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Discrezionale ma con limiti il potere di stabilire l'origine non preferenziale


01/06/2021 | Sara Armella

La Commissione europea è libera di stabilire quale lavorazione possa essere ritenuta come l'ultima sostanziale ai fini dell'attribuzione dell'origine non preferenziale di un determinato prodotto, purché tale previsione non sia del tutto irragionevole con riferimento all'effettivo procedimento di fabbricazione (C.Giust. UE 20 maggio 2021 C-209/20).

La Commissione europea è libera di stabilire quale lavorazione possa essere ritenuta come l'ultima sostanziale ai fini dell'attribuzione dell'origine non preferenziale di un determinato prodotto, purché tale previsione non sia del tutto irragionevole con riferimento all'effettivo procedimento di fabbricazione. È questo il principio stabilito dalla C.Giust. UE 20 maggio 2021C-209/20, con cui i giudici di Lussemburgo hanno dichiarato legittima la norma del Reg. UE 1357/2013, secondo cui i pannelli solari devono considerarsi originari del Paese in cui sono state fabbricate le celle fotovoltaiche.

Il regolamento oggetto della sentenza, allo scopo di garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping istituiti dall'Unione europea sulle importazioni di pannelli fotovoltaici e delle relative componenti essenziali originari della Repubblica cinese, contiene una specifica definizione di lavorazione, idonea ad attribuire l'origine doganale di un prodotto. La regola generale (contenuta nell'art. 24 del previgente CDC e nell'attuale art. 60 CDU) prevede che una merce alla cui produzione abbiano contribuito due o più Paesi “si considera originaria del Paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata da un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione”.

In generale, le regole dell'origine non preferenziale trovano applicazione per tutti i prodotti realizzati in Paesi con i quali l'Unione europea non ha siglato specifici accordi di libero scambio, nonché per determinare l'origine ai fini dell'applicazione dei dazi antidumping, istituiti dall'UE per contrastare prassi di dumping (vendite sottocosto) realizzate da alcuni Paesi. Le regole che definiscono l'origine non preferenziale sono particolarmente importanti, dal momento che, oltre che per la tariffa doganale comune, sono rilevanti per tutte le misure di politica commerciale non preferenziale, tra cui i dazi antidumping, i dazi compensativi, gli embarghi commerciali e i contingenti tariffari.

Nello specifico, il caso oggetto della pronuncia riguarda l'importazione di pannelli fotovoltaici, nei confronti dei quali la Commissione europea ha esplicitamente individuato le condizioni per l'”ultima lavorazione sostanziale” nella fabbricazione delle celle fotovoltaiche in silicio cristallino, sebbene solamente l'assemblaggio di tali celle in moduli e in pannelli permetta la realizzazione del prodotto finito. Nella presente fattispecie le singole celle, prodotte in Cina, erano successivamente assemblate in India.

La Società importatrice riteneva che i prodotti avessero subito in India e non in Cina l'”ultima lavorazione sostanziale”. Tale convinzione trovava origine dal fatto che, con l'assemblaggio, è possibile ottenere dei prodotti con proprietà diverse rispetto alle singole celle che compongono il pannello e soltanto con tale operazione il prodotto possa dirsi finito. I prodotti erano, pertanto, considerati dalla Società importatrice come non soggetti al dazio antidumping.

Questa ricostruzione veniva tuttavia contestata dalla Dogana britannica che, applicando il Reg. UE 1357/2013, riteneva tali prodotti di origine cinese.

In seguito ad una serie di sentenze con esiti contraddittori, la questione è stata portata davanti alla Corte del Lussemburgo, alla quale si è chiesto di valutare se la specifica regola di origine presente nel regolamento in commento fosse o meno conforme all'art 24 CDC, vigente ratione temporis, (ora art. 60 CDU), il quale definisce la regola generale per l'origine non preferenziale di un prodotto.

A tale domanda la Corte fornisce una risposta positiva, confermando la validità del regolamento.

In primo luogo, la sentenza ribadisce che la Commissione ha il potere di adottare atti di esecuzione per definire in concreto i criteri astratti, enunciati dall'art 24 CDC (ora art. 60 par. 2 CDU), precisando quale possa essere ritenuta l'”ultima lavorazione sostanziale” per un determinato tipo di prodotto.

La Corte ribadisce inoltre che l'esercizio di tale potere è soggetto al rispetto di determinati obblighi: in primo luogo, l'atto di esecuzione deve essere giustificato dall'obiettivo di garantire la certezza del diritto e, in secondo luogo, deve essere motivato in maniera da consentire alla Corte di giustizia di controllarne la legittimità.

Sotto tale ultimo profilo, la norma che stabilisce la regola di origine applicabile nel caso specifico deve rispettare il criterio discriminante, rappresentato dall'”ultima trasformazione o lavorazione sostanziale” delle merci. Ricostruendo sistematicamente una serie di precedenti, la sentenza chiarisce che, con tale espressione, si intende la fase del processo di produzione nel corso della quale le merci acquisiscono: i) la loro destinazione d‘uso; ii) proprietà e composizioni specifiche, che non possedevano in precedenza e iii) per le quali non sono previste modifiche qualitative importanti in futuro.

Nello specifico, la Corte riconosce alla Commissione un potere discrezionale nell'ambito di attuazione dei criteri di individuazione della c.d. trasformazione sostanziale, a condizione che non sia incorsa in un manifesto errore di valutazione della situazione concreta.

La definizione del criterio di ”ultima lavorazione sostanziale” per i pannelli fotovoltaici è ritenuta legittima ed è considerata ragionevole la scelta della Commissione di individuare come ultima lavorazione la produzione delle celle in silicio, trattandosi della fase decisiva e più importante del processo di produzione dei pannelli solari. Mentre prima della produzione delle celle, la produzione di energia è semplicemente impossibile, l'assemblaggio delle varie componenti non conduce a un cambiamento così radicale delle proprietà del prodotto, determinando esclusivamente un miglioramento della capacità di trasformazione energetica dei singoli elementi.

Non sussistendo un manifesto errore nell'individuazione dei criteri di “ultima lavorazione sostanziale”, il Reg. UE 1357/2013 è, pertanto, dichiarato conforme al diritto unionale, con conseguente applicazione del dazio antidumping nei confronti dei pannelli solari assemblati in India, a partire dalle celle solari realizzate in Cina.

C.Giust. UE 20 maggio 2021 C-209/20