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Credito da imposta sostitutiva TFR: non necessario il visto di conformità


26/02/2024 | Mario Cassaro

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con Approfondimento del 23 febbraio 2024, chiarisce che non è necessario applicare il visto di conformità sulle eccedenze di ritenute fiscali relative all'acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR, nel caso in cui l'importo risulti superiore a 5.000 euro.

L'antefatto

Come noto, l'art. 2120 c.c., stabilisce l'obbligo di rivalutare il trattamento di fine rapporto (TFR) accantonato al 31 dicembre dell'anno precedente, sulla base di un coefficiente formato da un tasso fisso dell'1,50% e da un tasso variabile determinato nella misura del 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Sulla rivalutazione del fondo, a partire dal 2021, è dovuta un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, attualmente stabilita nella misura 17%. Il versamento, distinto in due rate, deve essere effettuato dal datore di lavoro, in acconto entro il 16 dicembre e a saldo entro il 16 febbraio dell'anno successivo.

L'acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del fondo TFR, da versare entro il 16...

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