01/06/2021 | Giuseppe Buscema
Le imprese coinvolte nei contratti pubblici del Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Complementare (PNC), comprese quelle con almeno 15 dipendenti, hanno l'obbligo di fornire la situazione del personale per rispettare le pari opportunità ed assicurare l'assunzione di giovani e donne (art. 47 DL 77/2021).
Per le imprese coinvolte nei contratti pubblici del Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Complementare (PNC), comprese quelle con almeno 15 dipendenti, è necessario fornire la situazione del personale per rispettare le pari opportunità ed assicurare l'assunzione di giovani e donne.
L'art. 47 DL 77/2021 (Decreto Semplificazioni) prevede diverse misure in materia di pari opportunità, generazionali e di genere, nel caso di procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Reg. UE 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Reg. UE 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (art. 1 DL 59/2021).
Per il perseguimento di tali finalità, il nuovo decreto prevede diversi obblighi per la stipulazione di contratti pubblici del PNRR e del PNC.
I destinatari sono i datori di lavoro:
- che già sono tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale (art. 46 D.Lgs. 198/2006), cioè quelli che occupano più di 100 lavoratori;
- che comunque occupano almeno 15 dipendenti.
Per i primi, cioè i datori di lavoro già coinvolti dall'ordinario rapporto biennale previsto dal D.Lgs. 198/2006, è previsto l'obbligo di produrlo, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta o comunque di attestare la sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Particolare attenzione a tale obbligo, dunque, in quanto per tali datori di lavoro le conseguenze sono l'esclusione dalla gara o dell'offerta.
Per i datori di lavoro che invece non sono coinvolti dal D.Lgs. 198/2006 ma che comunque occupano almeno 15 dipendenti, l'art. 47, c. 3, DL 77/2021 prevede che, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, dovranno precedere con la consegna alla stazione appaltante di una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.
Tale relazione dovrà essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
Altra novità è prevista dall'art. 47, c. 4, DL 77/2021, che persegue lo scopo di promuovere l'imprenditoria giovanile e l'assunzione di giovani e donne.
Per tali finalità le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere gli scopi descritti.
A tale scopo, sarà necessario assicurare nell'offerta che una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, avrà riguardo all'occupazione giovanile e femminile.
Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento di tale quota o stabilirla in misura inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione secondo quanto previsto dall'art. 47, c. 6, DL 77/2021.
Potranno essere previste altresì misure premiali attraverso l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo per coloro che:
- non saranno incorsi in comportamenti discriminatori;
- utilizzino o si impegnino ad utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro;
- prevedano assunzioni di giovani e donne oltre la quota prevista;
- abbiano rispettato i principi della parità di genere e adottato specifiche misure per promuovere le pari opportunità generazionali e di genere, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel conferimento di incarichi apicali;
- abbiano presentato o si impegnino a presentare per ciascuno degli esercizi finanziari, ricompresi nella durata del contratto di appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 254/2016.
Abbiamo visto in precedenza che per i datori di lavoro con più di 100 lavoratori è prevista l'esclusione in caso di violazione dell'invio del rapporto biennale o comunque dell'impegno a trasmetterlo contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta.
Negli altri casi analizzati, invece, le conseguenze sono innanzitutto la previsione nei contratti di appalto dell'applicazione di penali per la violazione:
- dell'assunzione delle quote previste di giovani e donne;
- dell'obbligo di invio della relazione di genere per i datori di lavoro con almeno 15 dipendenti.
Per tale ultima violazione, inoltre, si aggiunge anche l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e del PNC.