31/01/2025 | Dario Ceccato
Fonte: Quoditianopiù
Premessa
Il buon Don Abbondio era un consuetudinario.
Se leggete quell'opera incredibile dal nome dei “I Promessi Sposi” (in realtà è il terzo nome dell'opera) noterete che il buon Don Abbondio soleva percorrere con consuetudine rutinaria la stessa strada.
Tutto sommato ripercorrere i sempre “eterni calli” (qui il riferimento era al Pastore errante dell'Asia di Leopardi) male non fa. La consuetudine consegna quella forma di certezza che, tutto sommato, rincuora lo spirito e la mente.
L'INPS, su alcune cose, ricorda Don Abbondio e, con la sua consueta consuetudine (scusate il gioco di parole), ha anche quest'anno pubblicato l'attesa Circ. 27/2025 a merito della quale espone ed evidenzia le aliquote previdenziali da applicarsi nell'anno 2025 per quanto alla gestione separata Legge 335/1995 art. 2 c. 26 (cd. Legge Dini)
Esaminiamola nel dettaglio.
Collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate
Per l'anno 2025 (non è una novità), l'aliquota contributiva e di computo per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, è stabilita al 33%.
A questa, ricorda l'ente, si devono aggiungere altre aliquote:
- 0,50% dovuta per contribuzione alla maternità, assegni familiari e malattia;
- 0,22% in attuazione dall'art. 7 Decreto ministeriale 12 luglio 2007;
- 1,31% riferito alla DIS-COLL ovvero l'indennità di “disoccupazione” riferita ai collaboratori. Quest'ultima aliquota si applica anche a coloro che ricevono compensi come amministratori, sindaci o revisori di società, dottorandi, assegnisti e borsisti, anche se non beneficiano direttamente della DIS-COLL.
L'ente precisa come, per il calcolo dei contributi, l'aliquota complessiva (comprensiva di IVS e aliquote aggiuntive) “deve essere applicata sul reddito delle attività, determinato con gli stessi criteri previsti ai fini dell'individuazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche”. Fanno eccezione i compensi erogati ai dottorandi, per i quali valgono regole specifiche.
Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, l'aliquota per il 2025 è confermata al 24%.
Lavoro sportivo nel settore del dilettantismo
Per il 2025, l'aliquota contributiva per i collaboratori e figure assimilate, iscritti alla Gestione separata e non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, è stabilita al 25% ai fini IVS.
La contribuzione si applica al superamento dei 5.000 euro annui di compenso (erogati secondo il criterio di cassa). Si ricorda che fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione IVS sarà calcolata sul 50% dell'imponibile contributivo.
Nel ricordare come l'art. 37 D.Lgs. 36/2021 disciplini la tutela previdenziale dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa avente a oggetto attività amministrativo-gestionale in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, si precisa come per questi lavoratori sia prevista l'assicurazione presso la Gestione separata, con obbligo contributivo al superamento dei 5.000 euro annui e calcolo della contribuzione sul 50% dell'imponibile fino al 2027.
Oltre all'aliquota IVS, sono dovute aliquote aggiuntive per maternità, assegni familiari, malattia e DIS-COLL, calcolate sulla totalità dei compensi al netto della franchigia di 5.000 euro annui.
Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, l'aliquota per il 2025 è del 24%, con le stesse modalità di calcolo sul 50% dell'imponibile fino al 2027.
Queste disposizioni si applicano anche ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni che svolgono attività sportiva dilettantistica al di fuori dell'orario di lavoro, con un'aliquota IVS del 24% se assicurati presso altre forme di previdenza.
Aliquote contributive e di computo per professionisti
Per il 2025, le aliquote previste per i lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione separata e non assicurati presso altre forme di previdenza né pensionati, sono le seguenti:
- l'aliquota contributiva IVS è stabilita al 25%, come previsto dalla L. 232/2016;
- a questa, deve aggiungersi lo 0,72% per maternità, assegni familiari, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale;
- nonché un'ulteriore aliquota dello 0,35% per l'ISCRO, l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa. Quest'ultima aliquota si applica sul reddito di lavoro autonomo con gli stessi criteri previsti per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Per i titolari di reddito autonomo pensionati o assicurati presso altre previdenze obbligatorie, l'aliquota per il 2025 è confermata al 24%.
