13/12/2023 | La Redazione
La Cassazione, con la sentenza n. 34452 dell'11 dicembre 2023, ha fornito dei chiarimenti sulla differenza tra crediti d'imposta inesistenti e crediti d'imposta non spettanti ai fini dell'accertamento tributario e delle sanzioni.
Fonte: QuotidianoPiù
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno fornito dei chiarimenti sulla differenza tra crediti d'imposta inesistenti e crediti d'imposta non spettanti ai fini dell'accertamento tributario, della decadenza e del trattamento sanzionatorio, affermando due principi di seguito trattati.
Il primo principio è che in tema di compensazione di crediti o eccedenze d'imposta da parte del contribuente, all'azione di accertamento dell'erario si applica il più lungo termine di 8 anni (di cui all'art. 27 c. 16 DL 185/2008) quando il credito utilizzato è inesistente. Tale condizione si realizza quando ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti (art. 13 c. 5 D.Lgs. 471/97 come modificato dal D.Lgs. 158/2015):
a) il credito, in tutto o in parte, è il risultato di un'artificiosa rappresentazione ovvero è carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge ovvero, pur sorto, è già estinto al momento del suo utilizzo;
b) l'inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/73 e all'art. 54-bis DPR 633/72; ove sussista il primo requisito ma l'inesistenza sia riscontrabile in sede di controllo formale o automatizzato, la compensazione indebita riguarda crediti non spettanti e si applicano i termini ordinari per l'attività di accertamento.
Il secondo principio affermato dalle Sezioni Unite è che in tema di compensazione di crediti o eccedenze d'imposta da parte del contribuente, è applicabile la sanzione di cui all'art. 27 c. 18 DL 185/2008, vigente ratione temporis, ovvero, se più favorevole, quella prevista dall'art. 13 c. 5 D.Lgs. 471/97 quando il credito utilizzato è inesistente.
Volendo riassumere, il credito non spettante è quello relativo all'utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo (art. 13 c. 4 D.Lgs. 471/97). In questo caso, è sanzionata l'indebita compensazione nella misura del 30%.
Il credito è, invece, inesistente quando manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo (art. 13 c. 5 D.Lgs. 471/97).
Si sanziona la compensazione dal 100% al 200%.