01/06/2021 | La Redazione
Non può applicare il regime forfettario per il 2020 il soggetto che, anche possedendone le condizioni, ha emesso nel corso dell'anno fatture con IVA procedendo alla trasmissione delle relative liquidazioni periodiche (Risp. Interpello AE 31 maggio 2021 n. 378).
Il regime ordinario adottato erroneamente con comportamenti concludenti, quali l'emissione di fatture con IVA e la presentazione delle liquidazioni periodiche, non può essere sostituito con il regime forfettario.
Il caso di specie riguarda l'attività di collaborazione svolta da un avvocato nei confronti di una società, in relazione alla quale egli ha emesso nel 2020 dodici fatture, regolarmente saldate, per un importo mensile comprensivo di IVA e contributo alla cassa previdenziale, applicando erroneamente il regime fiscale ordinario in luogo di quello forfettario.
L'amministrazione finanziaria nega al professionista la possibilità di mutare a marzo del 2021 il regime ordinario di tassazione adottato con comportamento concludente nel periodo d'imposta 2020, in ragione delle seguenti circostanze:
- negli anni pregressi l'avvocato non ha applicato il regime forfettario (non è noto se per scelta o per mancanza dei requisiti);
- nel 2020 (ed invero anche nel 2021) ha tenuto un comportamento concludente coerente con quello adottato negli anni passati, emettendo fatture con IVA e applicazione del contributo previdenziale;
- ha presentato le liquidazioni periodiche;
- è presumibile pensare che sulle fatture abbia indicato anche la ritenuta a titolo di acconto;
- non è noto se abbia comunicato entro il 28 febbraio 2020 alla Cassa forense l'opzione per il regime di favore ai fini contributivi.