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Clausole vessatorie e doppia sottoscrizione


05/12/2023 | La Redazione

La Cassazione torna sulla questione delle modalità di sottoscrizione delle clausole vessatorie ai fini della loro validità, confermando la necessità della doppia sottoscrizione (Cass. 24 novembre 2023 n. 32731).

La disposizione che prevede la specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie per il contraente in adesione (art. 1341 c.c.) è rispettata quando a tali clausole sia data autonoma e separata collocazione nel testo delle condizioni generali del contratto e quando le clausole stesse siano seguite da una distinta sottoscrizione del contraente in adesione.

Ne consegue che, a tal fine, non è sufficiente che la singola clausola risulti evidenziata nel contesto del contratto, allorché la sottoscrizione sia stata unica, e non rileva, in contrario, la collocazione della clausola immediatamente prima della sottoscrizione o la sua stampa in caratteri tipografici evidenziati.

Nel caso concreto un'agenzia pubblicitaria aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di una s.p.a. per il pagamento di una somma quale corrispettivo derivante da un contratto avente ad oggetto la pubblicizzazione del marchio dell'ingiunta. La s.p.a. si opponeva eccependo, tra l'altro, che nel contratto era contenuta una clausola derogativa del foro competente che non era stata legittimamente approvata, in quanto sottoscritta una sola volta. Inoltre, per lo stesso motivo, deduceva l'illegittimità della clausola relativa alla determinazione degli interessi convenzionali pattuiti.

Il Tribunale, nel confermare la legittimità del decreto ingiuntivo, riteneva la piena efficacia delle suddette clausole, evidenziando l'irrilevanza dell'assenza della doppia firma in quanto quest'ultima risultava apposta sotto l'analitica indicazione delle clausole vessatorie. La Corte d'Appello confermava tale decisione. Della questione veniva investita la Cassazione a seguito del ricorso promosso dalla s.p.a.



Cass. 24 novembre 2023 n. 32731