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Compensazione orizzontale: Assonime esamina il nuovo divieto


07/02/2024 | Francesco Barone

Assonime, con Circ. 31 gennaio 2024 n. 1, esamina il nuovo divieto di compensazione orizzontale introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 per i contribuenti che hanno debiti erariali iscritti a ruolo per un ammontare superiore a 100.000 euro.

Da: QuotidianoPiù

L'esperienza operativa ha intercettato, negli ultimi anni, sempre più frequenti frodi attuate mediante l'istituto delle compensazioni, facendo ricorso a crediti fiscali inesistenti per saldare posizioni debitorie, anche di competenza di altri enti, in particolare previdenziali: tale condotta illecita è risultata particolarmente insidiosa e complessa da disvelare, generando per l'effetto ingenti danni erariali.

Al fine di prevenire condotte illecite, la legge di bilancio 2024, come novità, ha introdotto una serie di restrizioni all'uso delle compensazioni fiscali tramite modello F24.

Assonime, con la circ. del 31 gennaio 2024, n. 1, analizza le nuove disposizioni, rilevando delle criticità, specie con riguardo all'applicazione delle sanzioni.

Il precedente sulle compensazioni

In prima battuta, l'associazione ricorda che già dal 2011 la presenza di ruoli scaduti comprime non poco l'esercizio della facoltà di compensazione. Infatti, l'art. 31 del DL n. 78/2010, vieta la compensazione dei crediti, di cui all'art. 17, c. 1, del D Lgs n. 241/1997, relativi alle imposte erariali, fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

In caso di inosservanza del divieto, prosegue la disposizione, si applica la sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato. La sanzione non può essere applicata fino al momento in cui sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa e non può essere comunque superiore al 50 per cento di quanto indebitamente compensato.

In proposito Assonime osserva che per poter fruire della compensazione senza i predetti limiti, il contribuente deve preliminarmente rimuovere l'ostacolo costituito dall'iscrizione a ruolo, versando la somma corrispondente. A questo fine, il nominato art. 31 consente, però, ai contribuenti di pagare, anche parzialmente, le somme iscritte a ruolo mediante compensazione dei crediti erariali, così da riportare l'ammontare dei debiti iscritti al di sotto della soglia dei 1.500 euro e, per l'effetto, eliminare la limitazione qui in esame. Questo tipo di versamento deve essere effettuato tramite il modello di versamento F24 accise, utilizzando il codice RUOL; se il versamento mediante compensazione riguarda solo una parte del debito iscritto a ruolo (rectius una parte dei debiti iscritti a ruolo), occorre comunicare all'Amministrazione finanziaria a quale debito iscritto a ruolo è imputato il versamento.

La Legge di bilancio 2024

L'art. 1, c. 94, lett. b), della L. 30 dicembre 2023, n. 213, ha aggiunto all'art. 37 DL 223/2006, recante disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario, il c. 49-quinquies, ai sensi del quale, in deroga all'art. 8, c. 1 (in base al quale l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione), della L n. 212 del 2000, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori ad euro centomila, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione, tramite modello F24, di cui all'art. 17, c. 1, D.Lgs. 241/97.

La previsione suddetta cessa a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate.

Inoltre, si applicano le disposizioni del citato art. 37 e, in particolare, i commi 49-ter (l'Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio) e 49-quater (qualora in esito all'attività di controllo di cui al comma 49-ter i crediti si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l'Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto) ai meri fini della verifica delle condizioni previste dalla novella.

L'intervento di Assonime

Nel documento di prassi in esame, l'Associazione fra le società italiane per azioni, evidenzia che principale differenza con la disciplina prevista dall'art. 31, sta nel fatto che, una volta integrato il presupposto applicativo dell'iscrizione a ruolo di debiti erariali per un importo superiore a 100.000 euro, viene meno la possibilità di utilizzare l'istituto della compensazione orizzontale, con la conseguenza che nessun credito d'imposta, nemmeno per la parte eccedente il debito fiscale, potrà essere utilizzato in compensazione, ivi compresi quelli aventi natura agevolativa. Esaminando, infatti, con attenzione il testo, la norma prevede in modo espresso che, in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a 100.000 euro, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione.

