Azione di risoluzione nei confronti del contraente inadempiente fallito
10/09/2024 |
Valentina Gismondi
La Cass. 2 settembre 2024 n. 23462 stabilisce che il contraente in bonis acquisisce il diritto alla risoluzione nei confronti della controparte inadempiente dichiarata fallita a condizione che la domanda giudiziale di risoluzione, ovvero la dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa, sia anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento.
Fonte: QuotidianoPiù
L'impresa Alfa chiede l'ammissione al passivo del fallimento dell'impresa Beta per crediti vantati a titolo di restituzione del prezzo corrisposto in esecuzione di un contratto di appalto e a titolo di risarcimento dei danni. L'impresa Alfa, in particolare, deduce:
di aver concluso con la società Beta in bonis un contratto di appalto per la fornitura e la messa in opera di un impianto per la produzione di energia elettrica;
di aver corrisposto una parte del prezzo e di aver sospeso il pagamento del saldo in ragione di vizi e difetti di funzionamento dell'impianto;
di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo davanti al Tribunale di Cagliari al fine di verificare lo stato dell'impianto;
a seguito del fallimento della società Beta, di aver riassunto detto...
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