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Decreto Sud: istituita la ZES unica e modificato il credito d’imposta per le PMI


17/11/2023 | Maurizio Maraglino Misciagna

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2023 n. 268 la conversione in legge del decreto Sud che rende ufficialmente operativa, a partire dal 2024, la ZES unica per il Mezzogiorno e riconosce il credito d'imposta alle imprese che effettuano investimenti nella ZES.

Da: QuotidianoPiù

Con la conversione in legge n. 162/2023 del decreto Sud (DL 124/2023), pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2023 n. 268, si rende operativa, a partire dal 1° gennaio 2024, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno, ZES unica, che ricomprende le regioni del Sud Italia: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.

L'art. 9 DL 124/2023 definisce la ZES unica come “una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d'impresa”. La ZES unica di fatto sostituisce le attuali 8 ZES istituite nei territori del Mezzogiorno.

Prima dell'entrata in vigore della ZES unica, le ZES del Mezzogiorno erano (DL 91/2017):

  • ZES Regione Campania;
  • ZES Regione Calabria;
  • ZES Ionica Interregionale nelle regioni Puglia e Basilicata;
  • ZES Adriatica Interregionale nelle regioni Puglia e Molise;
  • ZES Sicilia occidentale;
  • ZES Sicilia orientale;
  • ZES Regione Abruzzo;
  • ZES Regione Sardegna.


Obiettivi della ZES unica

Tra gli obiettivi della ZES unica vi è quello di rafforzare e promuovere gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES, compresi quelli destinati a favorire la riconversione industriale finalizzata alla transizione energetica, anche in coerenza al PNRR, attraverso il Piano strategico della ZES Unica, di durata triennale, che sarà approvato in seguito con apposito D.P.C.M., su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro delle imprese e del made in Italy, e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare.

La governance della nuova ZES unica è affidata alla Cabina di regia ZES, che sarà istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, alla quale vengono attribuiti compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio degli interventi a favore della ZES, e si occuperà di autorizzare e verificare qualsiasi parere in via preventiva.

Ulteriore novità aggiunta dal decreto Sud è l'istituzione di una piattaforma digitale da realizzare anche in lingua inglese, che fornirà tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nella ZES unica. In tema invece di semplificazioni alle imprese l'art. 13 DL 124/2023 annuncia l'istituzione dello Sportello Unico Digitale ZES, S.U.D. ZES, nel quale confluiscono gli sportelli unici digitali già attivati, nel sistema vigente, presso ciascun Commissario straordinario ZES. Competenze principali dello Sportello Unico Digitale ZES riguardano:

  • procedimenti amministrativi inerenti alle attività economiche e produttive di beni e servizi e a tutti i procedimenti amministrativi concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi;
  • procedimenti amministrativi riguardanti l'intervento edilizio produttivo, compresi gli interventi di trasformazione del territorio ad iniziativa privata e gli interventi sugli edifici esistenti e quelli necessari alla realizzazione, modifica ed esercizio di attività produttiva;
  • procedimenti amministrativi riguardanti la realizzazione, l'ampliamento la ristrutturazione di strutture dedicate ad eventi sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo.

I progetti realizzati all'interno della ZES unica che non sono soggetti a SCIA e non è previsto il rilascio di titolo abilitativo, sono assoggettati ad autorizzazione unica, rilasciata su istanza di parte, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).

L'istanza di autorizzazione unica deve essere presentata allo Sportello unico digitale S.U.D. ZES, allegando la documentazione e gli eventuali elaborati progettuali previsti dalle normative di settore, per consentire alle amministrazioni competenti la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nullaosta e assensi, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto.

Il credito d'imposta ZES unica

Il credito d'imposta ZES viene introdotto con il DL 91/2017, Capo II “Zone economiche speciali – ZES” art.4 – 5; in particolar modo, l'art. 5 comma 2 effettua un rimando alla disciplina del bonus sud, andandone ad assorbire il relativo contenuto: “in relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d'imposta di cui all'art. 1 c. 98 e ss. L. 208/2015, è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2020 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo art. 1 c. 98 e ss. L. 208/2015”.

Il decreto Sud ha apportato alcune modifiche alla misura, nello specifico la novità riguarda l'estensione in ambito soggettivo degli investimenti rivolti anche alle imprese di magazzinaggio e supporto ai trasporti. Il credito d'imposta spetta alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise e nelle zone assistite della regione Abruzzo.

Gli investimenti agevolabili riguardano l'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.

Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, le imprese beneficiarie dovranno mantenere la loro attività nelle aree d'impianto nelle quali è stato realizzato l'investimento oggetto di agevolazione, per almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento medesimo.

Con apposito decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 dicembre 2023, saranno chiarite le modalità di accesso al beneficio, i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli.

L. 162/2023

Art. 9 DL 124/2023

Art. 13 DL 124/2023

Art. 1 c. 98 e ss. L. 208/2015

Art. 4 DL 91/2017

Art. 5 DL 91/2017