19/03/2024 | Elena Cannone
Il datore di lavoro, fermo restando il potere di recedere non appena terminato il periodo di comporto, ha la facoltà di attendere il rientro in servizio per verificare in concreto se residuino o meno margini di riutilizzo del dipendente all'interno dell'assetto organizzativo, se del caso mutato, dell'azienda. A dichiararlo è la Cassazione con l'ordinanza 12 marzo 2024 n. 6466.
Fonte: Quotidianopiù
Nel caso in esame la Corte d'appello territorialmente competente, con la sentenza resa in seguito al rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con propria ordinanza, aveva dichiarato legittimo il licenziamento intimato ad un lavoratore per superamento del periodo di comporto.
La Corte distrettuale, dall'esame dei documenti “facenti parte del carteggio intercorso tra le parti in ordine alle richieste avanzate dal lavoratore e alle risposte fornite dall'azienda” era giunta alla conclusione che quest'ultima era stata “rispettosa della disciplina contrattualcollettiva che regola la materia”.
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