01/06/2021 | La Redazione
La STP può assumere anche la qualifica di società benefit, costituendosi sin dall'inizio come STP società benefit, o modificando il proprio atto costitutivo successivamente. In entrambi i casi, le verifiche effettuate dall'Ordine competente all'iscrizione nella sezione speciale dell'Albo dovranno essere condotte in linea con quanto previsti dalle norme in materia (PO CNDCEC 12 maggio 2021 n. 77).
Secondo il CNDCEC, non si ravvisano ostacoli a che una STP possa assumere anche la qualifica di società benefit, costituendosi sin dall'inizio come STP società benefit, oppure modificando il proprio atto costitutivo successivamente.
Questa la risposta fornita a un quesito posto da un Ordine territoriale, il quale chiedeva se fosse consentita ex novo l'iscrizione nella sezione speciale dell'Albo di una STP benefit, o la modifica da STP srl a STP SB.
Le verifiche effettuate dall'Ordine competente all'iscrizione della STP nella sezione speciale dell'Albo dovranno essere condotte in linea con quanto previsto dalla L. 3/2012 e nel regolamento attuativo contenuto nel DM 8 febbraio 2013 n. 34. Più precisamente, in ordine a tale ultimo aspetto, il Consiglio dell'Ordine che riceve la domanda di iscrizione è tenuto a deliberare sull'iscrizione nella sezione speciale, previa verifica dell'osservanza delle disposizioni contenute nel DM citato.
Qualora la STP volesse connotarsi come società benefit, l'Ordine dovrà verificare che i requisiti che connotano la STP come società costituita per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico e il cui atto costitutivo preveda l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci, requisiti puntualmente individuati nell'art. 10 L. 183/2011, ricorrano o continuino a essere espressi in modo inequivocabile nell'atto costitutivo.