Concordato preventivo in continuità: destinazione dell’utile finanziario
03/09/2024 |
Gabriele Prenna
La Cass. 8 agosto 2024 n. 22474, ha chiarito che in caso di concordato preventivo on continuità aziendale l’eventuale surplus finanziario derivato dalla prosecuzione utile dell’attività d’impresa è da intendersi quale mero incremento di valore dei fattori produttivi aziendali; come tale, è soggetto al divieto di alterazione delle cause di prelazione.
Fonte: QuotidianoPiù
La società Alfa presentava ricorso per l'ammissione al concordato preventivo in continuità ex art. 186 bis L. Fall.
Il Tribunale dichiarava l'inammissibilità della domanda di concordato ed il fallimento della società, avendo rilevato l'illegittimità della proposta concordataria per la violazione del divieto di alterazione dell'ordine delle cause legittime di prelazione.
Il debitore proponente pretendeva, infatti, di qualificare come “nuova finanza” esterna i proventi derivanti dalla prosecuzione dell'attività in continuità e come tali di poterli trattare nell'ambito del riparto senza il rispetto delle cause di prelazione.
La decisione veniva confermata anche in sede di gravame. La Corte d'appello rilevava che:
da un lato, il divieto di alterazione delle cause di prelazione è applicabile al concordato...
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