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Deducibilità IMU: rapporti con IRAP e IRES


21/02/2024 | Vincenzo Cristiano, Angelo Carlo Colombo


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IRAP e IRES sono imposte di natura diversa e, quindi, non possono essere messe sullo stesso piano anche ai fini della deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con sentenza 20 febbraio 2024 n. 21.

Da: QuotidianoPiù

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 21 del 20 febbraio 2024, ha (parzialmente) risolto la questione di legittimità costituzionale circa la previsione della non deducibilità dell'IRAP dalle imposte sui redditi versate nello stesso periodo d'imposta. La Corte ha stabilito, da un lato, l'aderenza al dettato costituzionale del D.Lgs. 446/97 e, dall'altro lato, confermato il principio della discrezionalità del legislatore nella individuazione dei costi deducibili ai fini delle imposte sui redditi. E così, IRES e IRAP risulterebbero imposte di natura diversa e, per l'effetto, non possono essere messe sullo stesso piano anche ai fini della deducibilità dell'IMU sugli...

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