13/12/2023 | Marco Nessi
Le imprese che effettuano o hanno intenzione di effettuare investimenti in attività ammissibili al credito d'imposta ricerca, sviluppo e innovazione devono considerare che dal periodo d'imposta 2024 sono previste variazioni delle percentuali del bonus e dei limiti di spesa.
Attività di innovazione e design
A partire dal periodo d'imposta 2024 il credito d'imposta per attività di innovazione e design dovrà essere determinato applicando, alla relativa base di calcolo, aliquote ridotte al 50% rispetto a quelle operative nel 2023. Infatti, il credito d'imposta per attività di innovazione tecnologica è riconosciuto:
- fino al 31 dicembre 2023: in misura pari al 10%, nel limite massimo di 2 milioni di euro;
- per il periodo d'imposta 2024 (periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023) ed il periodo d'imposta 2025 (ovvero quello in corso al 31 dicembre 2025): in misura pari al 5%, sempre nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.
Attività di innovazione per transizione ecologica o innovazione digitale 4.0
Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica, il credito d'imposta è riconosciuto:
- fino al 31 dicembre 2023: in misura pari al 10%, con un limite massimo annuale di 4 milioni di euro;
- per il periodo d'imposta 2024 e il 2025: in misura pari al 5%, fermo restando il limite massimo annuale di 4 milioni di euro.
Attività di design e ideazione estetica
Per le attività di design e ideazione estetica finalizzate ad innovare in modo significativo i prodotti dell'impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti, ecc.), il credito d'imposta è riconosciuto:
- fino al 31 dicembre 2023: in misura pari al 10%, nel limite massimo di 2 milioni di euro;
- per i periodi d'imposta 2024 e 2025: in misura pari al 5%, sempre nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.
Ricerca e sviluppo
Nessuna modifica, invece, interessa le attività di ricerca e sviluppo, per le quali:
- resta ferma l'aliquota del credito d'imposta nella misura del 10% già applicabile dal 2023 (ovvero, in particolare, il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022) e fino al 2031 (ovvero il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2031);
- nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro (da ragguagliare ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi).
Si ricorda che:
- la base di calcolo del credito d'imposta deve essere assunta al netto delle eventuali sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili (ad esempio: i benefici fiscali derivanti dall'applicazione del nuovo Patent box di cui all'art. 6 DL 146/2021. In tal senso: circ. Agenzia delle Entrate n. 5/2023, § 4.5);
- salvo ulteriori proroghe, a partire dal periodo d'imposta 2024 non sarà più possibile beneficiare del credito d'imposta “potenziato” (ovvero aliquota maggiorata pari al 25% per le grandi imprese, al 35% per le medie imprese e al 45% per le piccole imprese) per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).
Percentuali del credito di imposta e variazione dei limiti di spesa
Nella seguente tabella riepiloghiamo la misura dell'agevolazione dal 2023 agli anni successi.
Credito imposta |
2023 |
2024 |
2025 |
Dal 2026 al 2031 |
Design e ideazione estetica |
10% (fino a € 2.000.000) |
5% (fino a € 2.000.000) |
5% (fino a € 2.000.000) |
- |
Ricerca e sviluppo |
10% (fino a € 5.000.000) |
10% (fino a € 5.000.000) |
10% (fino a € 5.000.000) |
10% (fino a € 5.000.000) |
Innovazione tecnologica |
10% (fino a € 2.000.000) |
5% (fino a € 2.000.000) |
5% (fino a € 2.000.000) |
- |
Innovazione 4.0 e green |
10% (fino a € 4.000.000) |
5% (fino a € 4.000.000) |
5% (fino a € 4.000.000) |
- |
Cosa prevede il bonus ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica
Il bonus ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica è un aiuto rivolto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza o dalla dimensione.
La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Sono escluse le imprese:
- in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale;
- destinatarie di sanzioni interdittive.
In particolare, il credito d'imposta può essere richiesto per alcune tipologie di investimenti: attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico; attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati; attività di innovazione tecnologica 4.0 e green; attività di design e ideazione estetica.
Operativamente, il credito d'imposta può essere impiegato unicamente mediante compensazione in tre rate annuali di uguale ammontare. Inoltre, non influisce sulla formazione della base imponibile dell'IRPEF o IRES e non incide sul calcolo del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP.
Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta ricerca e sviluppo, i beneficiari devono produrre:
- una certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti per dimostrare l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili (per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro);
- una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione (la relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività).