28/02/2024 | Luca Furfaro
L'INPS, con Circ. 27 febbraio 2024 n. 39, fornisce indicazioni in merito alla gestione nel 2024 della pensione anticipata flessibile (Quota 103) e del relativo incentivo al posticipo con esonero della contribuzione conto dipendente.
Fonte: Quotidianopiù
L'anticipo della pensione flessibile è stato previsto dalla L. 30 dicembre 2023 n. 213, all'art. 1, c. 139, lett. a), b), c), d), che modifica l'art. 14.1, DL 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019 n. 26.
In particolare la lett. a) riconosce il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento, nell'anno 2024, di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni.
Le successive lett. b) e c) modificano la decorrenza, per coloro che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile nell'anno 2024 spostandola a 7 mesi dalla maturazione dei requisiti previsti, mentre i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, di cui all'art. 1, c. 2, D.Lgs. 165/2001, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile trascorsi 9 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.
Viene inoltre coordinato dall'art. 1, c. 140, L. 213/2023, la disciplina dell'incentivo al posticipo del pensionamento, di cui all'art. 1, c. 286, L. 29 dicembre 2022, n. 197, con il rinvio alla pensione anticipata flessibile in esame, i cui requisiti possono essere maturati nell'anno 2024.
Requisiti per il diritto alla pensione anticipata flessibile maturati nell'anno 2024
Come già richiamato, gli iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e alle forme esclusive e sostitutive della medesima gestite dall'INPS, nonché alla Gestione separata, maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile al raggiungimento, nell'anno 2024, di un'età anagrafica di almeno 62 anni (non adeguato alla speranza di vita) e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni.
Per il requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditato al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
I lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti nell'anno 2024 possono conseguire il trattamento pensionistico in qualsiasi momento successivo all'apertura della cosiddetta finestra con i seguenti termini:
- 7 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni e i lavoratori autonomi.
- 9 mesi dalla maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, di cui all'art. 1, c. 2, D.Lgs. 165/2001.
Il requisito contributivo richiesto per la pensione anticipata flessibile può essere perfezionato, su domanda dell'interessato, anche cumulando i periodi assicurativi, non coincidenti, presso due o più forme di assicurazione obbligatoria.
Non è possibile l'accesso alla misura in commento per i titolari di una pensione diretta a carico di una delle forme di assicurazione obbligatoria INPS.
Calcolo della pensione anticipata flessibile
Per coloro che hanno accesso alla pensione anticipata flessibile il trattamento pensionistico viene determinato secondo le regole del sistema contributivo di cui al D.Lgs. 180/97.
Il trattamento pensionistico è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo stabilito che per l'anno 2024 è pari a 2.394,44 euro (cfr. Circ. 2 gennaio 2024 n. 1, par. 3).
La riduzione viene applicata per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'art. 24, c. 6, DL 201/2011.
Al raggiungimento quindi del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia verrà posto in pagamento l'intero importo della pensione, ricordando che per i bienni 2023/2024 e 2025/2026 il requisito anagrafico è di 67 anni di età, da adeguare dal 1° gennaio 2027 alla speranza di vita.
Incentivo al posticipo del pensionamento
Viene confermato che per i lavoratori dipendenti che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile nell'anno 2024 e scelgono di proseguire l'attività lavorativa dipendente, è prevista la facoltà di rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi all'Assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima.
In questo caso, per quei soggetti che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile nell'anno 2024, l'esonero contributivo non può avere una decorrenza antecedente a:
- 2 agosto 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, con trattamento pensionistico liquidato a carico della Gestione esclusiva dell'AGO;
- 1° settembre 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, con trattamento pensionistico liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell'AGO;
- 2 ottobre 2024, per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni con trattamento pensionistico liquidato a carico della Gestione esclusiva dell'AGO;
- 1° novembre 2024, per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni con trattamento pensionistico liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell'AGO.
Accompagnamento alla pensione anticipata flessibile
Connesso all'anticipo pensionistico è possibile riconoscere l'assegno straordinario dei fondi di solidarietà anche al perfezionamento, nell'anno 2024, dei requisiti di accesso a pensione determinati in 62 anni di età anagrafica e 41 anni di anzianità contributiva, come previsto dall'art. 14.1, c. 1, DL 4/2019.
Vista la decorrenza nell'anno 2024 trascorsi 7 mesi dalla maturazione dei requisiti per la pensione anticipata flessibile, l'assegno straordinario deve essere erogato anche nei 7 mesi successivi alla maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, mentre il versamento della contribuzione correlata è dovuto fino al raggiungimento dei requisiti minimi richiesti. L'assegno straordinario non può essere erogato oltre il 31 luglio 2025.