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Impatriati: opzione per il secondo quinquennio agevolato


25/10/2021 | Dario Fiori

Ci concentriamo sulle estensioni temporali introdotte per il regime dei lavoratori impatriati, prima dal Decreto Crescita e poi dalla Legge di Bilancio 2021. L'AE, con più provvedimenti, nella primavera 2021 ha definito le modalità e i termini di esercizio per l'opzione sul secondo quinquennio agevolato ed è tornata sull'argomento con la risposta n. 703, precisandone le tempistiche.

Ci concentriamo sulle estensioni temporali introdotte per il regime dei lavoratori impatriati, prima dal Decreto Crescita e poi dalla Legge di Bilancio 2021. L'Agenzia delle Entrate, con più provvedimenti, nella primavera 2021 ha definito le modalità e i termini di esercizio per l'opzione sul secondo quinquennio agevolato ed è tornata sull'argomento con la risposta n. 703, precisando le tempistiche di esercizio della citata opzione introdotta dalla Legge di Bilancio 2021.

Estensione temporale prevista dal Decreto Crescita

Il c.d. Decreto “Crescita” (art. 5 DL 34/2019 conv. in L. 58/2019) ha notevolmente potenziato il regime fiscale degli impatriati attraverso:

  • l'allargamento della platea dell'art. 16 c. 1 D.Lgs. 147/2015 con la neutralizzazione del requisito formale dell'iscrizione all'AIRE e con un potenziamento dell'incentivo, che può arrivare a una riduzione del 90% dell'imponibile fiscale per un massimo di 10 anni. Per prima cosa, il DL 34/2019 conv. in L. 58/2019 specificava che i nuovi benefici per gli impatriati si sarebbero applicati per i soggetti che avessero trasferito la residenza fiscale in Italia a decorrere dall'anno 2020. Per questi lavoratori, l'agevolazione fiscale sui redditi di lavoro dipendente e assimiliati, da lavoro autonomo e d'impresa, si concretizzava in una riduzione minima dell'imponibile del 70% di tali redditi per 5 anni. L'ampliamento del bonus innalza, per il primo quinquennio, dal 50 al 70% la riduzione della non concorrenza fiscale dell'imponibile;
  • un'estensione temporale del bonus per coloro che avessero trasferito la propria residenza in Italia dal 2020 raddoppiando la durata dell'agevolazione da 5 a 10 anni (con riduzione nel secondo quinquennio dell'imponibile al 50% del reddito di prodotto), a condizione che gli impatriati avessero almeno un figlio minorenne o a carico (anche in affido preadottivo) o fossero diventati proprietari di almeno una unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento o nei 12 mesi precedenti il medesimo.

Opzione per il secondo quinquennio prevista dalla Legge di Bilancio 2021

La Legge di Bilancio 2021 (art. 1 c. 50 L. 178/2020) ha inserito nell'art. 5 DL 34/2019 conv. in L. 58/2019 il c. 2-bis, al fine di consentire l'applicazione della disposizione tesa a incentivare il radicamento degli impatriati anche a coloro che “siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione Europea, che hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'art. 16 D.Lgs. 147/2015”.

Tale misura si applica ai soggetti “diversi da quelli indicati all'art. 5, c. 2”, vale a dire coloro che non rientrano nella categoria di contribuenti che può avere accesso alla nuova disciplina attraverso il c.d. “Fondo Controesodo”.

Nel dettaglio, la Legge di Bilancio 2021 ha stabilito che, mediante l'esercizio di un'apposita opzione, possono fruire della agevolazione i lavoratori che:

a) sono stati iscritti all'AIRE o sono cittadini di Stati membri dell'Unione Europea;

b) hanno trasferito la residenza fiscale in Italia prima del 2020;

c) già beneficiavano del regime impatriati alla data del 31 dicembre 2019.

Di converso, l'opzione non può essere esercitata:

a) dai soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019;

b) dagli sportivi professionisti di cui alla L. 91/81;

c) dai cittadini italiani, rientrati alla data 29 aprile 2019, non iscritti all'AIRE;

d) dai cittadini extra-comunitari.

Inoltre, si precisa che la proroga non è applicabile ai docenti e ricercatori (art. 44 DL 78/2010 conv. in L. 122/2010), in quanto trattasi di un distinto regime non richiamato espressamente dalla norma.

