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Previdenza complementare: quando accedere alla deduzione maggiorata


09/02/2024 | Francesca Zucconi

I contributi versati alla previdenza complementare sono deducibili dal reddito per un importo massimo non superiore a 5.164,57 euro annui. Questa regola generale, però, prevede una deroga destinata ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, i quali possono godere di una deduzione maggiorata. L'AE, con Risp. n. 30/2024, è intervenuta con un'importante precisazione.

I lavoratori che decidono di iscriversi alla previdenza complementare, oltre al versamento della quota maturanda di TFR possono scegliere di aderire anche con una quota di contribuzione aggiuntiva a proprio carico ed eventualmente anche a carico del datore di lavoro, il cui ammontare è solitamente stabilito dal CCNL di appartenenza o dal fondo negoziale.

Deducibilità dei contributi versati alla previdenza complementare

Ai sensi dell'art. 10 TUIR e dell'art. 8 c. 4 D.Lgs. 252/2005 i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo annuo non superiore ad euro 5.164,57. In questo modo il lavoratore, grazie alla deduzione, ottiene un risparmio fiscale. Chiaramente non concorre alla deduzione la quota di TFR accantonato.

Deroga alla deducibilità

La regola generale riguardante la deducibilità ha però un'eccezione destinata ai lavoratori di prima occupazione al 01/01/2007, prevista dall'art. 8, c. 6, D.Lgs. 252/2005.

La deroga prevede per questi lavoratori una deducibilità più ampia: limitatamente ai primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei 20 anni successivi al 5^ anno di partecipazione alla previdenza complementare, di dedurre dal reddito complessivo i contributi eccedenti il limite annuo di 5.164,57 Euro, pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 Euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 Euro annui.

La ratio di questa deroga è agevolare questi lavoratori che, presumibilmente nei primi anni di adesione alla previdenza complementare, hanno effettuato versamenti inferiori al tetto massimo deducibile, ossia i 5.164,57 Euro, permettendo di “accantonare” l'importo residuo non dedotto annualmente ed utilizzarlo entro i 20 anni successivi, godendo quindi in quel momento di una deducibilità maggiore.

Esempio

Anno di iscrizione alla previdenza complementare

Deducibilità annua

Versamenti contribuzione annua previdenza complementare

1^

5.164,57 Euro

1.000 Euro

2^

5.164,57 Euro

1.000 Euro

3^

5.164,57 Euro

1.000 Euro

4^

5.164,57 Euro

1.000 Euro

5^

5.164,57 Euro

1.000 Euro

Totale

25.822,85 Euro

5.000 Euro

Il lavoratore, con prima occupazione post 01/01/2007, nei primi 5 annidi adesione alla previdenza complementare a fronte di una possibile deducibilità massima di 25.822,85 Euro, ha effettivamente portato in deduzione 5.000 Euro. In virtù della deroga di cui all'art. 8 D.Lgs. 252/2005, il lavoratore potrà godere per i 20 anni successivi al 5^ anno di adesione alla previdenza complementare di un importo aggiuntivo di deducibilità calcolato in questo modo: 25.822,85 - 5.000 = 20.822,85, con un tetto massimo di 2.582,29 Euro per anno.

Precisazioni Agenzia Dell'Entrate

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta con la risposta 30/2024 con un'importante precisazione in tema di maggiore deducibilità per i lavoratori di prima occupazione al 01/01/2007.

La richiesta dell'istante verteva sulla possibilità appunto di poter aderire alla deroga alla deducibilità dei contributi in virtù di una situazione lavorativa frammentata e svolta in Italia e all'estero con adesione ad un fondo di previdenza complementare dello stato in cui si trovava.

Ricostruendo la carriera del soggetto dell'interpello si ha la seguente situazione:

  • 2013 breve attività lavorativa in qualità di lavoratore subordinato senza adesione alla previdenza complementare;
  • 2013 – 2018 nessuna attività lavorativa;
  • 2018 – 2023 attività lavorativa in qualità di lavoratore subordinato in Austria, con iscrizione all'AIRE e con adesione ad un fondo di previdenza complementare austriaco;
  • 2023 rientro in Italia, attività lavorativa in qualità di lavoratore subordinato e adesione alla previdenza complementare.

La richiesta dell'istante consiste nel conoscere la possibilità di accedere alla deduzione di cui all'art. 8 c. 6 D.Lgs. 252/2005 in quanto iscritto alla previdenza dopo il 2007, e precisamente nel 2013, ma di poter vantare i primi 5 anni di adesione alla previdenza complementare dal 2023, ossia dall'attivazione del fondo integrativo al rientro in Italia, senza che avesse rilievo la posizione all'estero.

L'Agenzia delle Entrate, nella risposta 30/2024, ripercorre quanto disciplinato dal D.Lgs. 252/2005 in tema di deducibilità di concerto con quanto previsto dall'art. 10 TUIR, soffermandosi su due concetti chiave: i soggetti di prima occupazione e il reddito sul quale operare la deducibilità.

Definizione di lavoratori di prima occupazione

Si considerano lavoratori di prima occupazione in riferimento all'applicazione della deroga alla deducibilità, coloro che non risultano titolari di una posizione contributiva attiva presso un ente di previdenza obbligatoria alla data del 31/12/2006, e che dopo tale data oltre ad avere una posizione contributiva, aderiscono ad una forma di previdenza complementare sia collettiva che individuale.

Reddito complessivo per la deducibilità

L'adesione alla previdenza complementare, ai fini dell'applicazione dell'art. 8, c. 6, D.Lgs. 252/2005, va riferita a forme di previdenza complementare che consentono la deducibilità dei contributi versati ai fini della determinazione del reddito soggetto a tassazione in Italia.

Inoltre, l'applicazione della norma presuppone che il lavoratore sia residente in Italia al momento del versamento dei contributi destinati alla deduzione.

La posizione dell'Agenzia delle Entrate

In conclusione, l'Agenzia delle Entrate con la risposta in commento chiarisce che il momento di prima occupazione risale per il lavoratore al 2013. Durante il successivo trasferimento in Austria, il lavoratore non era fiscalmente residente in Italia.

Fatte queste doverose premesse, l'Agenzia delle Entrate rileva che i primi 5 anni di adesione alla previdenza complementare, utili per accantonare i contributi non dedotti da utilizzare nei 20 anni successivi al 5^ anno, decorrono dal 2023, ossia dall'effettiva iscrizione alla previdenza complementare in Italia.

Fermo restando che l'accertamento dei presupposti per stabilire l'effettiva residenza fiscale implica valutazioni di ordine fattuale non esperibili in sede di risposta alle istanze di interpello di cui all'art. 11 L. 212/2000.

Risp. AE 7 febbraio 2024 n. 30