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Liquidazione: responsabilità per debiti tributari


05/12/2023 | La Redazione

Non costituisce condizione necessaria per la legittimità dell'atto di accertamento emesso nei confronti del liquidatore per l'omesso pagamento delle imposte dovute la preventiva iscrizione a ruolo del debito tributario societario (Cass. SU 27 novembre 2023 n. 32790).

I liquidatori o, se non si sia provveduto alla nomina dei liquidatori, gli amministratori in carica all'atto dello scioglimento della società che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte sui redditi se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari (art. 36 cc. 1 e 2 d.P.R. 602/1973 e art. 19 D.Lgs. 46/1999).

Tale responsabilità è commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti (art. 36 c. 1 d.P.R. 602/1973).

L

e sezioni unite della Cassazione, intervenute recentemente sul tema, hanno espresso il principio di diritto per cui:

  • la responsabilità del liquidatore che non adempie all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori senza provare di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati o di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari è una responsabilità per fatto proprio, ex lege e di natura civilistica e non tributaria;
  • la preventiva iscrizione a ruolo del debito tributario societario non costituisce condizione necessaria per la legittimità dell'atto di accertamento emesso nei confronti del liquidatore.

In applicazione dell'enunciato principio, la Corte ha rigettato il ricorso del liquidatore, presentato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, il quale aveva ripartito le attività attraverso la soddisfazione dei soli crediti chirografari, senza alcuna considerazione dei crediti erariali che traevano fonte da imposte dichiarate (ritenute alla fonte e IVA) e non versate.

 

Cass. SU 27 novembre 2023 n. 32790