La disciplina del lavoro notturno riguarda la prestazione resa nel periodo notturno (fascia di almeno 7 ore consecutive tra la mezzanotte e le 5 del mattino) da parte del lavoratore che, in detto frangente, svolga in modo normale almeno 3 ore del suo tempo di lavoro giornaliero, o almeno una parte del suo orario di lavoro secondo quanto previsto dal CCNL, o, in difetto di disciplina collettiva, almeno tre ore di lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi all'anno.
Inquadramento
L'istituto del lavoro notturno trova la sua fonte normativa di riferimento nelle previsioni dell'art. 2108 c.c. (che dispone come il lavoro notturno, non compreso in regolari turni periodici, debba essere retribuito con una maggiorazione rispetto al lavoro diurno, rinviando alla legge o alla contrattazione collettiva per la determinazione dei limiti del lavoro notturno, la sua durata e l'entità della maggiorazione retributiva), nel D.Lgs. 66/2003,(che a sua volta ha recepito ed attuato i dettami delle Dir. CE 93/104 e Dir. CE 2000/34 concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro) e nella contrattazione collettiva cui la legge fa rinvio.
È bene sottolineare come, sotto il profilo sistematico, il decreto in menzione dedichi il Capo IV al tema del lavoro notturno, partendo dal dato definitorio...
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