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Concordato fallimentare con terzo assuntore: applicazione del registro


20/11/2023 | Massimo Romeo

L'accollo delle passività da parte del terzo assuntore in seguito al decreto di omologa del concordato fallimentare, al fine di evitare un'illegittima duplicazione del prelievo fiscale, non può formare oggetto di tassazione e conseguentemente l'imposizione proporzionale di registro graverà solo sugli assets costituenti l'attivo fallimentare trasferito all'assuntore.

Da: QuotidianoPiù

La questione

Una srl deposita una proposta di concordato fallimentare mediante assunzione, ex art. 124 L.F., relativamente al fallimento di altra società, ricoprendo il ruolo di assuntore del fallimento.

Il Tribunale emette decreto di omologa del suddetto concordato. L'Agenzia delle Entrate, in relazione al decreto di omologa, liquida l'imposta principale di registro per atti giudiziari sulla disposizione che dà luogo all'imposizione più onerosa, ovvero l'accollo di debito da parte del terzo assuntore del fabbisogno concordatario, con applicazione dell'aliquota del 3% sull'importo complessivo delle passività...

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