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Misure protettive: una delle prime applicazioni dell'art. 54, comma 3, CCII


05/12/2023 | La Redazione



Con una delle prime ordinanze ex art. 54, comma 3 e 55, comma 2 CCII, il Tribunale di Torino ha confermato le misure protettive richieste dall'imprenditore nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione (Trib. Torino, 30 agosto 2023).

La pronuncia rappresenta uno dei rari casi di applicazione della norma ex art. 54, comma 3, CCII, che consente all'imprenditore di richiedere le misure protettive di cui al comma 2, primo e secondo periodo, anche nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione.

Il Tribunale, che già aveva disposto le misure in via provvisoria con decreto, rileva che – a fronte della mancata formulazione di opposizioni o considerazioni di sorta da parte dei creditori – non siano emerse ragioni per modificare o revocare le misure e conferma l'efficacia delle stesse per una durata di 120 giorni decorrente dalla pubblicazione del decreto nel registro delle imprese.