NEWS

Legittimazione ad impugnare la deliberazione assembleare annullabile


01/06/2021 | La Redazione

È legittimato ad impugnare la deliberazione assembleare assunta in violazione dello statuto o della legge soltanto l'organo amministrativo nel suo complesso e non il singolo consigliere (Trib. Roma 22 febbraio 2021 n. 3099).

Il Tribunale di Roma, intervenuto in merito all'impugnazione di una deliberazione assembleare di revoca dei consiglieri di amministrazione proposta dai singoli consiglieri, ha ritenuto:

  • la legittimazione dell'amministratore revocato ad impugnare la deliberazione di revoca che ritenga essere invalida;
  • che le deliberazioni assunte da una assemblea irregolarmente convocata da parte dell'amministratore giudiziario privo dell'autorizzazione del magistrato penale e in violazione dei quorum costitutivi previsti statutariamente, in quanto prese non in conformità dello statuto o della legge, sono annullabili;
  • che l'impugnazione della deliberazione annullabile spetta all'organo amministrativo nel suo complesso, e non ai singoli amministrativi.

La facoltà di impugnare delibere annullabili, infatti, riconosciuta agli amministratori dall'art. 2377 c.c., costituisce un potere collegiale e non individuale dei singoli componenti dell'organo e richiede, a monte, una deliberazione del consiglio di amministrazione.

In virtù di tale principio, il Tribunale ha rigettato la domanda di pronuncia di invalidità proposta dai singoli consiglieri per carenza di legittimità all'impugnazione, ritenendo irrilevante il fatto che tutti i componenti del consiglio di amministrazione abbiano individualmente impugnato la medesima delibera, introducendo separati giudizi poi riuniti, perché in tal modo hanno manifestato l'intenzione di agire singolarmente e non collegialmente quale organo della società.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda, inoltre, non rileva il diverso interesse individuale dell'amministratore revocato quando questi faccia valere soltanto vizi procedimentali della delibera senza fare valere una violazione della propria individuale posizione giuridica soggettiva, con conseguente carenza di interesse all'impugnazione.