27/11/2023 | Luca Furfaro
L'INPS con il Messaggio 4178/2023 chiarisce che è legittima la fruizione dell'agevolazione per giovani lavoratori al primo rapporto a tempo indeterminato anche se i pregressi rapporti, con altri datori di lavoro, vengono, successivamente all'assunzione agevolata, trasformati in rapporti a tempo indeterminato.
Fonte: QuotidianoPiù
L'agevolazione per i giovani lavoratori al primo rapporto a tempo indeterminato è stata nell'ultimo periodo oggetto di diversi controlli da parte dell'istituto previdenziale che ha fatto pervenire alle diverse aziende richieste del pagamento dell'agevolazione precedentemente concessa.
Con il messaggio numero 4178 del 24 novembre 2023 l'Inps offre la sua interpretazione sulla riconoscibilità degli esoneri per l'occupazione giovanile a seguito di riqualificazione di un precedente rapporto di lavoro in contratto di lavoro a tempo indeterminato.
L'esonero
Oggetto della precisazione è la misura agevolativa prevista per promuovere forme di occupazione giovanile stabile contenuta nell'articolo 1, commi da 100 a 108, 113 e 114, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito, legge di Bilancio 2018). La misura prevede un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate a partire dal 1° gennaio 2018.
Il suddetto esonero spetta per le assunzioni e le trasformazioni di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato di soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata, “non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro”.
Tale misura ha poi, nei diversi anni avuto potenziamenti sulla percentuale di esonero o ampliamenti della soglia d'età, mantenendo in ogni caso inalterate le condizioni fondamentali per l'accesso al beneficio. Infatti, come ricordato dall'Istituto, il requisito dell'assenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel corso dell'intera vita lavorativa del lavoratore per cui è riconosciuto il beneficio, costituisce altresì un presupposto legittimante ai fini della riconoscibilità degli esoneri cc.dd. sperimentali per l'occupazione giovanile di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (di seguito, legge di Bilancio 2021) e di cui all'articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito, legge di Bilancio 2023).
La riqualificazione del rapporto di lavoro
Nella circolare n. 40 del 2 marzo 2018 veniva precisato che: “come già previsto per l'esonero triennale disciplinato dalla legge n. 190/2014 dall'interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2016, l'esonero di cui alla legge n. 205/2017 non può essere riconosciuto nell'ipotesi in cui, a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto di lavoro autonomo, con o senza partita IVA, nonché quello parasubordinato vengano riqualificati come rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato (si rinvia, sul punto, al messaggio n. 459/2016)”, la medesima indicazione veniva poi ribadita nella circolare n. 56 del 12 aprile 2021.
Il richiamato interpello però chiariva che non era possibile accedere a misure agevolative “laddove il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato non sia stato instaurato per libera scelta del datore di lavoro ma in conseguenza di un accertamento ispettivo”.
Vista la ratio richiamata dall'interpello, si può ritenere che il datore di lavoro potrà fruire degli incentivi quando la riclassificazione abbia riguardato un datore di lavoro differente.
La posizione dell'istituto
Attraverso il richiamo all'interpello, e prendendo anche “spunto” dai diversi ricorsi ricevuti avversi ai provvedimenti di disconoscimento delle agevolazioni, l'Istituto afferma che nel caso in cui un rapporto venga riqualificato ab origine come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, comportando quindi il venire meno di uno dei requisiti legittimanti la spettanza degli esoneri, essendo la condizione sconosciuta e non conoscibile alla data di assunzione per il quale si intende fruire degli esoneri contributivi, non può portare alla perdita del beneficio per il datore di lavoro che ha assunto in buona fede.
Il messaggio in commento offre quindi indicazioni per gli eventuali ricorsi ancora aperti e per il futuro, il datore di lavoro che ha assunto può legittimamente fruire degli esoneri contributivi non è tenuto, per il successivo accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro riqualificato presso diverso datore di lavoro, alla restituzione dell'agevolazione né al pagamento delle eventuali sanzioni previste per la pregressa fruizione della misura agevolativa.