Incentivo al posticipo pensione, nell’esonero anche il contributo aggiuntivo IVS


20/12/2023 | redazione Memento

Nuovi chiarimenti sull'ambito di applicazione dell'incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile.

L'incentivo al posticipo del pensionamento comporta un abbattimento totale della contribuzione IVS dovuta dal lavoratore, ivi compreso l'eventuale contributo aggiuntivo IVS.

A chiarirlo è l'INPS con il messaggio n. 4558 dello scorso 19 dicembre 2023, intervenuto a precisare l'ambito di applicazione dell'esonero volto a incentivare il posticipo del pensionamento dei lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile. La misura, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (art. 1, c. 286, L. 197/2022), prevede che qualora detti soggetti scelgano di proseguire l'attività lavorativa dipendente, hanno facoltà di rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi all'Assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima. Gli importi corrispondenti alla quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore - che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la facoltà di rinuncia in esame - sono erogati direttamente al lavoratore dipendente con la retribuzione. Le somme così corrisposte sono imponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi.

Secondo quanto precisato dall'Istituto con il nuovo Messaggio, l'incentivo riguarda la quota dei contributi relativi all'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.

Al riguardo, è prevista, a favore dei regimi pensionistici ai quali sono iscritti i lavoratori dipendenti pubblici e privati che prevedono aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%, un'aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore, nella misura di un punto percentuale, sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. Ai fini della fruizione dell'incentivo, anche con riferimento al contributo aggiuntivo di un punto percentuale, il nuovo Messaggio dell'INPS fornisce ulteriori istruzioni operative.

In particolare, le nuove indicazioni fanno chiarezza sulle modalità di esposizione dei dati relativi all'esonero nella sezione del flusso UniEmens, specificando come recuperare il contributo aggiuntivo applicati per periodi precedenti e come restituire, a seguito di conguaglio, il contributo al lavoratore in quanto non dovuto. Le indicazioni si riferiscono ai datori di lavoro che utilizzano la sezione “PosContributiva”, la sezione “ListaPosPA” e ai datori di manodopera agricola.

Fonte: Mess. INPS 19 dicembre 2023 n. 4558