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Lavoratori del settore Moda: misure a sostegno del reddito


10/02/2025 | Dario Ceccato

La Circ. INPS 39/2025 ha fornito istruzioni operative relative all'estensione del sostegno al reddito per i lavoratori del settore Moda. Trattasi di misure varate per fronteggiare la crisi del settore tessile, abbigliamento, calzature e conciario, con ampliamento della durata e della platea dei beneficiari dell'ammortizzatore in deroga.

Premessa

Il DL 160/2024 (convertito in L. 199/2024) interviene, tra le varie, nel concedere aiuti, sotto forma di particolari ammortizzatori sociali, al settore della moda, più nello specifico tessile, abbigliamento, calzature e conciario (c.d. TAC).

Nello specifico i disposti normativi citati muovono dalla volontà di consegnare sostanziali novità in tema di:

  • platea dei destinatari dei sostegni economici;
  • aumento del periodo di tempo durante il quale i lavoratori possono ricevere questo sostegno economico;
  • e infine, previsione di una maggiore copertura finanziaria per assicurare che ci siano i fondi necessari per questi aiuti.

L'INPS, per consegnare un quadro applicativo concreto, è intervenuta con propria circolare n. 39/2025 redatta con l'approvazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in attuazione della L. 20 dicembre 2024 n. 199 (in conversione al DL 160/2024).

Destinatari della misura di sostegno al reddito

Come già specificato dall'INPS nella Circ. 3/2025, la L. 199/2024, nel convertire il DL 160/2024, ha rivisto ben 5 commi su 7 dell'art. 2 dello stesso Decreto originario.

Nello specifico la modifica normativa ha ampliato l'ambito di applicazione della misura di sostegno, che era già prevista per i settori tessile, abbigliamento, calzature e conceria, includendo ora anche il settore della pelletteria.

Inoltre, la misura riguarda anche le attività legate alla lavorazione di montatura e saldatura di accessori della moda, per i settori elencati nella tabella A allegata al DL 160/2024.

Per quanto riguarda i settori che possono beneficiare della misura, si precisa che:

  • i datori di lavoro (sia nell'Industria che nell'Artigianato) che operano nel settore della pelletteria erano già stati inclusi tra quelli che potevano accedere al sostegno, come indicato nell'Allegato n. 1 alla Circ. 99/2024;
  • i datori di lavoro che operano nei settori elencati nella tabella A del DL 160/2024 prima citato nonché quelli che appartengono al settore della meccanica generale identificato dal codice ATECO 25.62.00 (a cui l'accesso al sostegno è stato esteso dalla L. 199/2024) dovranno seguire le modalità descritte nel successivo paragrafo 3 per essere ammessi alla misura di sostegno.

Le condizioni di accesso alla misura restano invariate, come stabilito dall'art. 2 DL 160/2024. In sintesi, i datori di lavoro che intendono essere beneficiari di tale misura a sostegno del reddito dovranno:

  • essere classificati dall'Istituto, ai sensi dell'art. 49 L. 9 marzo 1989 n. 88, nei settori Industria o Artigianato;
  • avere una forza occupazionale media inferiore o pari a 15 dipendenti, rilevata nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda di accesso alla misura di sostegno al reddito;
  • aver già raggiunto, alla data di trasmissione dell'istanza, i limiti di durata massima dei trattamenti di integrazione salariale previsti dagli artt. 4 e 12 D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 148 (datori di lavoro del settore industriale), o quelli previsti dal Regolamento del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'Artigianato (di seguito, FSBA) di cui all'art. 27 del medesimo Decreto legislativo per l'accesso all'Assegno di integrazione salariale.

Durata dei trattamenti

L'art. 2 c. 1 modificato del DL 160/2024 stabilisce che il trattamento in questione è previsto per un periodo massimo di 12 settimane, che devono essere usufruite entro il 31 gennaio 2025.

A riguardo, si precisa che i datori di lavoro che erano già destinatari di questa misura di sostegno, come indicato nella Circ. 99/2024, possono accedere all'intero periodo previsto (fino a 12 settimane di trattamento), purché sussistano i requisiti necessari.

D'altra parte, i datori di lavoro che operano nei settori ATECO sopraelencati e nel settore della meccanica generale identificato dal codice ATECO 25.62.00 (ai quali l'accesso alla misura è stato esteso grazie alla L. 199/2024) possono richiedere il trattamento di sostegno esclusivamente per periodi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa compresi tra il 28 dicembre 2024 e il 31 gennaio 2025.