Ai sensi del citato art. 5 c. 2-bis DL 34/2019 conv. in L. 58/2019, l'opzione si perfeziona con il pagamento di un importo pari al:

  • 10% dei redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo agevolabili prodotti nel periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se in tale momento il lavoratore ha almeno un figlio minorenne (anche in affido preadottivo) o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia dopo il trasferimento, nei dodici mesi precedenti o entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito, senza applicazione di sanzioni;
  • 5% dei redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo agevolabili prodotti nel periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se in tale momento il lavoratore ha almeno tre figli minorenni (anche in affido preadottivo) e diventa proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia dopo il trasferimento, nei dodici mesi precedenti o entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione, pena la restituzione del beneficio, senza applicazione di alcuna sanzione.

In entrambi i casi, l'unità immobiliare può essere acquistata sia direttamente dal lavoratore, sia dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

Le modalità di esercizio dell'opzione sono state successivamente definite dal Provv. AE 3 marzo 2021 n. 60353.

L'esercizio dell'opzione: la Ris. AE 15 aprile 2021 n. 27/E

Secondo quanto previsto dal citato Provv. AE 3 marzo 2021 n. 60353:

  • l'opzione è esercitata mediante il versamento in un'unica soluzione con Mod. F24, senza la possibilità di avvalersi della compensazione prevista dall'art. 17 D.Lgs. 241/97;
  • l'importo è versato entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione del regime di favore: i soggetti per cui tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2020 effettuano il versamento entro 180 giorni dalla pubblicazione del provvedimento;
  • i lavoratori dipendenti, per esercitare l'opzione, presentano, entro i predetti termini, una richiesta scritta al proprio datore di lavoro resa ai sensi del DPR 445/2000.

Il sostituto d'imposta è tenuto ad operare le ritenute sulle somme e i valori imponibili corrisposti dal periodo di paga successivo al ricevimento della predetta richiesta del lavoratore.

Nel caso dei lavoratori autonomi, l'opzione deve essere comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale è stato effettuato il versamento.

La Ris. AE 15 aprile 2021 n. 27/E, al fine di consentire il versamento degli importi per l'esercizio dell'opzione, tramite il Mod. F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE), ha istituito i seguenti codici tributo:

  • 1860 denominato “Importo dovuto (10 per cento) per l'adesione al regime agevolato di cui all'art. 5, co. 2-bis, lett. a), del D.L. n. 34 del 2019”;
  • 1861 denominato “Importo dovuto (5 per cento) per l'adesione al regime agevolato di cui all'art. 5, co. 2-bis, lett. b), del D.L. n. 34 del 2019”.

Precisazioni sulla tempistica di esercizio dell'opzione: la Risp. AE 12 ottobre 2021 n. 703/E

L'Istante, cittadino italiano, rientrato in Italia con la famiglia il 15 aprile 2019, dichiara di fruire del regime per i lavoratori impatriati, dal periodo d'imposta 2019, facendo concorrere alla formazione del reddito complessivo il reddito da lavoro dipendente nella misura del 50%.

Il contribuente fa presente di avere due figlie e che la minore compie 18 anni nel luglio 2021, cioè in costanza del primo quinquennio di fruizione dell'agevolazione. Ciò posto, chiede chiarimenti in ordine alla possibilità di potere accedere all'opzione prevista dall'art. 1 c. 50 L. 178/2020, al fine di fruire del regime in questione, per ulteriori cinque periodi d'imposta dal 2024 al 2028; il lavoratore, essendo in possesso dei requisiti richiesti dalla norma, ritiene di dover esercitare la predetta opzione entro luglio 2021.

L'Agenzia delle Entrate, nel recente documento di prassi (Risp. AE 12 ottobre 2021 n. 703) precisa che l'opzione in commento non può essere esercitata prima del decorso del primo quinquennio di fruizione dell'agevolazione.

Nel caso di specie, dal momento che l'anno 2023 rappresenta il periodo d'imposta in cui si conclude il primo quinquennio del regime agevolato, sussistendo uno dei requisiti alternativi di cui all'art. 5 c. 2-bis lett. a) DL 34/2019 conv. in L. 58/2019 (nel caso di specie avere almeno un figlio minorenne o a carico), l'opzione dovrà essere esercitata a partire dal 1° gennaio ed entro il 30 giugno 2024 (e non entro luglio 2021 come ipotizzato dall'istante), secondo le modalità previste e sopra descritte.

Resta inteso che il lavoratore deve mantenere la residenza fiscale in Italia per continuare a fruire, mediante l'esercizio della predetta opzione, del regime in questione per gli ulteriori cinque periodi d'imposta.

art. 5 DL 34/2019

art. 1 c. 50 L. 178/2020

Ris. AE 15 aprile 2021 n. 27/E

Risp. AE 12 ottobre 2021 n. 703