23/04/2021 | Dario Fiori
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito quale sia il corretto trattamento fiscale delle indennità erogate, a seguito di contrattazione collettiva integrativa, nell'anno successivo a quello di maturazione. L'interpretazione fornita è in continuità con quanto già affermato nella precedente prassi pubblicata sull'argomento (Risp. Interpello AE 13 aprile 2021 n. 243/E).
Il caso proposto dall'istante
L'istante è un Ministero che ha sottoscritto nel 2020 un Accordo di contrattazione collettiva integrativa relativo all'anno 2019. Il Ministero fa presente di aver erogato nel 2020 le indennità relative al periodo d'imposta 2019 previste dal predetto “accordo” sottoscritto nel 2020; tali emolumenti sono stati assoggettati a tassazione ordinaria, considerato che, secondo l'istante, il ritardo nella loro corresponsione, rispetto all'anno di maturazione, è da considerarsi “fisiologico”.
Cosa prevede il TUIR
L'art. 17, c. 1 lett. b), TUIR prevede che sono soggetti a tassazione separata gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti (c.d. cause giuridiche), o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (c.d. situazioni di fatto).
Per poter applicare la tassazione separata è necessario che gli emolumenti siano corrisposti in un periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata prestata l'attività lavorativa e che, inoltre, detto ritardo alternativamente:
- derivi da leggi, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi sopravvenuti;
- sia riconducibile ad altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, ovvero il ritardo non sia fisiologico rispetto ai tempi giuridici e tecnici ordinariamente occorrenti per l'erogazione degli emolumenti.
Di converso, la tassazione separata non può trovare applicazione qualora gli emolumenti siano corrisposti nello stesso periodo d'imposta cui si riferiscono oppure qualora la corresponsione in un periodo d'imposta successivo possa considerarsi fisiologica.
La precedente prassi dell'Agenzia delle Entrate
Con la Circ. AE 5 febbraio 1997 n. 23/E (si veda anche Circ. AE 14 giugno 2001 n. 55/E; Ris. AE 3 dicembre 2002 n. 379/E; Ris. AE 16 marzo 2004 n. 43/E; Ris. AE 13 dicembre 2017 n. 151/E) l'Agenzia delle Entrate (AE) ha già avuto modo di chiarire che la tassazione separata non trova applicazione nei casi in cui la corresponsione degli emolumenti in un periodo d'imposta successivo a quello di maturazione deve considerarsi fisiologica rispetto ai tempi tecnici o giuridici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi, e ha specificato che le situazioni alle quali può essere applicata la tassazione separata sono di due tipi:
- quelle di carattere giuridico, che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di sentenze, di provvedimenti amministrativi o di contratti collettivi, ai quali è sicuramente estranea l'ipotesi di un accordo tra le parti per attuare un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti;
- quelle consistenti in oggettive situazioni di fatto, che impediscono il pagamento delle somme riconosciute spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d'imposta.
In particolare, qualora ricorra una delle predette cause giuridiche, non deve essere effettuata alcuna indagine in relazione alla tardiva corresponsione per valutare se il ritardo può o meno essere considerato fisiologico rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi. Tale indagine va, invece, sempre effettuata quando il ritardo è determinato da circostanze di fatto.
La Risp. Interpello AE 13 aprile 2021 n. 243/E
Nella recente risposta l'AE ribadisce che, qualora ricorra una delle cause giuridiche di cui all'art. 17, c. 1 lett. b), TUIR, non deve essere effettuata alcuna indagine in ordine al ritardo nella corresponsione per valutare se esso possa essere considerato fisiologico rispetto ai tempi tecnici di erogazione degli emolumenti; al contrario, la predetta indagine va sempre effettuata quando il ritardo è determinato da circostanze di fatto (si veda la prassi già citata).
L'AE nel suo incipit ricorda che la norma comprende espressamente il contratto collettivo tra le cause giuridiche che legittimano l'applicazione della tassazione separata.
Pertanto, nel caso in esame, l'AE ritiene che le indennità connesse a prestazioni lavorative relative al 2019, siano da assoggettare a tassazione separata (art. 17, c. 1 lett. b), TUIR), dal momento che sono state corrisposte in un periodo d'imposta successivo (2020) rispetto a quello di maturazione (2019), per una causa giuridica sopravvenuta, ovvero in esecuzione dell'Accordo di contrattazione collettiva integrativa sottoscritto nel 2020. Ai fini dell'applicazione della tassazione separata, la presenza della citata causa giuridica sopravvenuta non rende necessaria un'analisi sulle ragioni che hanno determinato l'erogazione degli emolumenti in un periodo d'imposta successivo rispetto a quello della loro maturazione.