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Detrazione del 19% e versamento tracciabile tramite smartphone


30/07/2020 | La Redazione

Detrazione IRPEF del 19% fruibile anche per il pagamento effettuato con smartphone tramite l'APP di un Istituto di moneta elettronica riconosciuto, purché consenta di individuare in maniera univoca sia i soggetti che prelevano il denaro sia i destinatari dell'accredito (Risp. AE 29 luglio 2020 n. 230).

In merito al mezzo pagamento emesso da un istituto di moneta elettronica riconosciuto, l'AE ritiene che, nel caso sia collegato a dei conti correnti bancari che individuano univocamente sia i soggetti che prelevano il denaro, sia i soggetti a cui il denaro viene accreditato, possa soddisfare i requisiti di tracciabilità previsti dall'art. 1 c. 679 L. 160/2019. Risulta però necessario che dalle rilevazioni contabili del conto corrente della banca o della app sviluppata sia possibile garantire la tracciabilità e l'identificazione dell'autore del pagamento (Risp. AE 29 luglio 2020 n. 230).

L'AE è intervenuta in merito alla tracciabilità dei pagamenti degli oneri che danno diritto alla detrazione del 19%, evidenziando che la Legge di Bilancio 2020 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2020 «Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19% degli oneri indicati nell'art. 15 TUIR e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 D.Lgs. 241/97».

Dunque, il c. 679 condiziona la detraibilità, prevista nella misura del 19%, degli oneri di cui all'art. 15 TUIR e in altre disposizioni normative, all'effettuazione del pagamento mediante versamento bancario o postale ovvero mediante i sistemi di pagamento quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero altri sistemi di pagamento.

Per effetto della deroga recata dal successivo c. 680, resta ferma la possibilità di effettuare pagamenti con modalità diverse da quelle appena descritte, senza perdere il diritto alla detrazione, per l'acquisto di medicinali, dispositivi medici e per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale.

L'indicazione contenuta nella norma circa gli altri mezzi di pagamento tracciabili ammessi per aver diritto alla detrazione deve essere intesa come esplicativa e non esaustiva.

In merito all'interpello, l'Istante è un istituto di moneta elettronica che traccia i pagamenti, così come qualsiasi sistema di e-payment e le ricevute dei pagamenti sono disponibili nella sezione del profilo della applicazione ("Profilo in app"). Ciò posto, trattandosi di un mezzo di pagamento emesso da un istituto di moneta elettronica riconosciuto, collegato a dei conti correnti bancari che individuano univocamente sia i soggetti che prelevano il denaro, sia i soggetti a cui il denaro viene accreditato, si ritiene che tale mezzo di pagamento possa soddisfare i requisiti di tracciabilità stabiliti dall'art. 1 c. 679 L. 160/2019, a condizione però che dalle rilevazioni contabili del conto corrente della banca, a cui l'Istituto di moneta elettronica è collegato, o dalle transazioni della app stessa sia possibile garantire la tracciabilità e l'identificazione dell'autore del pagamento al fine di permettere efficaci controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Se tale mezzo di pagamento rispetta i requisiti descritti, l'utilizzo dello stesso darà diritto all'Istante di fruire della detrazione dall'imposta lorda, nella misura pari al 19%, degli oneri indicati nell'art. 15 TUIR e in altre disposizioni normative, sostenuti mediante tale modalità.

art. 15 DPR 917/86

art. 23 D.Lgs. 241/97

art. 1 c. 679 L. 160/2019

Risp. AE 29 luglio 2020 n. 230