Mediatori familiari e delegati vendite: doppio versamento sull’iscrizione all’Elenco
29/11/2023 | redazione Memento
Sono dovute sia l'imposta di bollo nella misura di 16 euro per foglio che la tassa sulle concessioni governative pari a 168 euro. A chiarirlo è la Risposta n. 468 dell'Agenzia delle Entrate pubblicata lo scorso 28 novembre 2023.
Fonte: Quotidianopiù
L'iscrizione negli elenchi dei mediatori familiari e dei delegati alle operazioni di vendita è soggetta alla tassa sulle concessioni governative. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate ribadendo come la tassa in questione
debba essere versata nei casi di iscrizione in albi di categoria, quando la stessa iscrizione sia requisito necessario per l'esercizio dell'attività, arte o professione. Ciò posto, dato che l'iscrizione negli elenchi dei mediatori familiari e dei delegati di cui all'art. 179-ter disp. Att. c.p.c. , richiesta dalla legge, risulta abilitante ai fini dell'esercizio delle relative ''attività professionali'' che non possono essere esercitate altrimenti, in relazione alla stessa dovrà essere applicata la tassa sulle concessioni governative nella misura di euro 168.
Al riguardo, l'ordinamento tributario individua l'oggetto della tassa in tutti «I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nell'annessa tariffa [...]» (art. 1 DPR 641/72). Il tributo colpisce determinati atti amministrativi (es. concessioni, autorizzazioni, etc..) che consentono agli interessati l'esercizio di diritti e facoltà. Sul fronte della riscossione, la tassa è dovuta in occasione della emanazione dell'atto (tassa di rilascio), del rinnovo, per le formalità del visto o della vidimazione. Nel Titolo VII della tariffa (rubricato «Professioni, arti e mestieri»), l'articolo 22 (recante «Indicazione degli atti soggetti a tassa») dispone che la stessa è dovuta relativamente alle «Iscrizioni riguardanti le voci della tariffa soppresse dall'art. 3 c. 138 L. 549/95 e precedentemente iscritte agli articoli sotto indicati della tariffa approvata con il decreto ministeriale 20 agosto 1992». Al punto 8, l'articolo 22 prevede: «Esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni arti o mestieri (art. 86) [...]».
Le istanze di iscrizione in argomento, presentante dagli aspiranti mediatori al Presidente del Tribunale, in quanto inviate a un organo collegiale dello Stato e tendenti a ottenere il provvedimento di iscrizione nel relativo elenco sono, inoltre, da ricomprendere nell'ambito del citato articolo 3 della tariffa e scontano l'imposta di bollo nella misura di 16,00 euro per ogni foglio.