30/01/2025 | La Redazione
Fonte: Quotidianopiù
Pagamento delle utenze domestiche
La Legge di bilancio 2024, in deroga al dettato dell'art. 51 c. 3 TUIR, ha previsto che non concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente, entro i limiti di 1.000 euro, tra l'altro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il limite di cui al primo periodo è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati.
La norma in commento non specifica gli oneri documentali collegati alla fruizione di tale agevolazione. Sul punto, è intervenuta la Circ. AE 7 marzo 2024 n. 5, precisando che, in alternativa all'acquisizione da parte del datore di lavoro della documentazione giustificativa della somma spesa dal dipendente, il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti il ricorrere, in capo al medesimo dichiarante, dei presupposti previsti dalla norma in esame.
La Circolare specifica, inoltre, che la dichiarazione sostitutiva deve essere rilasciata ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, ma non si pronuncia in ordine alla necessità dell'autenticazione della sottoscrizione. Il citato art. 47 DPR 445/2000, dispone che l'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38 del medesimo decreto. L'articolo 38 in esame indica le modalità di invio e sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive e, a tale riguardo, precisa che le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica siano sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
Dichiarazione senza autenticazione della sottoscrizione
Posto quanto sopra, l'Agenzia delle Entrate ritiene che la dichiarazione in commento possa essere acquisita dall'istante con sottoscrizione in originale e allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, senza che risulti necessaria l'autenticazione della sottoscrizione prevista dall'art. 21 c. 2 DPR 445/2000.
Dal punto di vista sostanziale, la dichiarazione ha, infatti, come destinatario finale la pubblica amministrazione chiamata a svolgere i controlli di veridicità sul contenuto della stessa, da cui può scaturire una responsabilità penale in caso di dichiarazioni false o mendaci.