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APE sociale: proroga al 31 dicembre 2024 e nuovi limiti di età


21/02/2024 | Luca Furfaro

L'INPS, con Circ. 20 febbraio 2024 n. 35, offre le indicazioni operative per la gestione dell'APE sociale per il 2024, con modifiche dei requisiti anagrafici e termini per la presentazione delle domande.

Fonte: Quotidianopiù

L'INPS, con Circ. 20 febbraio 2024 n. 35, offre le indicazioni operative rispetto alla gestione dell'APE sociale in seguito alle modifiche apportate della L. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024).

La norma, all'art. 1, c. 136, prevede l'estensione sino al 31 dicembre 2024 dell'anticipo pensionistico sociale, legato quindi a particolari soggetti richiedenti, con modifiche rispetto ai requisiti per l'accesso.

Il capitolo di spesa per questa misura è stato infatti incrementato di 85 milioni di euro per l'anno 2024, di 168 milioni di euro per l'anno 2025, di 127 milioni di euro per l'anno 2026, di 67 milioni di euro per l'anno 2027 e di 24 milioni di euro per l'anno 2028.

L'INPS fornisce quindi le indicazioni riguardo alle novità per l'anno 2024, mentre per quanto non innovato fa esplicito rimando a Circ. 16 giugno 2017 n. 100, Circ. 23 febbraio 2018 n. 34, Circ. 25 maggio 2022 n. 62, nonché ai messaggi pubblicati in materia.

Proroga Ape sociale

Le previsioni relative all'APE sociale continuano ad applicarsi ai soggetti che si trovano nelle condizioni di cui alle lett. da a) a d) dell'art. 1, c. 179, L. 11 dicembre 2016 n. 232, fino al 31 dicembre 2024, in presenza del requisito anagrafico di 63 anni e 5 mesi.

È quindi importante che i soggetti siano in possesso, al momento della domanda, o comunque entro il 31 dicembre 2024, di un'età anagrafica pari ad almeno 63 anni e 5 mesi.

La novità trova applicazione anche per coloro che hanno perfezionato i requisiti per l'accesso al beneficio negli anni precedenti e che non hanno presentato la relativa domanda di verifica o per coloro che vogliono ripresentare domande nell'anno 2024.

Nulla varia rispetto al requisito contributivo e alle condizioni per l'accesso al beneficio in oggetto di cui all'art. 1, c. da 179 a 186, L. 232/2016, come modificate, da ultimo, dall'art. 1, c. 288 e 289, L. 29 dicembre 2022 n. 197.

Continuano quindi ad applicarsi i riferimenti alle professioni cosiddette gravose ai sensi della lett. d) dell'art. 1, c. 179, L. 232/2016, nonché alle categorie di lavoratori gravosi che beneficiano del requisito contributivo ridotto a 32 anni.

Incumulabilità con redditi da lavoro

La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto un nuovo regime di incumulabilità con i redditi di lavoro per i soggetti il cui accesso al beneficio è certificato nel 2024.

Il titolare di APE sociale, il cui accesso al beneficio viene certificato nel 2024, decade dall'indennità quando:

  • svolga attività di lavoro dipendente o autonomo;
  • svolga lavoro autonomo occasionale (art. 2222 c.c.) da cui derivino redditi superiori al limite di 5.000 euro lordi annui.

Per la decadenza rilevano le attività di lavoro dipendente e autonomo svolte dalla decorrenza del beneficio fino alla data di compimento dell'età per la pensione di vecchiaia.

Per la verifica del superamento del limite reddituale previsto per il lavoro autonomo occasionale, occorre verificare il reddito annuo derivante dallo svolgimento di lavoro autonomo occasionale percepito nel periodo di godimento dell'APE sociale, compreso, pertanto, quello riconducibile all'attività svolta nei mesi dell'anno precedenti la decorrenza dell'indennità e/o successivi al compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia. Nel caso del superamento dei limiti reddituali l'INPS procederà al recupero dell'intera annualità indebitamente fruita.

I limiti reddituali sono considerati al lordo delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore.

La ripresa dell'attività autonoma o subordinata o il superamento del limite reddituale per il lavoro occasionale deve essere comunicato dal percettore di APE sociale all'INPS entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento, decorso tale termine sarà dovuta la corresponsione degli interessi.

Per i soggetti invece che hanno ricevuto la certificazione per l'accesso al beneficio in anni precedenti “L'indennità è compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui”.

Termini per le domande

La presentazione delle domande di riconoscimento delle condizioni di accesso all'APE sociale dovrà avvenire entro i termini di scadenza del 31 marzo 2024, 15 luglio 2024 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2024.

I modelli di domanda, da utilizzare per la verifica delle condizioni e per l'accesso al beneficio ai sensi della Legge di Bilancio 2024, sono reperibili sul sito www.inps.it, nella sezione relativa ai servizi online.

Eventuali domande oltre la scadenza del 30 novembre 2024, saranno prese in considerazione esclusivamente se residueranno le necessarie risorse finanziarie.

I termini per la verifica e la comunicazione dell'istruttoria sono:

  • 30 giugno 2024, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31 marzo 2024;
  • 15 ottobre 2024, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio 2024;
  • 31 dicembre 2024, per le domande di verifica delle condizioni presentate oltre il 15 luglio 2024, ma entro il 30 novembre del medesimo anno.

L'APE sociale, in presenza di tutti i requisiti, decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda di trattamento, previa cessazione dell'attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato, svolta in Italia o all'estero (prima data utile 1° febbraio 2024).

Circ. 20 febbraio 2024 n. 35