IVA: modalità di riversamento all’Erario dell’acconto di dicembre 2023


20/12/2023 | redazione Memento

Con il provvedimento del 19 dicembre 2023 n. 429954, l'Agenzia delle Entrate detta le modalità di riversamento all’Erario dell’acconto dell’imposta sul valore aggiunto del mese di dicembre 2023.

I contribuenti sottoposti agli obblighi di versamento dell'imposta sul valore aggiunto sono tenuti, ai sensi dell'art. 6 c. 2 L. 405/90 ad eseguire il pagamento dell'IVA dovuta a titolo di acconto entro il 27 dicembre di ciascun anno. Il versamento dell'imposta è effettuato mediante delega di pagamento agli intermediari convenzionati con l'Agenzia per i servizi F24/I24 (banche, Poste Italiane S.p.a., prestatori di servizi di pagamento non bancari, agenti della riscossione).

Il riversamento delle somme corrisposte dai contribuenti deve poi avvenire non oltre il successivo 31 dicembre. Le convenzioni regolanti i Servizi F24/I24 prevedono diversi termini di riversamento delle somme, a seconda dei canali di versamento utilizzati dai contribuenti (cartaceo, telematico tramite servizi degli intermediari, telematico tramite servizi dell'Agenzia).

Con il provvedimento del 19 dicembre 2023 n. 429954, l'Agenzia delle Entrate fissa alle 14,50 del 29 dicembre 2023 il termine ultimo per riversare all’erario le somme ricevute a titolo di acconto IVA 2023 e stabilisce le modalità da rispettare. 

Nel dettaglio, l'Agenzia dispone, anche in deroga alle previsioni convenzionalmente pattuite, i tempi e le modalità per il riversamento all'Erario delle somme riscosse nelle date del 20, 21, 22 e 27 dicembre 2023 a titolo di acconto IVA, avendo acquisito il parere favorevole del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e della Banca d'Italia. Per gli importi incassati il 20, 21 e 22 dicembre, si dovranno utilizzare i canali per i quali è stabilito convenzionalmente il riversamento entro 3 o 5 giorni lavorativi. Mentre, in relazione alle somme ricevute il 27 dicembre, gli interessati dovranno riversarle tramite i canali per i quali è stabilito il riversamento entro 2 giorni lavorativi.

Nel caso in cui gli intermediari trasferiscano alla tesoreria l’intero importo percepito nei giorni 20, 21, 22 e 27 dicembre mediante un unico bonifico cumulativo, anche la relativa rendicontazione all’Amministrazione finanziaria diventa unica e rispetta la stessa scadenza del riversamento, cioè il 29 dicembre.

Si è, infine, precisato che le somme riscosse tramite modello F24 EP e regolate il 29 dicembre 2023, sono escluse dalle disposizioni del presente provvedimento, in quanto non si tratta di versamenti eseguiti a titolo di acconto IVA.

Fonte: Provv. AE 19 dicembre 2023 n. 429954