i) lo svolgimento dell'attività professionale in forma societaria è ex lege presupposto d'imposta, indipendentemente dalla struttura organizzativa della quale si avvalgono per l'esercizio dell'attività (Cass. SU 14 aprile 2016 n. 7371 e 13 aprile 2016 n. 7291);
(ii) l'esclusione da IRAP è subordinata unicamente alla dimostrazione che non viene esercitata nessuna attività produttiva in forma associata, oppure va provato che il vincolo associativo non si è, in realtà, costituito (Cass. 31 ottobre 2018 n. 27843 e 26 novembre 2019 n. 30873).
L'ordinanza in commento
La decisione in commento si conforma ai citati orientamenti giurisprudenziali: essa, da un lato, afferma che le associazioni professionali e gli studi associati sono in ogni caso assoggettati a IRAP, stante il combinato disposto degli artt. 2 c. 2 e 3 c. 1 lett. c) D.Lgs. 446/97, a tenore dei quali, rispettivamente: “l'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta” e sono soggetti all'imposta “le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate […] esercenti arti e professioni”; dall'altro, rileva che la presunzione di autonoma organizzazione così introdotta può essere vinta da prova contraria fornita dal contribuente in ordine alla circostanza che l'attività professionale è svolta individualmente dai singoli soci.
In tal senso, secondo la Suprema Corte, il decisum di merito va condiviso, avendo accertato in fatto che i singoli professionisti dello studio hanno concretamente esercitato in modo autonomo e non associato l'attività professionale, escludendo di conseguenza l'applicabilità dell'IRAP, che non può ritenersi dovuta appunto per la mera sussistenza dello Studio associato.