Viene inoltre ricordato che, secondo l'art. 15 c. 5 L. 23 agosto 1988 n. 400, le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Modalità di presentazione della domanda

I commi 2 e 4 art. 2 DL 160/2024 stabiliscono che, per richiedere il trattamento di sostegno al reddito, i datori di lavoro che ne hanno il diritto, devono inviare la domanda all'INPS secondo le modalità e i tempi stabiliti dall'Istituto.

Le domande devono essere presentate all'INPS entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Tuttavia viene specificato che, se il periodo di sospensione o riduzione inizia tra la data di entrata in vigore della legge di conversione e la pubblicazione della circolare in oggetto, i 15 giorni decorrono dalla data di pubblicazione della circolare.

I datori di lavoro che già avevano inviato una domanda per periodi successivi al 31 dicembre 2024, come indicato nella Circ. 99/2024, non devono ripetere la richiesta.

A coloro a cui è stato esteso l'accesso al trattamento dalla L. 199/2024 (ovvero chi opera nei settori precedentemente indicati e nel settore della meccanica generale (codice ATECO 25.62.00)), per la trasmissione della domanda dovranno utilizzare la causale “ISU Ulteriori aziende settore moda ex  L. 199/2024”.

Questi ultimi, all'atto della trasmissione della domanda, devono rilasciare una dichiarazione - resa ai sensi dell'art. 47 DPR 28 dicembre 2000 n. 445, e disponibile all'interno della procedura informatica - in cui attestano di svolgere l'attività, in modo esclusivo o prevalente, nell'ambito delle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda.

Per le modalità operative della trasmissione, viene fatto rimando al paragrafo 2 Circ. 99/2024, in quanto fornisce ulteriori dettagli su altri aspetti non trattati nella Circ. n. 39/2025.

Poiché, come indicato precedentemente, la misura di sostegno prevista dall'art. 2 DL 160/2024 può essere concessa solo ai datori di lavoro che hanno esaurito il periodo massimo di trattamenti di sostegno previsti dalla normativa ordinaria, la domanda deve essere accompagnata da una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 e disponibile all'interno della procedura informatica, in cui le imprese  attestino di non poter ricorrere ad altri trattamenti di sostegno al reddito previsti dalla normativa a regime in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

I datori di lavoro artigiani, invece, potranno allegare alla domanda (nella quale è necessario indicare il periodo per cui si chiede il sostegno al reddito) una certificazione rilasciata dal FSBA (Fondo di Solidarietà Bilaterale alternativo per l'Artigianato), che attesti i periodi di Assegno di integrazione salariale già autorizzati dal Fondo, purché siano pari almeno a 26 settimane nel biennio mobile, se intendono evitare di dover adempiere alla dichiarazione di responsabilità.

Inoltre, tutti i datori di lavoro devono dichiarare di aver occupato un numero medio di dipendenti inferiore o pari a 15 nel semestre precedente la presentazione della domanda.

Secondo quanto previsto dall'art. 2 c. 3 DL 160/2024, i datori di lavoro che ricevono il trattamento di sostegno non sono tenuti a pagare il contributo addizionale previsto dall'art. 5 D.Lgs. 148/2015. In aggiunta, i periodi di trattamento concessi non vengono conteggiati ai fini di future richieste di integrazione salariale.

Si ribadisce, infatti, che il riconoscimento della misura di sostegno di cui al DL 160/2024 avviene in deroga a quanto previsto dagli artt. 4 e 12 D.Lgs. 148/2015.

Risorse finanziarie e modalità di pagamento

Durante la conversione del DL 160/2024, la L. 199/2024 ha modificato il limite massimo complessivo di spesa in relazione all'ampliamento dei destinatari e delle settimane di tutela.

L'Istituto è incaricato di monitorare il rispetto di questo limite di spesa e di fornire i risultati del monitoraggio al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle finanze.

Se durante il monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, che il limite di spesa complessivo è stato raggiunto, l'Istituto non accetterà ulteriori domande.

Il c. 3 art. 2 DL 160/2024 stabilisce che il trattamento di sostegno al reddito sarà erogato direttamente dai datori di lavoro ai dipendenti, alla fine di ogni periodo di paga. Successivamente, i datori di lavoro potranno recuperare l'importo erogato tramite un conguaglio con i contributi dovuti, da effettuarsi, pena la decadenza, entro i termini previsti dall'art. 7 c. 3 D.Lgs. 148/2015.

In caso di gravi difficoltà finanziarie documentate, i datori di lavoro potranno richiedere all'INPS il pagamento diretto del trattamento, seguendo le modalità descritte al paragrafo 6.2 della Circ. 99/2024 (mentre per la compilazione dei flussi Uniemes viene fatto rinvio ai paragrafi 6.1 e 7 della medesima circolare).