31/01/2025 | Luca Furfaro
Fonti: Quotidianopiù
La Circ. INPS 30 gennaio 2025 n. 32 offre le indicazioni in merito all'esonero contributivo per le micro, piccole e medie imprese (PMI) operanti nel Mezzogiorno. Tale provvedimento, denominato "Decontribuzione Sud PMI", rientra nell'ambito dell'art. 1 c. 406 Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024 n. 207). L'intervento da parte dell'INPS è il primo documento di prassi realmente operativo sulle misure della Legge di Bilancio 2025. L'obiettivo normativo è di incentivare l'occupazione stabile nelle regioni del Sud Italia, contribuendo a ridurre il divario continuando sul solco delle precedenti misure di decontribuzione per queste regioni.
L'agevolazione contributiva
L'agevolazione è destinata ai datori di lavoro privati delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna che occupano lavoratori con contratto a tempo indeterminato.
La misura della Decontribuzione Sud PMI, introdotta dalla Legge di Bilancio 2025, si applica a tutti i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati entro il 31 dicembre 2024, con l'esclusione dei settori agricolo e domestico, nonché dei rapporti di apprendistato. Per le annualità successive al 2025, l'esonero potrà essere riconosciuto per i contratti instaurati entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione.
L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, esclusi i premi INAIL, è modulato nel tempo come segue:
- anno 2025: 25% di esonero, con un massimo di 145 euro mensili per ciascun lavoratore assunto entro il 31 dicembre 2024;
- anno 2026: 20% di esonero, con un massimo di 125 euro mensili per lavoratori assunti entro il 31 dicembre 2025;
- anno 2027: 20% di esonero, con un massimo di 125 euro mensili per lavoratori assunti entro il 31 dicembre 2026;
- anno 2028: 20% di esonero, con un massimo di 100 euro mensili per lavoratori assunti entro il 31 dicembre 2027;
- anno 2029: 15% di esonero, con un massimo di 75 euro mensili per lavoratori assunti entro il 31 dicembre 2028.
Possono accedere all'agevolazione i datori di lavoro privati classificati come micro, piccole e medie imprese (PMI); in questa definizione rientrano quelle che impiegano meno di 250 dipendenti e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro o un bilancio totale non superiore a 43 milioni di euro.
L'esonero riguarda esclusivamente i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, non rientrano nella riduzione:
- premi INAIL;
- contributi per il TFR destinati al Fondo di Tesoreria;
- contributi per Fondi di solidarietà settoriali e intersettoriali;
- contributo dello 0,30% per i Fondi interprofessionali di formazione continua.
Le mensilità aggiuntive non rientrano nel calcolo dell'esonero, salvo che siano erogate in forma rateizzata.
Risultano esclusi dall'esonero:
- enti pubblici economici, istituti autonomi case popolari, consorzi industriali, enti ecclesiastici e altre categorie indicate nel comma 409 della Legge di Bilancio 2025.
- datori di lavoro che stipulano contratti di apprendistato o lavoro domestico;
- imprese del settore agricolo.
Condizioni per la fruizione dell'agevolazione
L'incentivo è concesso a condizione che il lavoratore sia assunto a tempo indeterminato entro la data indicata per ciascun anno di applicazione. Inoltre, la sede di lavoro deve essere situata in una delle regioni indicate.
Per le aziende con sede legale fuori dalle regioni ammesse, il beneficio è fruibile solo se l'unità operativa in cui i lavoratori sono impiegati è situata nelle regioni del Mezzogiorno. In tali casi, l'INPS rilascia il codice di autorizzazione “0L” previa verifica della documentazione aziendale. L'agevolazione si applica anche ai contratti di somministrazione di lavoro, ma solo se il lavoratore opera presso un utilizzatore ubicato nelle regioni del Mezzogiorno. L'agevolazione in questo caso è attribuita all'utilizzatore e registrata nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.
L'accesso alla Decontribuzione Sud PMI è subordinato al rispetto dei seguenti requisiti:
- regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro;
- rispetto dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
L'agevolazione non è concessa ai datori di lavoro che non rispettano gli obblighi di assunzione previsti dalla L. 68/1999 in materia di lavoratori disabili.
L'esonero è concesso nei limiti del Reg. (UE) 2023/2831, relativo agli aiuti de minimis.
La misura si applica esclusivamente ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato già instaurati. Sono inclusi i rapporti di lavoro trasformati da tempo determinato a tempo indeterminato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione della misura. In caso di trasferimento del lavoratore o di cessione del contratto, l'esonero rimane applicabile purché il datore di lavoro cessionario rispetti il requisito geografico della sede di lavoro.
Viceversa, i rapporti di lavoro instaurati successivamente al 31 dicembre dell'anno precedente non potranno beneficiare della Decontribuzione Sud PMI per l'intero anno di riferimento. Inoltre, sono esclusi i lavoratori titolari di un contratto di lavoro intermittente, anche se stipulato a tempo indeterminato.
Dal mese di febbraio, per poter usufruire della Decontribuzione Sud PMI, i datori di lavoro devono valorizzare nel flusso Uniemens i seguenti elementi:
- con il valore "DPMI" (Agevolazione contributiva art.1, c. 406-412, L. 207/2024);
- con la data di assunzione/trasformazione nel formato AAAA-MM-GG.
Queste informazioni saranno necessarie per la corretta gestione e applicazione dell'esonero contributivo da parte degli enti preposti.
Coordinamento con altri incentivi
L'esonero è cumulabile con altre agevolazioni contributive nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, salvo espresse incompatibilità previste dalla normativa. La Decontribuzione Sud PMI non è cumulabile con gli incentivi previsti dagli artt. 21, 22, 23 e 24, Decreto Coesione (D.L. 60/2024), ovvero:
- incentivi all'autoimpiego nei settori strategici;
- bonus Giovani;
- bonus Donne;
- bonus ZES unica.
Per quanto riguarda tali agevolazioni, è importante sottolineare che siamo ancora in attesa di indicazioni operative e di prassi conseguenti all'autorizzazione europea, sulla quale non sono ancora pervenute comunicazioni ufficiali.
La cumulabilità è invece ammessa con incentivi come:
- incentivo per l'assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi e donne svantaggiate (L. 92/2012);
- incentivo per l'assunzione di disabili (L. 68/1999);
- incentivo per l'assunzione di beneficiari di NASpI (L. 92/2012).
In caso di cumulo con altre misure agevolative, la Decontribuzione Sud PMI si applica in via residuale sulla contribuzione datoriale ancora dovuta.