Alluvione, ulteriori istruzioni sulla proroga dei contributi


20/12/2023 | redazione Memento

Un nuovo Messaggio dell'INPS fa chiarezza sui beneficiari della proroga al 10 dicembre 2023 e sulle modalità di versamento dei contributi sospesi (Mess. INPS 19 dicembre 2023 n. 4561).

Come noto, con il cosiddetto “Decreto Proroghe”, è stata rinviata dal 20 novembre al 10 dicembre 2023 la scadenza per effettuare, in un'unica soluzione, senza l'aggiunta di sanzione e interessi, i versamenti sospesi dal 1° maggio al 31 agosto 2023 nei territori dell'Emilia Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio di quest'anno (art. 3, c. 2-quater, DL 132/2023 conv. L. 170/2023).

Al riguardo l'INPS, con il Messaggio n. 4561 dello scorso 19 dicembre, ha fornito nuove istruzioni operative e contabili, specificando, tra il resto, la platea degli interessati alla proroga le modalità di versamento dei contributi sospesi per le varie categorie di datori di lavoro.

In particolare, con riguardo all'ambito soggettivo, la proroga interessa:

  • i datori di lavoro privati (compresi i datori di lavoro domestico e quelli con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica); • i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricoli);
  • i committenti e i liberi professionisti obbligati all'iscrizione alla Gestione separata.

Con riguardo all'ambito oggettivo, è chiarito che:

  • la proroga del termine riguarda unicamente gli oneri contributivi riferiti alle attività svolte nei territori elencati nel citato Allegato 1 del DL 61/2023;
  • i datori di lavoro privati con dipendenti e i committenti hanno potuto usufruire della misura di cui alla predetta norma soltanto in relazione ai lavoratori che operino nelle sedi ubicate nei territori di cui al menzionato Allegato 1;
  • la proroga riguarda – nelle eventuali situazioni di datori di lavoro autorizzati all'accentramento degli adempimenti contributivi – esclusivamente i contributi sospesi riferiti alle unità produttive, cantieri e/o filiali ubicati nei medesimi territori.

Con riguardo alle modalità di versamento, le istruzioni dell'INPS sono riassunte nella tabella che segue:

Datori con dipendenti

Utilizzare il modello “F24”, seguendo le indicazioni contenute nella citata Circ. INPS 20 luglio 2023 n. 67, al paragrafo 6.1.1 “Ripresa versamenti” e al paragrafo 6.7 “Datori di lavoro con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica”.

Artigiani e commercianti

Utilizzare i modelli di pagamento originariamente predisposti e messi a disposizione nel mese di maggio 2023.

Aziende agricole assuntrici di manodopera che versano la contribuzione agricola unificata

Utilizzare la codeline rilasciata e disponibile nelle news del Cassetto previdenziale

Lavoratori agricoli autonomi e concedenti a piccola colonia e a compartecipanti familiari

Utilizzare la codeline rilasciata e disponibile nelle news del Cassetto previdenziale.

 

Datori di lavoro domestico

Seguire le indicazioni contenute al paragrafo 6.6 della Circ. INPS 20 luglio 2023 n. 67e nel Mess. INPS 7 agosto 2023 n. 2900

Datori di lavoro con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica

Seguire le indicazioni contenute nella richiamata Circ. INPS 20 luglio 2023 n. 67, al paragrafo 6.7 “Datori di lavoro con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica”

Per quanto concerne i Committenti e liberi professionisti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata:

  • i committenti devono effettuare i versamenti entro il 10 dicembre 2023, compilando per ogni periodo mensile interessato sospeso la “Sezione INPS” del modello “F24” nel seguente modo:

Codice Sede

 

Causale contributo

 

Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda

 

Periodo dal

 

 

Periodo al

 

Importi a debito versati

 

 

CXX/C10

 

mm/aaaa

mm/aaaa

 

  • i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata devono effettuare i versamenti entro il 10 dicembre 2023, compilando per ogni periodo annuale interessato sospeso la “Sezione INPS” del modello “F24” nel seguente modo:

Codice Sede

 

Causale contributo

 

Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda

 

Periodo dal

 

 

Periodo al

 

Importi a debito versati

 

 

PXX/P10

 

mm/aaaa

mm/aaaa

 

Si sottolinea che, per espressa previsione di legge, nelle fattispecie in argomento, non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali già versati

Fonte: Mess. INPS 19 dicembre 2023 n. 4561