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Quotazione delle PMI: credito d’imposta prorogato al 2024


20/02/2024 | Marco Nessi

La Camera dei Deputati ha approvato il ddl Milleproroghe con il quale è stata estesa al 2024 la possibilità di fruire del credito d'imposta per la quotazione delle PMI. Chi sono i soggetti interessati?

Da: QuotidianoPiù

La Camera dei deputati, con 140 voti favorevoli e 69 contrari, ha approvato in via definitiva il DDL di conversione del DL 215/2023 (DL Milleproroghe).

Tra le novità inserite in sede di conversione vi è l'estensione al 31 dicembre 2024 del credito d'imposta (ex art. 1, c. 89-92, L. 205/2017) relativo ai costi sostenuti dalle piccole e medie imprese per l'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato ovvero in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Ue o dello Spazio economico europeo. Il credito d'imposta in esame è:

  • stabilito in misura pari al 50% dei costi agevolati (fino ad un importo massimo di 500.000 euro);
  • utilizzabile, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 6 milioni di euro per il 2025.

Soggetti interessati

Le PMI destinatarie del beneficio sono quelle definite dalla raccomandazione 2003/361/CE. Si tratta delle imprese che:

  • occupano meno di 250 persone;
  • con fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro;
  • con totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Per rientrare nella definizione di PMI è quindi necessario che si verifichi il mancato superamento del limite degli occupati e uno dei due parametri economici - patrimoniali sopra indicati (viceversa, non può accedere al beneficio la PMI che dovesse appartenere ad un gruppo il cui bilancio consolidato superi le soglie e il numero di occupati previsti dalla medesima raccomandazione).

Nello specifico, sulla base di quanto previsto dal Decreto MISE 23 aprile 2018 (che, allo stato attuale dovrebbe essere ancora applicabile, considerato che la norma è sempre stata solo rinviata e rifinanziata ma non modificata), possono beneficiare del credito d'imposta in esame le PMI che:

  • sono costituite e regolarmente iscritte al registro delle imprese alla data di presentazione della domanda;
  • operano nei settori economici che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento di esenzione (ovvero il Regolamento UE 651/2014 sugli aiuti di Stato), compreso quello della produzione primaria di prodotti agricoli;
  • sostengono, costi di consulenza allo scopo di ottenere l'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato ovvero in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo;
  • hanno presentato la domanda di ammissione alla quotazione successivamente alla data del 1° gennaio 2018;
  • ottengono l'ammissione alla quotazione con delibera adottata dal gestore del mercato entro la data del 31 dicembre 2024;
  • non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione europea;
  • sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
  • non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento di esenzione.


La procedura di quotazione

Le PMI interessate dal beneficio sono quelle che iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in un MTF di uno stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. Pertanto non solo la quotazione su un mercato regolamentato italiano o un MTF italiano ma anche la quotazione di una PMI, per esempio, su un mercato regolamentato europeo o un MTF europeo dedicato alle PMI può beneficiare del bonus quotazione (a titolo esemplificativo, con riferimento ai mercati regolamentati e sugli MTF italiani, il credito d'imposta può riguardare la quotazione su Euronext Milan, compreso il segmento STAR, ed Euronext Growth Milan, entrambi gestiti da Borsa Italiana, ora facente parte del gruppo Euronext).

I costi agevolati

Sono agevolabili i costi relativi alle seguenti attività di consulenza (art. 4 Decreto MISE):

  • le attività sostenute in vista dell'inizio del processo di quotazione e a esso finalizzate, quali, tra gli altri, l'implementazione e l'adeguamento del sistema di controllo di gestione, l'assistenza dell'impresa nella redazione del piano industriale, il supporto all'impresa in tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento;
  • le attività fornite durante la fase di ammissione alla quotazione e finalizzate ad attestare l'idoneità della società all'ammissione medesima e alla successiva permanenza sul mercato (si tratta, per esempio, dell'attività espletata dal cd. Euronext Growth Advisor su Euronext Growth Milan che, ai sensi del regolamento della società di gestione del mercato, deve effettuare la due diligence per verificare l'ammissibilità al mercato e assisterla durante tutto il periodo di quotazione degli strumenti nell'adempimento degli obblighi previsti dal Regolamento);
  • le attività necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione;
  • le attività finalizzate a supportare la società emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche e nella conseguente preparazione di un report, ivi incluse quelle relative allo svolgimento della due diligence finanziaria;
  • le attività di assistenza della società emittente nella redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati o per la produzione di ricerche;
  • le attività riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione quali, tra gli altri, le attività relative alla definizione dell'offerta, la disamina del prospetto informativo o documento di ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati, la due diligence legale o fiscale e gli aspetti legati al governo dell'impresa;
  • le attività di comunicazione necessarie a offrire la massima visibilità della società, a divulgare l'investment case, tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria.

Sono altresì agevolabili:

  • i costi direttamente connessi allo svolgimento delle sopra citate attività prestate da consulenti esterni, persone fisiche e giuridiche, come servizi non continuativi o periodici al di fuori dei costi di esercizio ordinari dell'impresa e connessi ad attività regolari (si tratta, ad esempio, della consulenza fiscale, legale o della pubblicità);
  • l'IVA interamente indetraibile per effetto del pro rata pari a zero ovvero dell'opzione prevista dall'art. 36-bis DPR 633/72 (viceversa, non concorre al costo agevolato l'IVA solo parzialmente indetraibile. In tal senso si veda la Risp. AE 7 agosto 2020 n. 257).

L'effettività del sostenimento dei costi e l'ammissibilità degli stessi devono risultare da apposita attestazione rilasciata da, alternativamente:

  • il presidente del collegio sindacale,
  • un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali;
  • un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.


Modalità di presentazione

L'incentivo prevede la presentazione al MISE di un'istanza in grado di attestare la sussistenza dei presupposti richiesti ed indicante l'ammontare del credito d'imposta spettante. Il MISE, a sua volta, comunica all'impresa richiedente il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione. Nello specifico, per poter fruire del credito d'imposta, la domanda deve essere inviata nel lasso temporale intercorrente tra il 1° ottobre dell'anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell'anno successivo.

Modalità di utilizzo

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data della comunicazione e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello in cui se ne conclude l'utilizzo. Infine, si ricorda che il credito d'imposta in esame:

  • può essere utilizzato esclusivamente in compensazione (ex art. 17 D.Lgs. 471/97 - c.d. compensazione orizzontale – codice tributo “6901”) a partire dal decimo giorno successivo a quello in cui l'impresa agevolata ha ricevuto il nulla osta;
  • non è soggetto all'apposizione del c.d. visto di conformità (ex art. 1 c. 574 L. 147/2013);
  • non è soggetto ai limiti quantitativi previsti in tema di compensazione dagli artt. 34 e seguenti della L. 388/2000 (ovvero al limite annuo di 2.000.000 euro – a partire dal 2022 - per le c.d. compensazione orizzontali ed al limite annuo di 250.000 euro per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi);
  • non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto previsto dagli artt. 61 e 109 c. 5 TUIR.

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DL 215/2023

art. 1 c. 89-92 L. 205/2017