Ripartizione dell'onere contributivo
Per quanto riguarda la ripartizione dell'onere contributivo, tra collaboratore e committente, la stessa è stabilizzata nella misura di un terzo a carico del primo e due terzi al secondo.
L'obbligo del versamento dei contributi è in capo al committente che dovrà eseguire il pagamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il Modello “F24” telematico per i datori privati (una deroga al principio di competenza, consolidato per quanto al rapporto di lavoro subordinato).
Per i professionisti iscritti alla Gestione separata, l'onere contributivo è a carico degli stessi e il versamento deve essere eseguito, tramite Modello “F24” telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2024, primo e secondo acconto 2025). L'acconto per l'anno di imposta 2025 dovrà essere calcolato applicando le aliquote in vigore per l'anno 2025.
Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2025
L'INPS ricorda altresì come
- i compensi percepiti dai collaboratori entro il 31 dicembre 2024, anche se pagati nel 2025, sono considerati percepiti nel periodo d'imposta precedente. Di conseguenza, il versamento dei contributi per questi collaboratori si riferisce a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2024 e devono essere applicate le aliquote contributive previste per il 2024;
- per quanto riguarda le modalità e i termini di versamento dei contributi relativi ai compensi erogati entro il 12 gennaio 2025, si fa riferimento a quanto già chiarito nella circ. 8 gennaio 2002 n. 10.
Massimale e minimale
Da ultimo l'annoso tema del massimale/minimale contributivo
Per il 2025, il massimale stabilito dall'ente è di 120.607,00 mentre, diversamente, il minimale di reddito per il 2025 risulta essere pari ad euro 18.555,00. Pertanto l'ente precisa come “Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l'aliquota del 24% avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di 4.453,2 euro; mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l'aliquota maggiore avranno l'accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi”:
- 4.837,29 euro per i professionisti con aliquota del 26,07% e per i lavoratori autonomi sportivi con aliquota del 25% (quest'ultimi con 198,54 euro per l'aliquota aggiuntiva per prestazioni minori pari all'1,07%);
- 6.256,75 euro per i collaboratori e figure assimilate con aliquota del 33,72%;
- 6.499,82 euro per i collaboratori e figure assimilate con aliquota del 35,03%;
- 4.837,29 euro per gli amministratori di enti locali iscritti alla Gestione separata come liberi professionisti con aliquota del 26,07%;
- 6.499,82 euro per i magistrati onorari con aliquota del 35,03%;
- 4.829,87 euro per i magistrati onorari con aliquota del 26,03%;
- 5.015,42 euro per i lavoratori sportivi del settore dilettantistico con aliquota del 25% ai fini pensionistici e 376,67 euro per l'aliquota aggiuntiva per le prestazioni minori pari al 2,03%.
Segue una tabella riepilogativa, fornita dall'ente, delle aliquote da applicarsi nel 2025.
1. Aliquote contributive e di computo per i parasubordinati e i committenti
1.1 Collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate
Codice |
Tipo rapporto. Soggetti senza altra copertura previdenziale obbligatoria, non titolari di pensione e di P.IVA |
IVS |
Malattia Maternità ANF |
Maternità ex D.M. 12.7.2007 |
DIS-COLL |
Totale |
1A - 1E |
AMMINISTRATORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA |
33,00 |
0,50 |
0,22 |
1,31 |
35,03 |
1B |
SINDACO DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA |
33,00 |
0,50 |
0,22 |
1,31 |
35,03 |
1C |
REVISORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA |
33,00 |
0,50 |
0,22 |
1,31 |
35,03 |
1D |
LIQUIDATORE DI SOCIETA' |
33,00 |
0,50 |
0,22 |
1,31 |
35,03 |
02 |
COLLABORATORE DI GIORNALI, RIVISTE, ENCICLOPEDIE E SIMILI |
33,00 |
0,50 |
0,22 |
1,31 |
35,03 |
03 |
PARTECIPANTE A COLLEGI E COMMISSIONI |
33,00 |
0,50 |
0,22 |
33,72 |
|
04 |
AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI (D.M. 25.5.2001) |
33,00 |
0,50 |
0,22 |
33,72 |
|
05 |
DOTTORATO DI RICERCA, ASSEGNO, BORSA DI STUDIO |
33,00 |
0,50 |
0,22 |
1,31 |
35,03 |
06 |
CO. CO. CO. (CON CONTRATTO A PROGETTO/PROGRAMMA DI LAVORO/FASE) |
33,00 |
0,50 |
0,22 |
1,31 |
35,03 |
07 |
VENDITORE PORTA A PORTA |
33,00 |
0,50 |
0,22 |
33,72 |
|
09 |
RAPPORTI OCCASIONALI AUTONOMI (LEGGE N. 326/2003 ART. 44) |
33,00 |
0,50 |
0,22 |
33,72 |
|
11 |
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE PRESSO PP.AA. |
33,00 |
0,50 |
0,22 |
1,31 |
35,03 |
12 |
RAPPORTI DI CO. CO. CO. PROROGATI |
33,00 |
0,50 |
0,22 |
1,31 |
35,03 |
13 |
ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE (dal 2004 al 2015) |
33,00 |
0,50 |
0,22 |
33,72 |
|
14 |
FORMAZIONE SPECIALISTICA |
33,00 |
0,50 |
0,22 |
33,72 |
|
17 |
CONSULENTE PARLAMENTARE |
33,00 |
0,50 |
0,22 |
1,31 |
35,03 |
18 |
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - D.LGS. N. 81/2015 |
33,00 |
0,50 |
0,22 |
1,31 |
35,03 |
19 |
AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI Iscritti in GS come Liberi Professionisti |
25,00 |
0,50 |
0,22 |
0,35 |
26,07 |
20 |
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Covid19 – Ordinanza 24 ottobre 2020 D.P.C.M. Protezione Civile |
33,00 |
0,50 |
0,22 |
1,31 |
35,03 |
1.3.1 Collaborazioni coordinate e continuative e figure assimilate del lavoro sportivo
Codice |
Tipo rapporto |
IVS |
Maternità Malattia ANF |
Maternità ex D.M. 12.7.2007 |
DIS-COLL |
Totale |
D1 |
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE – D.Lgs 36/2021 art. 35, c. 8-quinquies, società e associazioni sportive dilettantistiche ed enti terzo settore - collaboratori non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta - riforma dello sport |
25% |
25% |
|||
D2 |
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE – D.Lgs. 36/2021 art. 35 c. 8-quinquies, società e associazioni sportive dilettantistiche ed enti terzo settore - collaboratori non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta - aliquota prestazioni non pensionistiche - riforma dello sport |
0,50% |
0,22% |
1,31% |
2,03% |
|
D3 |
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE – D.Lgs. 36/2021 art. 35, c. 8-quinquies, società e associazioni sportive dilettantistiche ed enti terzo settore - collaboratori sportivi assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta - riforma dello sport |
24% |
24% |
|||
D4 |
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - D.Lgs. 36/2021 art. 3 - collaboratori amministrativo gestionali non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta - riforma dello sport |
25% |
25 % |
|||
D5 |
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE – D.Lgs 36/2021 art. 37 - Collaboratori amministrativo gestionali non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta - aliquota prestazioni non pensionistiche - riforma dello sport |
0,50% |
0,22% |
1,31% |
2,03% |
|
D6 |
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - D.Lgs. 36/2021 art. 37 - collaboratori amministrativo gestionali assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta riforma dello sport |
24% |
24% |
|||
D7 |
LAVORATORI DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE AUTORIZZATI AD ATTIVITA' RETRIBUITA - D.Lgs. 36/2021 art. 25 c. 6 - riforma sport |
24% |
24% |
2. Aliquote contributive e di computo per professionisti
Professionisti |
Aliquote |
Soggetti non assicurati presso altra forma di previdenza obbligatoria |
26,07% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,35 ISCRO) |
2.1 Professionisti del settore sportivo dilettantistico
Professionisti settore sportivo dilettantistico |
Aliquote |
Soggetti non assicurati presso altra forma di previdenza obbligatoria |
25% IVS calcolato sul 50% dei compensi al netto della franchigia di 5.000,00 euro 1,07% (0,50% + 0,22% aliquota aggiuntiva + 0,35% ISCRO) calcolato sul totale dei compensi percepiti al netto della franchigia di 5.000,00 euro annui |