Inoltre, il divieto attinente alla compensazione, cessa nel momento in cui viene completamente estinto il debito iscritto a ruolo per un importo superiore a 100.000 euro.

Questo comporta, a parere dell'associazione, che non possono usufruire dell'istituto della compensazione, quei contribuenti che riducono l'ammontare dei propri debiti erariali al di sotto della soglia dei 100.000 euro, per esempio, 99.000 euro. Ne deriva che, sin tanto che non pagano l'intero ammontare del debito iscritto a ruolo, è preclusa la compensazione orizzontale.

Sul punto, tuttavia, Assonime manifesta delle perplessità, peraltro condivisibili, se venisse confermata la suddetta impostazione, in quanto verrebbero trattate in modo diverso fattispecie sostanzialmente identiche.

A titolo di esempio, un contribuente con debiti iscritti a ruolo per un importo di euro 99.000, può compensare, mentre un contribuente con debiti iscritti a ruolo per un importo di euro 100.000, ridotto a 99.000, rimane escluso dalla possibilità di compensare fino al momento di estinzione totale del debito erariale.

Inoltre, viene osservato che concorrono al raggiungimento del limite dei 100.000 euro anche i debiti fiscali rateizzati. Si tratta di un aspetto particolare della disciplina in esame che la differenzia da quella prevista dall'art. 31 richiamato, tenuto conto che in questo caso i debiti fiscali rateizzati non concorrono al raggiungimento del limite dei 1.500 euro o, per meglio dire, si deve tenere a tale fine conto delle sole rate scadute.

Infine, un aspetto che deve essere evidenziato riguarda il sistema sanzionatorio. Interessanti, infatti, sono le osservazioni e le criticità manifestate da Assonime.

In costanza di applicazione del mentovato art. 31, la violazione delle regole (iscrizione a ruolo di debiti per 1.500 euro) comporta l'applicazione della sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti a ruolo.

Mutuando l'esempio contenuto nel documento, in presenza di un debito di 25.000 euro e di una compensazione di pari importo, la sanzione sarà di 12.500 euro, ossia il 50 per cento del debito. Nel caso di compensazione pari a 18.000 euro la sanzione sarà sempre di 12.500 euro. Nel caso di importo compensato inferiore alla metà del debito, invece, la sanzione corrisponderà all'ammontare compensato: quindi, in presenza di un debito per 70.000 euro e di compensazione per 25.000 euro, la sanzione è pari a 25.000 euro.

La nuova disciplina in materia di compensazione non prevede un sistema sanzionatorio specifico, per cui il relativo versamento, in violazione della novella (compensazione pur se con debiti iscritti a ruolo per un importo superiore a 100.000 euro) si considera come non eseguito. In questo caso si applica l'ordinaria sanzione del 30 per cento prevista per l'omesso versamento.

Esempio

Se il contribuente A, con debiti iscritti a ruolo per 101.000 euro, effettua una compensazione per 40.000 euro, si rende applicabile una sanzione pari a euro 12.000 (40.000*30%).

In modo critico, l'associazione sottolinea che quanto suddetto agevola i contribuenti che hanno debiti iscritti a ruolo per un importo superiore a 100.000 euro, penalizzando invece coloro che hanno debiti al di sotto di detto importo, ma che applicano le disposizioni previste nel summenzionato art. 31.

Infatti, riprendendo l'esempio di cui sopra, se il contribuente B, in presenza di un debito di 25.000 euro e che dunque integra la fattispecie prevista dall'art. 31, effettua una compensazione di pari importo, la sanzione sarà di 12.500 euro, ossia il 50 per cento del debito. Applicando la nuova disciplina, avrebbe versato una sanzione pari al 30 per cento dell'importo omesso, vale a dire 7.500 euro (25.000*30%).

Assonime auspica che, i competenti organi dell'Amministrazione Finanziaria, rivedano attentamente il regime sanzionatorio previsto dall'art. 31 nell'ottica di un suo coordinamento con il nuovo divieto alla compensazione qui in esame, garantendo un'applicazione proporzionale delle sanzioni.

At. 1 c. 94 L. 213/2023

Art. 31 DL 78/2010

Art. 37 DL 223/2006