02/01/2025 | Marcella De Trizio
Fonte: Quotidianopiù
Il D.Lgs. 31 dicembre 2024 n. 209 recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2024 n. 305.
Il testo finale, giunto a valle di un parere negativo espresso dal Consiglio di Stato ( nell'Adunanza della Commissione speciale del 27 novembre 2024) , interviene su diverse norme giuslavoristiche, tra le quali, quella che ha sicuramente un impatto di rilievo, è costituita dalle previsioni che consentono di individuare il contratto collettivo applicabile dagli operatori economici negli appalti.
Le norme di riferimento sono riportate:
- nell'art. 2 che modifica l'art. 11 del Codice Appalti rubricato “Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti”
- nell'art. 73 che pretermette all'allegato I.1 l'allegato I.01 disciplinante “i criteri e le modalità per l'individuazione, nei bandi, negli inviti e nella decisione di contrarre del contratto collettivo nazionale e territoriale da applicare al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché per la presentazione e verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele.”
Il Principio di applicazione dei contratti collettivi
L'art. 11, c. 1, del codice appalti prevede che, al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni, è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.
La novella normativa prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti e per gli enti concedenti di indicare il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente:
- nei documenti iniziali di gara
- e nella decisione di contrarre (art. 17 c. 2)
in conformità al comma 1 e all'allegato I.01. Prima della novella tale obbligo era previsto per i bandi e per gli inviti e mancava il riferimento alle previsioni dell'allegato I.01.
Sul punto il richiamato allegato chiarisce che le stazioni appaltanti o gli enti concedenti:
a) identificano l'attività da eseguire mediante indicazione del codice del rispettivo codice ATECO, secondo la classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT, eventualmente anche in raffronto con il codice per gli appalti pubblici (CPV) indicato nei medesimi bandi, inviti e decisione di contrarre;
b) individuano l'ambito di applicazione del contratto collettivo di lavoro in relazione ai sottosettori con cui sono classificati i contratti collettivi nazionali depositati nell'Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
Nell'ambito di tali contratti collettivi, le stazioni appaltanti o gli enti concedenti:
a) fanno riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale presi a riferimento dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella redazione delle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro (art. 41 c. 13);
b) in assenza delle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro, richiedono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di indicare, sulla base delle informazioni disponibili, il contratto collettivo di lavoro stipulato tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale applicabile alle prestazioni oggetto dell'appalto o della concessione.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non possono imporre, a pena di esclusione, nel bando di gara o nell'invito l'applicazione di un determinato contratto collettivo quale requisito di partecipazione.
Prestazioni scorporabili
Utili precisazioni giungono, inoltre, con riferimento al tema critico delle prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, attraverso l'introduzione del comma 2-bis all'art. 11.
Invero, in presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, qualora:
- le relative attività siano differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto o della concessione;
- e si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30%, alla medesima categoria omogenea di attività;
le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre (art. 17 c. 2) il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabile al personale impiegato in tali prestazioni.
Applicazione di un differente contratto collettivo
Nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre, anche se ci si trova in un'ipotesi di prestazioni scorporabili, gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.
In tali ipotesi, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, devono acquisire la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare:
- il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata,
- ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata, non solo con le modalità di cui all'articolo 110 (offerte anormalmente basse), ma anche in conformità all'allegato I.01, introdotto con la novella normativa.
In particolare, l'art. 3 dell'allegato precisa che si considerano equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del contratto collettivo di lavoro indicato dalla stazione appaltante, attinenti al medesimo sottosettore, a condizione che ai lavoratori dell'operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa.
Per gli appalti relativi al settore dell'edilizia, si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018.
Quando, al di fuori di queste ultime ipotesi, l'operatore economico indica nell'offerta un diverso contratto collettivo di lavoro da esso applicato, si considerano, ai fini della valutazione di equivalenza, le tutele economiche e le tutele normative.
La valutazione di equivalenza economica dei contratti è effettuata in relazione alle componenti fisse della retribuzione globale annua, costituite dalle seguenti voci:
a) retribuzione tabellare annuale;
b) indennità di contingenza;
c) elemento distinto della retribuzione (EDR);
d) eventuali mensilità aggiuntive
e) eventuali ulteriori indennità previste.
La valutazione di equivalenza delle tutele normative è effettuata sulla base dei seguenti parametri:
a) disciplina concernente il lavoro supplementare;
b) clausole relative al lavoro a tempo parziale;
c) disciplina del lavoro straordinario, con particolare riferimento ai limiti massimi;
d) disciplina compensativa relativa alle festività soppresse;
e) durata del periodo di prova;
f) durata del periodo di preavviso;
g) durata del periodo di comporto in caso di malattia e infortunio;
h) disciplina dei casi di malattia e infortunio, con particolare riferimento al riconoscimento di eventuali integrazioni delle relative indennità;
i) disciplina relativa alla maternità e alle indennità previste per l'astensione obbligatoria e facoltativa dei genitori;
l) monte ore di permessi retribuiti;
m) disciplina relativa alla bilateralità;
n) obblighi di denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici;
o) previdenza integrativa;
p) sanità integrativa,
q) disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche con riferimento alla formazione di primo ingresso e all'aggiornamento periodico, erogato dagli Organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lett. ee), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono ritenere sussistente l'equivalenza delle tutele quando il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua risulta almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato nel bando di gara o nell'invito e quando gli scostamenti rispetto ai parametri normativi sono marginali.
Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dell'allegato sono adottate le linee guida per la determinazione delle modalità di attestazione dell'equivalenza delle tutele e per la valutazione degli scostamenti marginali.
In ogni caso lo scostamento non è marginale se concerne, anche in via alternativa, i parametri di cui alle predette lettere n), p) o q), ove previsti dal contratto collettivo individuato dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti.
Tali obblighi riguardano anche le prestazioni scorporabili.
L'allegato prevede, infine, che, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione, la stazione appaltante o l'ente concedente verifichino la dichiarazione di equivalenza presentata dall'operatore economico individuato.