01/06/2021 | La Redazione
L'irrogazione della sospensione disciplinare dall'esercizio della professione non impedisce all'Ordine di attivare il procedimento per la sospensione amministrativa e viceversa (PO CNDCEC 18 maggio 2021 n. 82).
L'irrogazione della sospensione disciplinare dall'esercizio della professione non impedisce all'Ordine di attivare il procedimento per la sospensione amministrativa conseguente alla mancata comunicazione del domicilio fiscale (art. 16 c. 7-bis DL 185/2008), avendo i procedimenti e i provvedimenti conclusivi natura autonoma e distinta.
È quanto chiarito dal CNDCEC, tramite il canale Pronto Ordini, in riposta ai vari quesiti in relazione al procedimento di sospensione dell'iscritto a seguito della mancata comunicazione del domicilio digitale. L'indicazione riguarda anche il caso in cui il professionista sospeso in via amministrativa per non aver comunicato nei termini il domicilio digitale continui a esercitare la professione, con ciò configurando una condotta avente autonomo rilievo disciplinare. Il provvedimento di sospensione amministrativa è immediatamente esecutivo con decorrenza dalla data di notifica all'interessato e, avendo una durata potenzialmente indeterminata fino a quando il professionista non avrà comunicato il domicilio all'Ordine, potrà concorrere con altri provvedimenti disciplinari.
Il professionista può ricorrere avverso la sospensione amministrativa dinanzi al CNDCEC, al pari dei provvedimenti emessi dall'Ordine in materia di iscrizione, trasferimento e cancellazione all'albo. Infatti, l'omessa comunicazione del domicilio digitale, comportando la sospensione dall'esercizio della professione, incide sulla sussistenza delle condizioni per poter esercitare la professione.